Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5598 del 11/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5598 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA
sul ricorso 8566-2008 proposto da:
GRAMAGLIA

MICHELANGELO

GMLMHL54L16H7270,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MANCINI
ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CAMISASSI MARCO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2214

contro

SCARAFIA STEFANO SCRSFN51L08F723E,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo
studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO, rappresentato

1

Data pubblicazione: 11/03/2014

e difeso dall’avvocato BORI COSTANZO giusta delega in
atti;

controricorrente –

avverso la sentenza n. 1322/2007 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/08/2007, R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott.
ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l’Avvocato CONCETTA TROVATO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

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725/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1322 in data 09.08.2007, la Corte di
appello di Torino – in riforma della sentenza n. 3 del 2006
con la quale il Tribunale di Saluzzo aveva condannato Stefano
Scarafia al pagamento della somma di e 19.337,18 oltre

di titolare dell’omonima impresa agricola – dichiarava
l’incompetenza per materia del Tribunale di Saluzzo, per
essere funzionalmente competente la sezione specializzata
agraria dello stesso Tribunale; compensava le spese
processuali tra le parti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Michelangelo Gramaglia, svolgendo un unico motivo.
Ha resistito Stefano Scarafia, depositando controricorso e
deducendo l’inammissibilità del ricorso, anche con memoria ai
sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello ha accolto, ritenendolo assorbente,
il primo motivo di appello, con il quale lo Scarafia reiterava
l’eccezione di incompetenza rigettata dal primo giudice,
osservando che le quote-latte, oggetto della domanda, facevano
parte integrante del contratto di affitto agrario inter partes
e costituivano, secondo la stessa impostazione della citazione
introduttiva, il saldo del contratto di affitto, di cui si
chiedeva la restituzione, per non aver avuto buon esito il
contratto; di conseguenza la controversia non poteva essere
sottratta alla competenza della sezione specializzata agraria,
cui sono devolute

ex

art. 9 L.14.02.1990 n. 29

3

«tutte le

accessori in favore di Michelangelo Gramaglia, nella qualità

controversie in materia di contratti agrari».

2. Con un unico articolato motivo di ricorso si denuncia
violazione o falsa applicazione di norme di diritto circa la
competenza della sezione specializzata agraria, nonché
insufficiente ed erronea motivazione sul medesimo punto.

dovuto essere impugnata, non già con il ricorso per cassazione
ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., bensì con il mezzo del
regolamento di competenza necessario ai sensi dell’art. 42
cod. proc. civ. quale sentenza pronunciata in grado di appello
soltanto su una questione di competenza, senza alcuna
decisione sul merito della causa.
Invero le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in
grado di appello, sono impugnabili soltanto con il regolamento
necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc.
civ., il quale non distingue tra sentenze di primo e secondo
grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come
solo mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione
definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in detta
ipotesi, è inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme
del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di
conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora
risulti osservato il termine perentorio prescritto dall’art.
47, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. 9 settembre 2004, n.
18170; cfr. anche Cass. 5 marzo 2009, n. 5391).
2.2. A quest’ultimo riguardo si rammenta che la conversione
in regolamento di competenza del ricorso ordinario per
cassazione proposto contro la sentenza di appello che abbia

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2.1. Il ricorso è inammissibile, perchè la sentenza avrebbe

statuito esclusivamente sulla competenza può operare solo
quando il ricorso effettivamente proposto abbia i requisiti
formali e sostanziali di quello nel quale dovrebbe convertirsi
e risulti quindi notificato, in conformità dell’art. 47 comma
secondo cod. proc. civ., entro il termine di trenta giorni

competenza, la cui decorrenza inizia con la ricezione
dell’avviso previsto nell’art. 133 dello stesso codice (Cass.
20 marzo 2006, n. 6105).
Nel caso di specie, il ricorso ordinario per cassazione non
è suscettibile di essere convertito in istanza di regolamento
necessario. Invero – posto che, per quanto appena detto, il
dies a quo per l’istanza di regolamento va individuato, non
già nella data di notificazione della sentenza ai sensi
dell’art. 325 cod. proc. civ., bensì in quella della
comunicazione da parte della cancelleria dell’avviso di
deposito della sentenza ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ.
– sarebbe stato onere del ricorrente di documentare la
tempestività della notificazione del ricorso entro il termine
di cui all’art. 47 cit., depositando l’avviso di cancelleria
ovvero di allegare la mancata comunicazione e la conseguente
operatività del termine lungo annuale.
Orbene – a fronte del mancato assolvimento di tale onere da
parte della ricorrente – la controparte si è fatta carico di
depositare copia dell’avviso di deposito della sentenza
all’avv. Baravaglio, procuratore e difensore del Gramaglia in
sede di appello; e poiché detto avviso risulta comunicato in
data 5 settembre 2007, non vi è dubbio che il ricorso,

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dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla

inoltrato e notificato in data 19 marzo 2008, sarebbe
inammissibile anche ove convertito in istanza di regolamento
necessario.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue
la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del

stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in 1.300,00 (di cui 200,00 per esborsi) oltre
accessori come per legge.
Roma 26 novembre 2013

giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla

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