Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5598 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5598 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORD INANZA
sul ricorso 14317-2017 proposto da:
MUNSHI DULAL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
STOPPANI n.1, presso lo studio dell’avvocato FABIO
ABBRUZZESE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA DI

e)

CIOCCIO;

,

-ricorrente-

contro
MINISTERO DELL’INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE

“zt

TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimato –

Data pubblicazione: 08/03/2018

avverso la sentenza n. 632/2017 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 14/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2018 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZ1CONE.

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza
della Corte d’appello dell’Aquila del 14 aprile 2017, che ha dichiarato
inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa
città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo
della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale;
– che la corte d’appello ha ritenuto l’impugnazione inammissibile
perché proposta con atto di citazione, anziché con ricorso secondo il
disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 come modificato dal
d.lgs. n. 142 del 2015, atto di citazione non seguito da iscrizione a
ruolo nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza;
– che non svolge difese il Ministero intimato;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis
c.p.c.;
CONSIDERATO
– che il motivo verte sulla violazione dell’art. 702-quater c.p.c. e 19
d.lgs. n. 150 del 2011, per avere la corte del merito nella specie
dichiarato inammissibile l’impugnazione;
-che esso è manifestamente fondato, avendo questa Corte già
affermato che l’indirizzo interpretativo, secondo cui l’appello nel
procedimento sommario di cognizione si propone con citazione (Cass.,
sez. un., n. 2907 del 2014), non è inciso dalle modifiche apportate al
citato art. 19 dall’art. 27 del d.lgs. n. 142 del 2015, giacché in tale notnia
Ric. 2017 n. 14317 sez. M1 – ud. 12-01-2018
-2-

RII.,EVATO

l’improprio riferimento al termine “ricorso” è effettuato ai soli fini
della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa
deroga al rinvio al rito sommario di cognizione; consegue che l’appello,
proposto ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ. avverso la decisione
del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della

con ricorso, e la tempestività del gravame va ragguagliata al termine di
notifica della citazione detta (da ultimo, Cass. n. 28287 e n. 17420 del
2017);
– che la sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte
d’appello, in diversa composizione, per l’esame del merito;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio
2018.
Il Presidente

(Francesco Antonio Genovese)

protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione, non

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