Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5597 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. un., 28/02/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 28/02/2020), n.5597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7835-2019 proposto da:

BLU PARKING SCARL, in qualità di capofila del RTI con Mobilità

& Parcheggi soc. cons. a r.l. e Gruppo Primavera, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SAVOIA 80, presso lo studio dell’avvocato ELETTRA BIANCHI,

rappresentata e difesa dagli avvocati REMO DI GIACOMO ed ANTONIO

PIMPINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CHIETI;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1946/2014 del TRIBUNALE di CHIETI;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in

camera di consiglio, affermi che la controversia rientri nella

giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

RILEVATO

che:

Blu Parking scarl convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Chieti il Comune della medesima città chiedendo declaratoria di inesistenza di alcun inadempimento con riferimento all’esecuzione della convenzione del 3 agosto 2011 (cui l’attrice era subentrata in luogo di Ecoesse scarl), relativa alla gestione e custodia dei parcheggi a pagamento del Comune di Chieti, e di illegittimità della risoluzione del contratto disposta con Det. Dirig. 5 agosto 2014, nonchè l’accertamento dell’inadempimento del Comune convenuto agli obblighi discendenti dal contratto di project financing, con la condanna al risarcimento del danno, ed in via subordinata la risoluzione del contratto per inadempimento del Comune, con la condanna al risarcimento del danno; in via ulteriormente subordinata chiese la condanna al pagamento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.. Si costituì la parte convenuta eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la disposta risoluzione espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione, e chiedendo comunque il rigetto della domanda.

Il Tribunale dispose la riunione della causa al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di Blu Parking scarl nei confronti del Comune di Chieti in relazione al medesimo titolo contrattuale.

Ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c. Blu Parking scarl. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’istanza di regolamento di giurisdizione si chiede che venga riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario per l’inerenza della controversia al piano paritetico dell’esecuzione della convenzione e per la natura di atto iure privatorum della determinazione di risoluzione in quanto non corrispondente all’esercizio di un potere di supremazia.

Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, conformemente alle conclusioni del pubblico ministero.

Deve premettersi che l’istanza di regolamento è ammissibile non essendo stata decisa la causa nel merito. Va inoltre rammentato che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dall’attore sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in via definitiva, per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio così ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole (Cass. Sez. U. 18 dicembre 2018, n. 32727). Nel caso di specie il Comune convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.

La giurisprudenza di queste Sezioni Unite è costante nel ritenere con riferimento all’attività negoziale della P.A., che devono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, mentre appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto (fra le tante da ultimo Cass. Sez. U. 29 gennaio 2018, n. 2144; 18 dicembre 2018, n. 32728; 3 maggio 2017, n. 10705; 10 aprile 2017, n. 9149; 8 luglio 2015, n. 14188).

L’inerenza della presente controversia al piano dell’adempimento della convenzione radica la giurisdizione nel giudice ordinario e non sposta i termini della questione l’intervento della determinazione dirigenziale, trattandosi di atto a contenuto non provvedimentale, non riconducibile all’esercizio di un potere autoritativo e da qualificare come mero atto dichiarativo dell’intervenuta risoluzione del contratto, coerentemente al suo contenuto (cfr. Cass. Sez. U. 5 ottobre 2018, n. 24411). L’atto è così espressione di un potere di natura privatistica e si colloca nell’alveo di un rapporto ormai paritetico fra le parti.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese del giudizio di regolamento restano rimesse al giudice di merito.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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