Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5597 del 11/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5597 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 11606-2010 proposto da:
MARSELLA

LUISA

MRSLSU56L56L064E,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA l, presso lo
studio dell’avvocato ELIA FRANCESCO, rappresentata e
difesa dagli avvocati FERRARA FILIPPO, ZITO ALFONSO
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2202

REGIONE PUGLIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 543/2009 della CORTE D’APPELLO

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Data pubblicazione: 11/03/2014

di BARI, depositata il 26/5/2009, R.G.N. 543/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/11/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso p.q.r.;

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Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 21.1.1999 la Regione Puglia
proponeva opposizione al precetto intimatole dalla dott.ssa
Marsella Luisa per il pagamento della somma di L.241.799.366,
riconosciutale a titolo di interessi per ritardato pagamento

Tribunale di Lecce n.1080/93 in esito ad un procedimento
instaurato nei confronti dell’USL 9 di Poggiardo. A sostegno
dell’opposizione, la Regione Puglia eccepiva il proprio
difetto di legittimazione passiva trattandosi di un titolo
emesso nei confronti di altro soggetto e ciò, in difetto di
riferimenti normativi che consentissero un’automatica
estensione dell’efficacia soggettiva del titolo esecutivo già
formatosi. In esito al giudizio, in cui si costituiva
l’opposta deducendo l’infondatezza dell’opposizione, il
Tribunale di Bari accoglieva l’opposizione in quanto a
rispondere dei debiti della soppressa USL erano le gestioni
stralcio e quindi le gestioni liquidatorie di tali enti,
istituite con le leggi n.1724/94 e 549/95. Avverso tale
decisione la soccombente proponeva appello ed in esito al
giudizio, in cui si costituiva la Regione appellata, la Corte
di Appello di Bari con sentenza depositata in data 26
maggio 2009 respingeva il gravame compensando le spese.
Avverso la detta sentenza la Marsella ha quindi proposto

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di prestazioni farmaceutiche con sentenza emessa dal

ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrato
da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 12 disp. prel. cod. civ.,113 c.p.c,

censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello
ritenuto che solo le gestioni liquidatorie delle UUSSLL
sarebbero obbligate al soddisfacimento delle obbligazioni già
gravanti su tali enti soppressi.
Con la seconda doglianza, deducendo la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 12 disp. prel. cod. civ.,113 c.p.c,
6 legge 724/94, 111 c.p.c, la ricorrente ha invece censurato
la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello attribuito
rilievo al preteso errore attribuito alla ricorrente laddove
nel gravame aveva affermato che le gestioni liquidatorie sono
organi della Regione, trascurando che l’oggetto del dibattito
processuale era costituito dal fatto che la legittimazione
processuale spettasse anche e congiuntamente alla Regione
Puglia.
Ancor prima di approfondire il contenuto delle ragioni di
censura, sopra riportate nella loro essenzialità, deve
rilevarsi che la ricorrente ha formulato un ulteriore motivo
di ricorso, fondato sulla considerazione che sarebbe

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6 legge 724/94, 111 c.p.c, la ricorrente Luisa Marsella ha

sopraggiunta già nel corso del giudizio di secondo grado la
carenza di interesse di entrambe le parti del processo alla
definizione della controversia. Ed invero, già nella comparsa
conclusionale depositata in appello, essa Marsella aveva
comunicato di aver promosso nelle more azione esecutiva di

l’assegnazione delle somme pignorate, senza che la Regione
Puglia provvedesse a costituirsi ed a difendersi.
Ad onta di ciò.e
del fatto che la Regione Puglia nella sua
I
memoria di replica avesse riconosciuto il dato della
materiale apprensione delle somme accreditate da parte della
appellante, la Corte di appello aveva omesso di dichiarare la
cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia
potrebbe ora essere resa dalla S.C. decidendo sul governo
delle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Quest’ultimo motivo, in virtù del suo carattere pregiudiziale
sia sul piano logico che giuridico rispetto alle prime due
censure, ed assorbente rispetto ad esse, merita di essere
esaminato per primo. A riguardo, deve innanzitutto rilevarsi
che, secondo l’avviso delle Sezioni unite di questa Corte (v.
sent. 11 dicembre 2003, n. 18956), la censura, mediante
ricorso per cassazione, della mancata rilevazione da parte
del giudice del merito della “cessazione della materia del
contendere”, riconducibile tra le fattispecie di estinzione

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pignoramento presso terzi (il Banco Posta) ottenendo

del giudizio (per sopravvenuta caducazione del reciproco
interesse delle parti alla sua naturale conclusione: cfr.
Cass. SU., 28 settembre 2000, n. 1048), configurando denuncia
di un “error in procedendo” legittima la Corte di cassazione
a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli

Nel caso di specie, dalla lettura degli atti risulta
l’esattezza dell’assunto della ricorrente, fondato
sull’avvenuta comunicazione, nella comparsa conclusionale, di
aver promosso nelle more azione esecutiva di pignoramento
presso terzi (il Banco Posta) ottenendo l’assegnazione delle
somme pignorate, senza che la Regione Puglia provvedesse a
costituirsi ed a difendersi. Parimenti, risulta provato il
fatto che la Regione Puglia nella sua memoria di replica non
contestò affatto il dato della materiale apprensione delle
somme accreditate da parte della appellante, sicchè deve
ritenersi per certo ed incontroverso che già nel corso del
giudizio di secondo grado sia accaduto un fatto tale da
determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le
parti e da rendere certo l’effettivo venir meno
dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di
merito.
Deve pertanto ritenersi verificata già nel giudizio di
appello la cessazione della materia del contendere – la

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atti. ( v. sul punto anche Cass.n.6617/2012)

quale, ove per l’appunto si verifichi in sede d’impugnazione,
giustifica non l’inammissibilità dell’appello o del ricorso
per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse,
perché prive di attualità (v. sul punto Cass. n.10553/2009),
ferma restando la necessità per il giudice di provvedere solo

soccombenza virtuale.
A riguardo, deve sottolinearsi che la questione, riguardante
la legittimazione sostanziale e processuale concernente
rapporti debitori e creditori delle disciolte UUSSLL, ha
costituito oggetto di un lungo e travagliato
giurisprudenziale,

soprattutto

dopo

l’introduzione

iter
di

numerosi leggi regionali variamente articolate.
Negli ultimi tempi,

l’orientamento tradizionale della

giurisprudenza di legittimità, invocando un’interpretazione
costituzionalmente orientata anche della normativa regionale,
ha ribadito la legittimazione sostanziale e processuale
concorrente sia delle Regioni sia delle gestioni
liquidatorie, escludendo comunque l’attribuzione ad esse di
una legittimazione processuale esclusiva.
A riguardo, sono quindi intervenute, recentemente,

le

Sezioni Unite, le quali, aderendo all’indirizzo tradizionale
di cui sopra, in una controversia riguardante giusto
l’applicabilità della normativa regionale della Puglia, hanno

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sulle spese di lite, alla luce del criterio della cosiddetta

statuito il principio secondo cui “la legittimazione
sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e
debitori conseguenti alla soppressione delle USL spetta, in
via concorrente con le gestioni liquidatorie, alle Regioni,
in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata

attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in
capo alle gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione,
infatti, risponde soltanto a criteri amministrativocontabili, intesi ad assicurare la distinzione delle
passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla
corrente gestione economica degli enti successori (Sez.Un.
n.10135/2012).
Ciò posto, considerato che la sentenza impugnata non si è
uniformata al suddetto principio, pienamente condiviso dal
Collegio, ne deriva con tutta evidenza la censurabilità della
decisione della Corte di appello di Bari, che ha fatto
riferimento, in modo non corretto, ad una

regula iuris

diversa da quella affermata dalla Corte di legittimità. Con
le conseguenze che ne derivano, ai fini del governo delle
spese di questo giudizio, che vanno decise, secondo il
criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
In definitiva, alla luce delle complessive ragioni esposte,
deve pervenirsi all’accoglimento del terzo motivo e, non

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della normativa regionale esclude l’ammissibilità di una

essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in
conseguenza della rilevata cessazione della materia del
contendere che avrebbe dovuto essere dichiarata già in sede
di merito, può procedersi, previa cassazione della sentenza
impugnata, direttamente in questa sede (ai sensi dell’art.

Quanto alla regolamentazione delle spese, si rileva la
sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le
spese dei due gradi di merito, attesa l’oggettiva
controvertibilità della questione trattata ed il lungo
travaglio giurisprudenziale su di essa, che ha richiesto
numerosi e continui interventi delle Sezioni Unite. Le spese
del giudizio di legittimità seguono la soccombenza virtuale e
sono liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli
parametri di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbito ogni
altro, cassa la sentenza impugnata e dichiara la cessazione
della materia del contendere avvenuta nel grado di appello.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi di merito.
Condanna l’intimata Regione Puglia, in persona del Presidente
pro tempore,

al pagamento delle spese del giudizio di

legittimità che liquida in complessivi C 3.200,00 di cui C

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384 c.p.c., comma 2) all’adozione di tale declaratoria.

3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed C 200,00
per esborsi.

Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 22.11.2013

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