Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5597 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.06/03/2017),  n. 5597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28026/2015 proposto da:

A.R.C.A. JONICA – AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE DI

TARANTO, in persona del Commissario Straordinario, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO VENTRELLA, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso il decreto n. 3043/2015 R.G. del TRIBUNALE di BARI del

12/10/2015, depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito l’Avvocato Giancarlo Ventrella difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

1. – A.R.C.A. IONICA Agenzia Regionale Per La Casa e l’Abitare di Taranto impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il decreto del Tribunale di Bari del 12.10.2015, che ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della CO.GE.N. Group s.r.l., promossa dalla medesima a seguito della dichiarazione di inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva, relativa ad un credito nascente dall’inadempimento di un contratto di appalto stipulato con la fallita quando era ancora in bonis.

Il curatore del fallimento della CO.GE.N. Group s.r.l. non ha spiegato difese.

Comunicata alle parti la relazione del consigliere designato, ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha depositato memoria.

2. – Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. Fall., art. 101, avendo errato il giudice di merito nel ritenere soggetto al termine di decadenza annuale un credito sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore.

Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.P.R. n. 207 del 2010, art. 233 e del D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 136, 138, 140, in relazione alla L. Fall., artt. 31 e 38, essendosi il curatore sottratto all’adempimento di obblighi di ordinaria amministrazione, nel rifiutare la sottoscrizione del certificato di collaudo.

3. – Il primo motivo è infondato.

E’ vero infatti che, a tenore del recente orientamento di questa Corte, l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla L. Fall., art. 101, u.c. (Cass. 31 luglio 2015, n. 16218).

Tuttavia, nella vicenda all’esame, come allegato dalla ricorrente, il contratto di appalto oggetto della domanda tardiva, si risolse per inadempimento dell’appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 136, in data precedente alla dichiarazione di fallimento di quest’ultimo; dunque, non può dubitarsi della circostanza che il credito risarcitorio sia sorto in capo alla stazione appaltante prima del fallimento dell’appaltatore, restando irrilevante la circostanza che la sua liquidazione – dipendente dalla formazione del certificato di collaudo dell’opera appaltata sia intervenuta in epoca successiva all’apertura della procedura concorsuale.

Del resto, a confutare la pretesa scissione temporale tra risoluzione – intervenuta precedentemente al fallimento – e diritto al risarcimento – che sorgerebbe successivamente -, sostenuta di nuovo dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., è sufficiente ricordare che per costante orientamento di questa Corte lo scioglimento del rapporto contrattuale, determinato dalla dichiarazione di fallimento, giustifica l’insorgere, in favore del contraente in bonis, del diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell’anticipata interruzione del rapporto, solo se il danno sia riconducibile ad inadempimenti verificatisi prima della sentenza dichiarativa del fallimento (Cass. 25 febbraio 2002, n. 2754).

4. – Il secondo motivo e inammissibile.

E invero, la ricorrente lamenta in sostanza il comportamento inadempiente del curatore fallimentare, che ingiustificatamente avrebbe rifiutato di sottoscrivere il certificato di collaudo, senza tuttavia muovere alcuna seria censura avverso il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto non scusabile il ritardo nel deposito della domanda di insinuazione tardiva allo stato passivo.

5. – Nulla sulle spese. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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