Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5596 del 21/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 21/02/2022), n.5596
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30863 – 2020 R.G. proposto da:
EDILDECOR di C.C. & C. s.n.c. – c.f. (OMISSIS) – in
persona del legale rappresentante pro tempore, C.C. – c.f.
(OMISSIS) – L.M. – c.f. (OMISSIS) – rappresentati e
difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al
ricorso dall’avvocato Lita Caterina Camaioni ed elettivamente
domiciliati in Roma, alla via della Grande Muraglia, n. 53, presso
lo studio dell’avvocato Maria Vittoria Massi.
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – in persona dell’amministratore pro
tempore, rappresentato e difenso in virtù di procura speciale su
foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Pietro
Torricelli ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Gorizia,
n. 14, presso lo studio dell’avvocato Franco Sabatini.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 621/2020 della Corte d’Appello di Bologna;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre
2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato il condominio di (OMISSIS) citava a comparire dinanzi al Tribunale di Bologna la “Edildecor di C.C. & C.” s.n.c..
Esponeva che i condomini dello stabile avevano in data (OMISSIS) stipulato con la società convenuta contratto d’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione dell’edificio condominiale; che l’appaltatrice si era resa a vario titolo inadempiente.
“Richiedeva la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento del danno” (così ricorso, pag. 2).
2. Si costituiva la “Edildecor di C.C. & C.” s.n.c..
Instava per il rigetto dell’avversa domanda e, in riconvenzionale, per la condanna del condominio al pagamento dei lavori eseguiti e al risarcimento del danno con rivalutazione ed interessi.
3. Durante la pendenza del giudizio il condominio recedeva dal contratto.
4. Disposta c.t.u. nell’ambito dell’a.t.p. domandato in corso di causa, il nominato ausiliario quantificava in Lire 31.456.737 – ovvero in Euro 16.246,04 – l’ammontare dei danni subiti dal condominio.
5. Con sentenza n. 2915/2004 il Tribunale di Bologna condannava la convenuta s.n.c. a risarcire i danni cagionati al condominio nella misura determinata dal consulente d’ufficio.
6. Proponeva appello la “Edildecor di C.C. & C.” s.n.c..
Resisteva il condominio di (OMISSIS).
7. Con sentenza n. 938/2012 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame, dichiarata la risoluzione del contratto d’appalto, dichiarava la “Edildecor” tenuta a risarcire il danno al condominio nella misura di Euro 16.246,05; dichiarava il condominio tenuto a pagare alla “Edildecor”, quale saldo del corrispettivo, la somma di Euro 13.103,25; condannava, previa compensazione delle opposte ragioni, la “Edildecor” a corrispondere al condominio l’importo residuo di Euro 3.103,25, oltre interessi dalla domanda.
8. Con sentenza n. 27994/2018 questa Corte di legittimità, tra l’altro, in accoglimento dell’ottavo motivo del ricorso principale della “Edildecor”, puntualizzava che i “lavori non eseguiti” non potevano costituire voce autonoma di danno – né sub specie di danno emergente né sub specie di lucro cessante – da risarcire al condominio committente.
9. Il condominio di (OMISSIS) attendeva alla riassunzione del giudizio in sede di rinvio.
Resisteva la “Edildecor di C.C. & C.” s.n.c..
10. Con sentenza n. 621/2020 la Corte d’Appello di Bologna condannava la “Edildecor” a risarcire il danno cagionato al condominio, quantificato nell’importo di Euro 3.615,19, corrispondente al quantum della penale per il ritardo, nonché nell’importo di Euro 10.929,13, importo, quest’ultimo, ottenuto all’esito della detrazione dalla somma di Euro 16.246,04 della somma di Euro 5.316,92, corrispondente, quest’ultima, ai “lavori non eseguiti”; condannava la “Edildecor” a rimborsare al condominio le spese dei gradi tutti di giudizio e della c.t.u.
11. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la “Edildecor di C.C. & C.” s.n.c. nonché, in proprio, i soci C.C. e L.M.;
ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il condominio di (OMISSIS) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
12. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375 c.p.c., n. 5), di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.
13. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria il condominio controricorrente.
14. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c..
Deducono che la corte d’appello, in sede di rinvio, ha condannato la “Edildecor” a risarcire il danno cagionato al condominio e tuttavia il condominio, alla stregua delle conclusioni rassegnate in sede di rinvio dinanzi alla Corte di Bologna, non aveva formulato alcuna domanda in tal senso.
Deduce al contempo che la domanda risarcitoria non si correla necessariamente alla domanda di risoluzione del contratto.
15. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c..
Deducono che la corte di merito ha respinto, per difetto di prova, la domanda del condominio di restituzione della somma di Euro 13.142,80.
Deducono dunque che nella fattispecie vi è stata soccombenza reciproca, che ben avrebbe giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
16. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.
I motivi di ricorso sono pertanto destituiti di fondamento e da respingere.
17. Con precipuo riferimento al primo motivo, in premessa, in dipendenza dell’accoglimento – cui questa Corte ha fatto luogo con la sentenza n. 27994/2018 – dell’ottavo motivo del ricorso per cassazione in precedenza esperito dalla “Edildecor”, va condiviso e recepito il rilievo del condominio ricorrente secondo cui nel giudizio di rinvio era, in parte qua, a disputarsi unicamente della riduzione del quantum del risarcimento “per il venir meno della posta dei “lavori non eseguiti” nella misura di Euro 5.316,92″ (così controricorso, pag. 14, ove si soggiunge – in termini condivisibili – che “il giudice del rinvio doveva compiere al riguardo una mera operazione matematica”).
18. In ogni caso va reiterato l’insegnamento di questa Corte (dal controricorrente debitamente richiamato: cfr. controricorso, pag. 15).
Ovvero l’insegnamento secondo cui “la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, non dà luogo a un nuovo procedimento, ma a una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, sicché i correlativi atti non debbono contenere, a fini di utile validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati gli atti precedenti e il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione: ne consegue che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora pronunci su tutte le domande proposte nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con gli atti di parte in riassunzione” (così in motivazione Cass. (ord.) 13.11.2020, n. 25834, ove è espressamente richiamata Cass. 19.12.2017, n. 30529, con la puntualizzazione che tal ultima statuizione, seppur con riferimento all’atto di riassunzione, “esprime un principio sistematicamente generale”; cfr. altresì Cass. 30.10.2014, n. 23073, secondo cui nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse nonché, in genere, alle difese svolte ha l’effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario, sicché, per la validità dell’atto riassuntivo, non è indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato – senza necessità di integrale e testuale riproduzione – l’atto introduttivo in base al quale sia determinabile “per relationem” il contenuto dell’atto di riassunzione, nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima; ne consegue, inoltre, che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata, e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l’atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario).
19. In questo quadro inevitabili sono i rilievi che seguono.
Per un verso, il condominio con l’iniziale citazione – lo si è premesso – aveva invocato “la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento del danno” (così ricorso, pag. 2). Ed in appello aveva, tra l’altro, sollecitato il rigetto dell’avverso gravame, con cui la “Edildecor” aveva censurato il primo dictum, con il quale Tribunale di Bologna ne aveva pronunciato condanna al risarcimento dei danni (per lire 31.456.737, oltre interessi legali: cfr. sentenza impugnata, pag. 2).
Per altro verso, nel successivo sviluppo processuale, l’atto di riassunzione del condominio, ai fini del giudizio di rinvio, inevitabilmente si è innestato sul pregresso “substrato” processuale, ovvero sul “substrato” degli atti precedenti e della sentenza rescindente.
Per altro verso ancora, sono – perciò – del tutto ingiustificati gli assunti dei ricorrenti secondo cui in sede di rinvio “alcuna domanda risarcitoria è stata formulata dal Condominio” (così ricorso, pag. 6), con susseguente asserita nullità del relativo capo della sentenza n. 621/2020 della Corte di Bologna. E secondo cui “il principio dispositivo, vertendosi in materia di diritti disponibili, lasciava intendere che il condominio avesse sic et simpliciter abbandonato la domanda risarcitoria” (così memoria dei ricorrenti, pag. 2).
20. Con precipuo riferimento al secondo motivo del pari va reiterato – con indubbia valenza concludente – l’insegnamento di questa Corte.
Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502; Cass. (ord.) 31.3.2017, n. 8421).
21. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità; la liquidazione segue come da dispositivo.
22. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1- bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente, condominio di (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022