Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5596 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.06/03/2017),  n. 5596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26334/2015 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO

DE MARINI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del suo curatore fallimentare

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO DI

SANTO SPIRITO 42, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CASILLI,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 3912/2012 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito l’Avvocato Francesco Pisenti (delega verbale avvocato Casilli)

difensore del controricorrente che si riporta agli atti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. S.T. impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il provvedimento del Tribunale di Lecce del 22.9.2015, che ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., promossa dal medesimo in relazione ad un credito nascente dall’inadempimento di un contratto di appalto stipulato con la fallita quando era ancora in bonis.

Il curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ha depositato controricorso.

Comunicata alle parti la relazione del consigliere designato, ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha depositato memoria.

2. – Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91, 112 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6 e art. 190 c.p.c., avendo il tribunale omesso di concedere i termini richiesti per la formulazione delle istanze istruttorie, nonchè per le memorie conclusive.

Con il secondo motivo lamenta la violazione della L. Fall., art. 99, atteso che il giudice di merito erroneamente ha respinto tutte le richieste istruttorie formulate, non ammettendo la chiesta consulenza d’ufficio tesa ad accertare i danni subiti.

3. – Il primo motivo è infondato.

Com’è noto, il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) non è un giudizio di appello, anche se ha natura impugnatoria, ed è pertanto regolamentato integralmente dalla L. Fall., art. 99, il quale prevede, al comma 2, n. 4), che l’opponente deve indicare specificamente nel ricorso i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti, ivi compresa la documentazione già prodotta nel corso della verifica del passivo. Ne consegue che la mancata indicazione nell’atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari, a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare, a provare il fondamento della domanda dell’opponente/comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell’art. 183 c.p.c., comma 6, non potendosi, in particolare, concedere il termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 2), previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l’onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972).

Nè può dirsi che sia stato violato il diritto di difesa delle parti, non essendo stato concesso termine per il deposito di memorie, in quanto, per un verso, l’istante non ha neppure dedotto in ricorso di avere richiesto la concessione di un siffatto termine e, per altro verso, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 11, il termine per il deposito di memorie conclusive – lo si evince dall’inciso “eventualmente assegnato” contenuto nella detta norma – pub essere accordato o meno dal giudice secondo una valutazione discrezionale, avuto riguardo all’andamento del giudizio, che potrebbe anche rendere superflua una appendice scritta.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

E invero, in ordine al rigetto delle prove orali articolate dall’opponente perchè ritenute superflue o irrilevanti, è sufficiente ricordare che siffatto giudizio è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Cass. 10 settembre 2004, n. 18222).

Allo stesso modo, quanto al mancato espletamento della invocata consulenza tecnica, in quanto ritenuta superflua, va ribadito che l’ammissione del detto incombente rientra nei poteri discrezionali del giudice, e il diniego della relativa richiesta può essere censurato nel giudizio di legittimità solo se non sia stato motivato (Cass. 28 febbraio 2006, n. 4407).

5. – Le spese seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente, liquidate in Euro 6.100,00, in essi compresi Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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