Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5595 del 21/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 21/02/2022), n.5595
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30146 – 2020 R.G. proposto da:
INVESTIRE IMMOBILIARE SOCIETA’ di GESTIONE del RISPARMIO s.p.a.
c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del procuratore speciale dottor
B.M. giusta procura per notar M. del 23.5.2018,
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Luigi Rizzo, n. 72,
presso lo studio dell’avvocato Paolo Celli che la rappresenta e
difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA s.p.a. – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del
procuratore dottoressa T.S. giusta procura per notar
d.F. del 7.11.2018, elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Flaminia, n. 133, presso lo studio dell’avvocato Arturo Leone che la
rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio
allegato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1396/2020 della Corte d’Appello di Roma;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 18 novembre
2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto notificato il 30.6.2008 la “Investire Immobiliare Società di Gestione del Risparmio” s.p.a. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma la “Telecom Italia” s.p.a.
Chiedeva accertare e dichiarare che la convenuta si era resa inadempiente sia in dipendenza della mancata attivazione del collegamento del centralino telefonico di essa attrice con quello di “Banca Finnat Euroamerica” s.p.a. sia in dipendenza della mancata attivazione del collegamento su linea ADSL punto-punto tra essa attrice e “Unione Fiduciaria” a Milano; chiedeva, per l’effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma di Euro 6.049,00, corrispondente all’importo delle fatture pagate per i servizi mai attivati, nonché condannare la convenuta al risarcimento del danno sofferto, con interessi e rivalutazione.
2. Si costituiva “Telecom Italia” s.p.a.
Eccepiva, tra l’altro, che l’attrice non era attivamente legittimata, siccome non aveva stipulato alcun contratto con essa convenuta; che il contratto era stato sottoscritto dalla “capogruppo”, “Banca Finnat Euroamerica” s.p.a.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
3. Con sentenza n. 13188/2012 il tribunale rigettava la domanda e condannava l’attrice alle spese di lite.
4. Proponeva appello la “Investire Immobiliare Società di Gestione del Risparmio” s.p.a.
Resisteva la “Telecom Italia” s.p.a.
5. Con sentenza n. 1396/2020 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava la corte che dalla documentazione hinc et inde allegata si desumeva che l’appellante non aveva concluso alcun contratto con l’appellata, sicché non aveva titolo per agire.
Evidenziava segnatamente che il contratto era stato sottoscritto dalla “Banca Finnat Euroamerica” s.p.a. e la circostanza che tal ultima società controllasse la società appellante, non aveva alcun rilievo ai fini dell’esercizio di pretese correlate al contratto.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Investire Immobiliare Società di Gestione del Risparmio” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
La “Telecom Italia” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
7. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375 c.p.c., n. 5), di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di Consiglio.
8. La ricorrente ha depositato memoria.
9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 2359 c.c. nonché del D.Lgs. n. 276 del 2003 e del D.Lgs. n. 75 del 2002.
Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, il contratto è intercorso tra essa ricorrente e la “Telecom Italia” s.p.a.
Deduce che il documento ex adverso prodotto costituisce l’accettazione del progetto da parte della “Banca Finnat Euroamerica” s.p.a.
Deduce che ha errato la corte di merito a ritenere che il fenomeno del collegamento tra imprese ha rilevanza unicamente economica e non giuridica.
10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la corte distrettuale non ha valutato l’elemento della fatturazione dei servizi, avvenuta sempre a nome di essa ricorrente.
Deduce che del resto è stata essa ricorrente che ha sempre provveduto al pagamento delle fatture e che la “Telecom Italia”, in concreto, si è interfacciata solo ed esclusivamente con essa ricorrente.
Deduce in ogni caso che controparte non ha in alcun modo dimostrato la reale titolarità del contratto in capo alla “Banca Finnat Euroamerica” s.p.a.
11. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.
I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente siccome strettamente connessi, sono, più esattamente, inammissibili.
12. Si rimarca, previamente, che la controricorrente non ha alcun interesse a denunciare tout court (cfr. controricorso, pag. 6) l’omessa pronuncia/l’omesso esame, “neppure incidentalmente” (così controricorso, pag. 6), da parte della Corte d’Appello di Roma dell’eccezione di inammissibilità dell’avverso appello per difetto di specificità dei motivi di gravame.
Del resto, questa Corte spiega, per giunta, che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. Cass. 23.5.2006, n. 12153).
13. Si rimarca, del pari previamente, con precipuo riferimento al primo motivo, che la ricorrente ha del tutto irritualmente denunciato, sic et simpliciter, la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003 e del D.Lgs. n. 75 del 2002.
Tanto, propriamente, alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, a tenor del quale il ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione di legge in relazione ad un intero corpo di norme, è inammissibile, precludendo al collegio di individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata (cfr. Cass. sez. un. 18.7.2013, n. 17555).
14. Si rimarca, parimenti in via preliminare, con riferimento ad ambedue i motivi di ricorso, che la ricorrente non ha provveduto, così come avrebbe dovuto in ossequio agli oneri di specificità e di “autosufficienza”, a riprodurre nel corpo del ricorso il testo del contratto che assume essersi perfezionato tra “Telecom Italia” s.p.a. ed essa ricorrente (cfr. ricorso, pag. 9. Cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048, secondo cui il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile; cfr. Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966; Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628, ove si soggiunge che l’inammissibilità prevista dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti).
15. Si evidenzia, per altro verso, che nella specie non viene propriamente in rilievo il profilo della legitimatio ad causam.
Invero, la “Telecom Italia” s.p.a., allorché ha eccepito che la società attrice non aveva sottoscritto alcun contratto (cfr. ricorso, pag. 3), ha in tal guisa contestato non già la legittimazione ad agire bensì la concreta titolarità da parte della medesima attrice delle posizioni soggettive scaturite dallo stipulato contratto e quindi delle pretese azionate, segnatamente della pretesa ad invocare la risoluzione per inadempimento e della pretesa ad invocare il risarcimento del danno asseritamente derivatone (cfr. controricorso, pag. 7).
Evidentemente si tratta di un profilo “di fatto” (e non “di diritto”, così come assume in memoria la ricorrente: cfr. pag. 2), involto dal giudizio “di fatto” cui i giudici del merito hanno atteso (cfr. Cass. 19.11.2015, n. 23657, secondo cui la questione relativa alla titolarità del rapporto controverso attiene al merito della lite. Di tanto dà riscontro la stessa ricorrente: cfr. ricorso, pagg. 9 – 10).
Evidentemente si tratta di un profilo “di fatto” sic et simpliciter riproposto con ambedue gli esperiti motivi di ricorso, ben vero anche con il primo motivo (“la scrivente difesa intende censurare la sentenza di secondo grado nella parte in cui, accogliendo l’eccezione sollevata dalla Telecom s.p.a., conferma la statuizione sul difetto di legittimazione attiva della SGR”: così ricorso, pag. 7; “i giudici di merito “partono da un assunto errato, ovvero che le parti del negozio giuridico – il contratto di fornitura di servizi di linea e ADSL – fossero non già quelle effettive (….), bensì (…)”: così ricorso, pag. 8), primo motivo che, conseguentemente, va qualificato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonostante la diversa qualificazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di cui alla relativa rubrica.
Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).
16. Su tale scorta si evidenzia, altresì, quanto segue.
L’appello è stato introdotto con atto notificato il 3.7.2013 (cfr. sentenza d’appello, pag. 2).
Il secondo dictum ha integralmente confermato il primo dictum: nella specie vi è “doppia conforme”.
Opera conseguentemente, ratione temporis, la preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sicché non è esperibile il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012).
Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).
17. Va soggiunto che con il secondo mezzo di impugnazione la ricorrente si duole, altresì, per l’omesso, per l’erroneo esame della documentazione allegata.
E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque (e’ il caso di specie) preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415; cfr., altresì, Cass. 10.6.2016, n. 11892, secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante).
18. Una notazione finale si impone.
Al di là del condivisibile rilievo della controricorrente, secondo cui è del tutto inconferente il riferimento all’art. 2359 c.c. (cfr. controricorso, pag. 8), principio cardine del nostro ordinamento è quello della distinta soggettività delle imprese societarie appartenenti al medesimo “gruppo”: il “gruppo” dà vita ad un’aggregazione unitaria sotto il profilo economico non già giuridico.
Su tale scorta, se è vero – come è vero – che “la società ricorrente è un autonomo soggetto di diritto, che gode di propria autonomia giuridica nonostante sia società controllata dalla Banca Finnat Euroamerica” (così memoria del ricorrente, pag. 2), ne discende, inesorabilmente, che la società ricorrente nulla può pretendere sulla scorta ed alla stregua di un contratto al quale è estranea.
19. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
20. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, “Investire Immobiliare Società di Gestione del Risparmio” s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, “Telecom Italia” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022