Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5595 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.06/03/2017),  n. 5595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12611/2016 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI, 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI

ROMA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PAOLUCCI CALBOLI 20-E, presso lo studio

dell’avvocato EDMONDA ROLLI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10682/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 5/03/2014, depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. n. 12611/16 proposto da S.F. nei confronti dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale Pubblica del Comune di Roma il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevato:

che S.F. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza n. 10682/14 di questa Corte lamentando che si era verificato un errore materiale essendo stato previsto nel dispositivo la liquidazione delle spese cumulativamente in favore di entrambe le parti controricorrenti, senza specificare, invece, che le spese andavano liquidate in favore di ciascuna di esse in quanto avevano resistito nel giudizio di cassazione quali separate controricorrenti con distinti controricorsi;

che l’ intimato non ha resistito;

Considerato che la richiesta in questione appare fondata risultando dalla sentenza di questa Corte che il S. era contro ricorrente autonomo rispetto all’altra contro ricorrente Roma Capitale e che la liquidazione delle spese di causa in loro favore non ha specificato che l’importo liquidato doveva essere attribuito a ciascuna di esse parti;

che pertanto sussistono i requisiti per la trattazione in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M..

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.

Roma 4.1.16.

il Cons. rel..

Visto il controricorso dell’Ater;

Considerato:

che, contrariamente da quanto ritenuto dalla relazione, nel caso di specie non sussistono gli estremi per una pronuncia di correzione di errore materiale in quanto la mancata specificazione nel dispositivo relativa al fatto che la condanna alle spese sarebbe da disporsi per gli importi liquidati a favore di ciascuno dei controricorrente del giudizio di Cassazione non può ritenersi costituire errore materiale in quanto non trova un chiaro riscontro nella parte motiva della sentenza che si limita a statuire che “al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, come da dispositivo, a favore sia del comune che del S.”;

che la valutazione circa la spettanza delle spese a ciascuno dei controricorrenti comporta nel caso di specie una interpretazione della decisione sul punto contenuta nella sentenza sulla base esame congiunto della parte motiva con il dispositivo;

che in fattispecie analoga questa Corte ha affermato il principio che l’attività di specificazione, o di interpretazione, di una sentenza della Suprema Corte non può essere oggetto nè del procedimento di correzione di errore materiale, nè di quello per revocazione, a norma dell’art. 391 bis c.p.c., per cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale, avverso una sentenza della stessa Corte, emanata nei confronti di tre parti processuali, e diretto all’individuazione della parte tenuta alla rifusione delle spese di lite, affermando che l’attività di interpretazione del dispositivo compete unicamente al giudice dell’esecuzione (Cass. 17418/14; v. anche Cass. sez. un. 27218/09; Cass. 8326/04);

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo in favore dell’Ater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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