Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5594 del 11/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5594 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 7956-2007 proposto da:
MASSENTI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio
dell’avvocato FONTANELLI ALDO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GHIANI EMILIO giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
2190

contro

AZIENDA COMUNALE CENTRALE LATTE ROMA IN LIQUIDAZIONE,
in persona del Commissario Liquidatore p.t. Dott.
ROBERTO PERTILE, elettivamente domiciliata in ROMA,

1

Data pubblicazione: 11/03/2014

VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio
dell’avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ZHARA BUDA MASSIMO
giusta delega in atti;
– controricorrente

di ROMA, depositata il 09/03/2006 R.G.N. 4258/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/11/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato ALDO FONTANELLI;
udito l’Avvocato MASSIMO ZHARA BUDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

avverso la sentenza n. 1268/2006 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 13 febbraio 1999 il Pretore di Roma, in
accoglimento del ricorso presentato dalla Azienda Comunale
Centrale del latte di Roma in liquidazione, ingiungeva a
Giancarlo Massenti di pagare la somma di L. 31.967.021 oltre

fornitura di latte. Proponeva opposizione il Massenti eccependo
che la merce relativa ad una fattura era stata pagata solo in
parte perché in parte era risultata avariata ed aggiungendo che
l’intera merce relativa alla seconda fattura non era stata,
invece, mai consegnata. Si costituiva l’opposta riconoscendo
l’avvenuto parziale pagamento e contestando gli altri motivi di
opposizione. In esito al giudizio, il Tribunale di Roma
revocava il d.i. e condannava il Massenti al pagamento della
minor somma di C 11.037,46 oltre interessi dalla data della
fattura al saldo e provvedeva al governo delle spese. Avverso
tale decisione il Massenti proponeva appello ed in esito al
giudizio, in cui si costituiva l’appellata proponendo a sua
volta appello incidentale la Corte di Appello di Roma con
sentenza depositata in data 9 marzo 2006 respingeva entrambe
le impugnazioni e compensava le spese. Avverso la detta
sentenza il Massenti ha quindi proposto ricorso per cassazione
articolato in un unico motivo. Resiste l’Azienda Comunale con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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interessi e spese quale corrispettivo di due fatture relative a

Con l’unica doglianza,

deducendo il vizio della motivazione

omessa insufficiente e contraddittoria, il ricorrente lamenta
che la Corte di Appello sarebbe incorsa nel vizio indicato
relazione al fatto controverso e decisivo per il giudizio,
costituito dalla mancata consegna della merce, relativa alla

Centrale del Latte.
Ed invero – così continua il ricorrente – la Corte non avrebbe
motivato in maniera adeguata limitandosi ad un generico
richiamo ai risultati della prova testimoniale, ed in
particolare alla deposizione dei testi Dessalvi e Ranno, senza
esaminare neppure in parte le dichiarazioni del teste Morittu,
collaboratore nell’azienda del Massenti ed addetto proprio allo
scarico delle merci, il quale aveva escluso la ricezione di
merce dopo la prima consegna; e senza consentire in alcun modo
di comprendere se, quando ha asserito in motivazione che era
stata fornita la prova dell’effettiva consegna della merce,
anche se una parte di essa era avariata, si riferisse alla
prima fornitura di agosto o a quella di settembre.
La censura è fondata. A riguardo, deve premettersi che
nell’atto di impugnazione l’appellante aveva avanzato
specifiche ragioni di critica nei confronti della sentenza di
primo grado deducendo: 1) il primo giudice, pur rilevando che
dal buono di consegna la merce risultava ricevuta da soggetto
diverso dal Massenti, non aveva dato il giusto rilievo a tale
circostanza. 2) le merci in questione, in data 26 settembre

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seconda fattura posta a base delle ragioni creditorie della

1996, erano state spedite a Civitavecchia e restituite alla
mittente centrale del latte. 3) dalla prova testimoniale
espletata in primo grado era emerso che l’ordine di fornitura
non era stato soddisfatto.
Ed invero, il teste Dessalvi aveva dichiarato:

“ritengo che

copie fatture che l’azienda è solita mandare agli agenti per il
calcolo della provvigione”;i1 teste Ranno a sua volta non aveva
confermato la consegna di una seconda fornitura; il teste
Morittu, nella sua qualità di collaboratore nell’azienda del
Massenti, addetto proprio allo scarico delle merci, aveva
escluso che il Massenti avesse ricevuto altre forniture di
merci dopo quella dell’agosto, relativa alla merce parzialmente
avariata.
Tali precisi rilievi erano stati peraltro riportati, sia pure
in parte, dal medesimo giudice d’appello nella sentenza. (v.
pag. 5 della sentenza).
Ciò malgrado, a fronte di tali considerazioni, la Corte ha del
tutto omesso di spiegare le ragioni per cui le ragioni di
doglianza dell’appellante non meritassero di essere condivise.
Ed invero, l’intera motivazione della sentenza, relativamente
al rigetto dell’appello proposto dal Massenti, consta soltanto
della seguente proposizione

“Peraltro, diversamente da quanto

assume l’appellante, dalla prova testimoniale ed in particolare
dalla deposizione dei testi Gianni Dessalvi e Aldo Ranno è
emerso che la merce di cui alla bolla di accompagnamento in

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tale ordine non sia stato soddisfatto poiché non ho ricevuto le

atti è stata effettivamente consegnata al Massenti, anche se
una parte di essa è risultata avariata “.

(v.pag.6 della

sentenza)
Ciò posto,

risulta di ovvia evidenza come la Corte

territoriale si sia limitata ad una proposizione tanto
quanto

generica

evitando

di

esaminare

le

considerazioni formulate dall’appellante ed ha rigettato
l’impugnazione con una motivazione del tutto inidonea ad
esplicitare le ragioni del proprio convincimento, ai limiti di
una motivazione apparente, impedendo in tal modo il necessario
controllo della correttezza del percorso logico-argomentativo
intrapreso, che avrebbe dovuto essere diretto a confutare le
doglianze formulate.
Ed è appena il caso di sottolineare che, come questa Corte ha
già avuto modo di

statuire, “ricorre il vizio di omessa

motivazione della sentenza, denunziabile in sede di
legittimita’ ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc.
civ., nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di
motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di
indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il
proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una
approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del
suo ragionamento. (Cass.n.1756/06, n.890/06). Né va trascurata
l’evidente erroneità dell’iter motivazionale, adottato dalla
Corte territoriale quando, nell’accennare alla merce che

6

stringata

sarebbe stata

effettivamente consegnata al Massenti, rileva

che una parte di essa era risultata avariata.
L’erroneità appare evidente in quanto la merce, in parte
avariata, cui accenna la Corte, si ricollegava, in realtà, alla
consegna avvenuta nel precedente mese di agosto ’96 e non già

l’unico oggetto del tema decisionale introdotto
dall’impugnazione proposta dal Massenti.
Pertanto, l’evidente errore in cui incorre la Corte di merito,
nella valutazione degli elementi di prova,

inficia la

correttezza del suo ragionamento e ne determina la
censurabilità.
Il ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto
e la sentenza impugnata deve essere cassata. Con l’ulteriore
conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della
controversia, la causa va rinviata alla Corte di Appello di
Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine
al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con
rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa
composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento
delle spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 22.11.2013

all’ordinativo del successivo mese di settembre, che costituiva

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