Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5593 del 21/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 21/02/2022), n.5593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32009-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E21 ENERGIE SPECIALI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1139/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 16/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 16 giugno 2020 la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Crotone che aveva accolto il ricorso proposto E21 Energie Speciali s.r.l. contro l’avviso di accertamento con il quale era stata rettificata la rendita catastale di un terreno sul quale insisteva un impianto eolico a seguito di procedura DOCFA attivata dalla società contribuente.

Rilevava la CTR che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto inadeguata la motivazione dell’avviso di accertamento, ciò in quanto dal sito internet dal quale l’Ufficio assumeva di aver ricavato il valore economico della pala eolica non era dato rinvenire alcun elemento utile, né la produzione in giudizio con l’atto di appello della stampa del sito, senza l’indicazione della parte della pagina dove era possibile reperire le indicazioni tecniche sul valore unitario del bene, consentiva alcun riscontro. Osservava, inoltre, che il mero riferimento alla diversa rendita catastale relativa ad altro impianto eolico non assumeva rilievo, non avendo l’Ufficio spiegato perché i due impianti – ubicati nel territorio di due comuni differenti sarebbero omogenei né perché dovrebbe considerarsi esatta l’indicazione relativa all’altro impianto.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in combinato disposto con il D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. con mod., dalla L. n. 75 del 1993, e con il D.M. 19 aprile 1994, n. 701, in quanto l’avviso di accertamento sarebbe adeguatamente motivato perché scaturito all’esito di procedura DOCFA.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv., con mod., dalla L. n. 75 del 1993, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, conv. dalla L. n. 1249 del 1939. Sostiene la ricorrente che l’Ufficio aveva correttamente determinato la rendita catastale sulla base del costo dell’impianto sulla base del c.d. procedimento indiretto, previo sopralluogo, tenendo conto delle risultanze della letteratura tecnica di settore (sito (OMISSIS)) e dei valori dichiarati dalle parti per l’accatastamento di impianti eolici di uguali caratteristiche nei comuni della provincia.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte:

– “In tema di classamento di immobili, l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell’ufficio ai sensi della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione” (Cass. n. 30166 del 2019);

– “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (La S.C. ha affermato l’enunciato principio in una fattispecie in cui l’accatastamento operato dall’Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell’immobile, così come risultanti dall’elaborato DOCFA presentato)” (Cass. n. 31809 del 2018);

– In caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l’attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, R.D.L. n. 652 del 1939, ex art. 10, conv. in L. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell’immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale (Cass. n. 7854 del 2020).

Tanto premesso, va rilevato che dall’esame dell’avviso di accertamento, riprodotto in parte qua in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, e dal contenuto della sentenza impugnata si evince che i dati oggettivi indicati dalla contribuente non sono stati contestati dall’Agenzia delle entrate e devono quindi ritenersi incontroversi tra le parti. Le divergenze rispetto a quanto prospettato nella DOCFA concernono, invece, la valutazione tecnica circa il valore economico della pala eolica, determinato dall’Ufficio a seguito del sopralluogo effettuato e sulla base degli elementi ricavati dallo specifico sito tecnico (OMISSIS) nonché del valore attribuito ad altri impianti eolici ubicati nella zona.

Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la motivazione dell’avviso di accertamento integra il requisito formale di validità dell’atto impositivo, restando riservato al giudizio di impugnazione dell’atto la verifica della effettiva sussistenza dei fatti costituivi della pretesa impositiva in relazione alla stima del cespite e alla conseguente rettifica della rendita catastale (cfr. Cass. n. 4639 del 2020).

Sotto tale ultimo profilo la CTR, oltre a rilevare che dal sito internet menzionato nell’avviso di accertamento (riprodotto in stampa) non emergevamo indicazioni tecniche sul valore economico dell’impianto eolico, ha ritenuto inconferente il riferimento alla diversa rendita catastale attribuita ad altro impianto eolico ubicato nella medesima provincia, non avendo l’Ufficio spiegato perché i due impianti – ubicati nel territorio di due comuni differenti – sarebbero omogenei né perché dovrebbe considerarsi esatta l’indicazione relativa all’altro impianto.

Tale ultima affermazione, specificamente contestata dalla ricorrente, non tiene tuttavia conto del fatto che – all’esito del procedimento indiretto di attribuzione della rendita catastale in seguito a DOCFA – il valore dell’impianto eolico per cui è causa è stato determinato sulla base del valore dichiarato (e dunque non rettificato dall’Ufficio) in relazione ad altro impianto limitrofo, circostanza questa che – contrariamente all’assunto della CTR – porta a propendere per l’esattezza della rendita attribuita all’impianto in comparazione, palesandosi poi irrilevante la circostanza che i due impianti siano ubicati in comuni diversi essendo comunque essi ricompresi nel territorio della medesima provincia.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

 

 

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