Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5592 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. un., 28/02/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 28/02/2020), n.5592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5958-2019 proposto da:

GFI SOFTWARE LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RASELLA 155, presso lo studio

dell’avvocato MICAEL MONTINARI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARTINA LUCENTI;

– ricorrente –

contro

MULTIWIRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CRISTINA MARTINETTI e PAOLO LOMBARDI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente di

cui al n. 3240/2018 R.G. del TRIBUNALE di CUNEO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, il quale chiede che la Suprema Corte, a Sezioni

Unite, in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso, dichiari

il difetto di giurisdizione del giudice italiano ed emetta le

pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

RITENUTO

che la Multiwire s.r.l. ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cuneo, la GFI Software Ltd., società di diritto inglese con sede nel Regno Unito, e – sulla premessa di essere distributore, fin dal 1997, dei prodotti a marchio (OMISSIS), azienda ceduta alla società Kerio Technologies, ceduta a sua volta alla GFI – ha chiesto che sia dichiarato illegittimo, per eccessiva brevità, il recesso dal contratto comunicato dalla GFI in data 27 novembre 2017, con soli tre mesi di preavviso, con condanna della società convenuta al risarcimento dei danni;

che nel giudizio così incardinato davanti al Tribunale di Cuneo si è costituita la GFI Software Ltd., con atto depositato ai soli fini di poter contestualmente proporre il regolamento preventivo di giurisdizione;

che nel ricorso per regolamento preventivo la società GFI ha chiesto a queste Sezioni Unite di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, dovendo la causa essere devoluta, alla luce della clausola compromissoria sottoscritta da entrambe le parti, ad un Tribunale arbitrale con sede ad (OMISSIS), nel (OMISSIS) ((OMISSIS));

che nel giudizio per regolamento si è costituita con controricorso la Multiwire s.r.l., contestando tutte le argomentazioni del ricorso della GFI e chiedendo che il regolamento venga dichiarato inammissibile o comunque infondato;

che il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., chiedendo che venga accolto il ricorso e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano;

che le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che la s.r.l. Multiwire ha eccepito, in sede di memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la nullità della procura alle liti della società ricorrente, sul rilievo che mancherebbe la traduzione asseverata dall’autentica di tale procura compiuta da un notaio dello Stato del (OMISSIS);

che a sostegno dell’eccezione ha richiamato la sentenza 29 maggio 2015, n. 11165, e l’ordinanza 4 aprile 2018, n. 8174, di questa Corte, secondo le quali la procura speciale alle liti rilasciata all’estero è nulla, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12 ove non sia allegata la traduzione dell’attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l’attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità;

che nel caso in esame, in effetti, la parte ricorrente ha depositato la procura speciale siglata, a mezzo di apostille, dal Segretario di Stato del (OMISSIS), procura che è presente in lingua inglese ed anche in lingua italiana, mentre l’attestazione redatta di pugno dal notaio B.H.A. dello Stato del (OMISSIS) non è tradotta in lingua italiana, ai sensi dell’art. 122 c.p.c.;

che tale vizio della procura, tuttavia, può essere sanato con la rinnovazione della stessa, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., attività per la quale deve essere concesso un termine perentorio alla parte ricorrente;

che la decisione del presente regolamento, pertanto, deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della decisione del presente regolamento a nuovo ruolo, concedendo alla GFI Software Ltd. il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., per la rinnovazione della procura nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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