Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5592 del 11/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5592 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 31244-2007 proposto da:
AUTOREVISIONI MONZA S.R.L. 02776760965, in persona
del legale rappresentante pro tempore sig. EZIO
CIVITARESE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FANI 106, presso lo studio dell’avvocato ROSSI
MASSIMILIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati
2013
2 065

GHEZZI SAMANTHA, PUCILLO RAIMONDO TOMMASO, SALA
RAFFAELLA giusta delega in atti;
– ricorrente contro

NUOVE TECNOLOGIE S.R.L., in persona del suo legale

1

Data pubblicazione: 11/03/2014

rappresentante pro tempore sig. VINCENZO SANVITO,
elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dallìavvocato BITTERMAN EDOARDO unitamente
all’avvocato SPADARI STEFANO giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 2951/2006 del TRIBUNALE di
MONZA, depositata il 16/10/2006 R.G.N. 11485/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato MASSIMILIANO ROSSI per delega;
udito l’Avvocato EDOARDO BITTERMAN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

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1

2

– controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Autorevisioni Monza propone ricorso per cassazione, sulla
base di quattro motivi, illustrato da successiva memoria, avverso la
sentenza resa dal Tribunale di Monza in arado di appello. che ha riaettato
il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di
Monza che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo da essa
proposta nei confronti della s.r.l. Nuove Tecnologie.
La s.r.l. Nuove Tecnologie resiste con controricorso.

1.- Il ricorso è inammissibile per la mancanza dell’esposizione
sommaria dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366 cod. proc. civ.
La narrazione del fatto comincia infatti con la sentenza di appello,
cosicché a questo giudice è precluso apprendere cosa sia accaduto prima.
5.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la condanna
della società ricorrente alle spese, liquidate in C 2.200, di cui C 2.000 per
compenso, oltre accessori di legge.

PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società
ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C 2.200, di cui C 2.000
net comnenqn. nitrP acceqsdri di leone.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, 1’8 novembre 2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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