Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5592 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, (ud. 08/07/2020, dep. 02/03/2021), n.5592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6252/2013 R.G. proposto da:

Iris mobili s.r.l. – quale incorporante di Stella Mobili s.r.l., in

persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e

difesa dall’avv.to Gerardo Spaltro, presso il cui studio

elettivamente domicilia in Roma, viale Mazzini n. 140, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 268/04/2012, depositata il 19 luglio 2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Società ricorrente ha impugnato originariamente l’avviso di accertamento n. (OMISSIS): nei suoi confronti emesso dall’Agenzia delle Entrate di Roma a conclusione di una verifica fiscale che aveva contestato l’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto apparentemente emesse da una società c.d. “cartiera” (Promo.Graf s.r.l.) L’avviso impugnato riprendeva a tassazione sia i costi dedotti che l’Iva detratta con conseguente liquidazione di maggiori imposte (Iva, Irpeg, Irap) per l’anno 2003. La Società ne sosteneva l’infondatezza chiedendone l’annullamento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso con sentenza n. 199/2/10 depositata il 14 aprile 2010, avverso cui l’Agenzia delle entrate ha proposto appello.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in parziale accoglimento dell’appello, ha dichiarato la legittimità della ripresa fiscale a fini Iva, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Avverso questa sentenza la contribuente ricorre per cassazione per tre motivi, chiedendo cassarsi la sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio depositando controricorso con cui chiede rigettarsi il ricorso principale in quanto infondato.

La causa è stata decisa all’odierna adunanza, cui era stata rinviata per l’emergenza sanitaria in corso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con il primo motivo di ricorso la Società denunzia vizio di motivazione della sentenza e violazione delle norme sull’onere della prova, artt. 2696 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21 perchè l’Agenzia delle Entrate non avrebbe fornito prova della partecipazione consapevole della ricorrente all’operazione di interposizione fittizia, per cui la decisione impugnata si fonderebbe su presupposti apodittici e indimostrati.

1.1- Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta vizio di motivazione della sentenza e violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 perchè non sono stati allegati alli avviso di accertamento gli atti emessi nei confronti del soggetto ritenuto interposto, il cui contenuto, pertanto, non è stato portato a sua conoscenza, con conseguente impossibilità di esercitare il diritto di difesa, onde la nullità dell’accertamento.

1.2- Il terzo motivo di ricorso denunzia la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 perchè la notifica dell’avviso di accertamento è stata effettuata prima della scadenza del termine di gg. 60 previsto dalla legge, nonostante l’assenza di motivate ragioni di urgenza, con conseguente sua nullità.

2.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

3.- Ritiene preliminarmente la Corte che, in applicazione del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. Sez. U. 8 maggio 2014 n. 9936; Cass. 18 novembre 2016 n. 23531; Cass. 17 marzo 2015 n. 5264) sia opportuno privilegiare la trattazione delle questioni di più agevole soluzione, idonee a definire il giudizio, nel caso di specie quelle proposte con il terzo motivo di ricorso.

3.1- Ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, fra i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale è ricompreso quello di comunicare entro sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni (documentata dal rilascio di copia del verbale) le sue osservazioni e richieste, che devono essere valutate dagli uffici impositori. A tal fine l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

3.2- Trattandosi di norma emanata in ossequio al principio generale del rispetto del contraddittorio fra le parti, la sua violazione determina l’invalidità dell’accertamento, ancorchè non espressamente prevista dalla legge (Cass. SS.UU. 29 luglio 2013 n. 18184). Onde l’invalidità dell’avviso di accertamento emesso “ante tempus” a meno che non ricorrano particolari e motivate ragioni di urgenza.

3.3- Tali ragioni non possono consistere nella imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione di accertamento, trattandosi di questione che non attiene specificamente al rapporto tributario con il contribuente (Cass. 15 marzo 2019 n. 7379) e che da sola non è idonea a dimostrare l’assenza di una condotta imputabile all’Amministrazione Finanziaria, essendo suo onere quello di attivarsi tempestivamente per consentire il normale dispiegarsi del contraddittorio con il contribuente (Cass. 12 agosto 2015 n. 16707; Cass. 7 agosto 2015 n. 16602; Cass. 16 marzo 2016 n. 5149; Cass. 15 marzo 2019 n. 7379).

3.4- Deve ritenersi pertanto affetto da nullità l’avviso di accertamento oggetto del presente procedimento che è stato pacificamente notificato alla contribuente prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla legge, con la sola motivazione della imminente scadenza del termine per l’esercizio dell’azione di accertamento.

4. – L’accoglimento del terzo motivo del ricorso ha carattere dirimente, perchè ne deriva non solo la cassazione della sentenza impugnata, ma anche l’accoglimento del ricorso originario del contribuente senza necessità di disporre il rinvio della causa al giudice a quo, non ravvisandosi la necessità di alcun accertamento in fatto. Inoltre devono ritenersi assorbiti dal contenuto della decisione i rimanenti motivi di ricorso qui proposti

5.- Le spese processuali dei giudizi di merito possono essere compensate, in considerazione delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali sul punto. Le spese del presente giudizio di legittimità, come appreso liquidate, seguono alla soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il secondo, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese del merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.600 (cinquemilaseicento) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

 

 

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