Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5591 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 08/03/2010), n.5591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., con domicilio eletto in Roma, via Paridi n. 50,

presso l’Avv. Giuseppe Picone, rappresentata e difesa dall’Avv.

Candiano Mario, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Lecce

depositato il 13 aprile 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 26 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo dalla stessa iniziato con citazione per il 17 novembre 1997 avanti al Tribunale di Bari e definito con sentenza del 12 giugno 2006.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso che per la loro sostanziale identità possono essere trattati congiuntamente si censura l’impugnata decisione per violazione della L. n. 89 del 2110, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo per avere la Corte d’appello arbitrariamente determinato i tempi della ragionevole durata del processo, senza tener conto, oltretutto, che la causa era di natura alimentare.

I motivi sono manifestamente fondati.

E’ principio enunciato dalla Corte quello secondo cui “La Corte Europea dei diritti dell’uomo, ai cui principi il giudice nazionale deve tendenzialmente uniformarsi nella determinazione della durata ragionevole del procedimento, ha in linea di massima stimato tale durata in anni tre per quanto riguarda il giudizio di primo grado ed in anni due per quello di secondo grado; da questi parametri il giudice può discostarsi riconoscendo una durata ragionevole maggiore o minore in considerazione della maggiore o minore complessità del procedimento” (Cassazione civile, sez. 1, 3 aprile 2008, n. 8521). A tale principio non si è uniformato il giudice del merito che, prescindendo da una particolare complessità del caso e comunque ignorando la particolare natura della controversia, ha operato una personale ricostruzione del tempo necessario per la definizione di un giudizio di primo grado discostandosi in modo rilevante dagli standard definiti dalla Corte europea.

L’accoglimento degli esaminati motivo e la conseguente necessità di cassare l’impugnata decisione comporta l’assorbimento del terzo motivo relativo alla statuizione sulle spese.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, fissato in anni tre il tempo ragionevole di durata di un procedimento di primo grado in base ai richiamati standard e determinato in anni 5 e mesi sei il ritardo ingiustificato, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 4.750 a titolo di equo indennizzo.

Tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensata per un mezzo e poste a carico per la differenza dell’Amministrazione resistente che deve essere condannata altresì al rimborso di quelle del giudizio di merito.

PQM

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 4.750, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 923, di cui Euro 378 per diritti, Euro 445 per onorari e Euro 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge; compensa per un mezzo le spese del giudizio di legittimità e condanna l’Amministrazione alla rifusione in favore del ricorrente del 50% delle spese che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 400, di cui Euro 300 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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