Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5591 del 06/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.06/03/2017), n. 5591
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25986/2015 proposto da:
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona
del legale rappresentante e Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE SANDULLI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA
SANGIUOLO, giusta procura speciale a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1433/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 25/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito l’Avvocato; Michele Sandulli difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
all’esito dell’odierna udienza camerale;
vista la relazione del Relatore;
considerato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5;
visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c..
PQM
Rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017