Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5590 del 11/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5590 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 6513-2012 proposto da:
RIZZO SALVATORE (RZZSVT6OH22E471G) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MARZIALE 7/B, presso lo studio
dell’avvocato RE AMALIA, rappresentato e difeso dagli avvocati
GRECO GIUSEPPE, EPICOCO STEFANO, giusta delega a margine
del ricorso;

– ricorrente contro
NATALE ANGELO;

– intimato avverso la sentenza n. 2970/2011 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 23.11.2011, depositata il 09/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

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Data pubblicazione: 11/03/2014

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 30
gennaio 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” Il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento della domanda

lavoro subordinato tra il ricorrente e Rizzo Salvatore nel periodo dal 1991
al 31.8.2002 con mansioni di operaio inquadrato nel 2° livello del CCNL
Settore Edilizia, condannava il Rizzo al pagamento in favore del Natale
della somma di euro 77.757,60 equitativamente determinata, oltre
rivalutazione ed interessi dalla data della messa in mora.
Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello di
Lecce con sentenza del 9 gennaio 2012 che, accogliendo in parte il
gravame proposto dal Rizzo, lo condannava al pagamento in favore del
Natale della minor somma di euro 50.000,00, così determinata ex art. 532
(rectius, 432) c.p.c., confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Ad avviso della Corte territoriale correttamente il primo giudice aveva
ritenuto che dall’istruttoria espletata era risultata dimostrata la ricorrenza
di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1991 al 2002, le
mansioni svolte dal Natale, gli orari di lavoro osservati e le interruzioni
della prestazione lavorativa verificatesi. Evidenziava, altresì, che il ricorso
al criterio equitativo nella liquidazione delle spettanze al lavoratore da
parte del Tribunale era condivisibile per le ragioni esposte nella impugnata
sentenza ma che, tuttavia, la somma determinata era da ridurre perché in
detta liquidazione non si era tenuto conto delle interruzioni della
prestazione lavorativa — di cui pure il Tribunale aveva dato atto – e del
fatto che il Natale aveva prestato la propria attività lavorativa per quattro
giorni alla settimana.

i

proposta da Natale Angelo, accertata la intercorrenza di un rapporto di

Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso il Rizzo affidato a
due motivi.
Il Natale è rimasto intimato.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 432 c.p.c. per avere la Corte di appello fatto ricorso al criterio di

esperita istruttoria fossero emersi elementi sufficienti a procedere ad una
precisa quantificazione del credito del lavoratore ( mansioni svolte per 4
giorni alla settimana per un periodo di circa 11 anni) sicchè l’adesione alla
motivazione addotta dal Tribunale a sostegno della operata liquidazione
equitativa — ovvero la presenza di periodi di inattività non esattamente
quantificati — era inadeguata e non valeva a dimostrare la obiettiva
impossibilità di una determinazione certa degli importi dovuti.
Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione
dell’art. 432 c.p.c. in relazione all’art. 36 Cost. in quanto nella impugnata
sentenza non erano state indicate, neppure sinteticamente, le ragioni per le
quali non era stato possibile procedere ad un valutazione esatta del credito
né i criteri assunti a base della liquidazione equitativa.
Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono
infondati.
È stato infatti ripetutamente affermato da questa Corte:
– che il ricorso del giudice, ai sensi dell’art. 432 c.p.c., alla liquidazione
equitativa della prestazione dovuta implica un giudizio di merito
censurabile in sede di legittimità solo per insussistenza dei presupposti o
per vizio di motivazione;
– che l’art. 432 c.p.c. che consente al giudice di procedere alla
liquidazione equitativa, pur non derogando al principio dell’onere della
prova sancito dall’art. 2967 c.c., trova applicazione allorché il diritto sia

2

liquidazione equitativo previsto dal menzionato articolo nonostante dalla

certo ma sia impossibile oppure oggettivamente difficile la determinazione
della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo;
– che il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico
attraverso il quale perviene sia alla liquidazione equitativa che alla
determinazione del quantum debeatur, indicando i criteri assunti alla base

19.2.2013).
Nella specie la Corte territoriale è pervenuta alla decisione impugnata
attraverso un percorso argomentativo coerente, immune da vizi ed
adeguatamente motivato, onde le censure del ricorrente sono prive di
fondamento.
Ed infatti, l’impugnata sentenza ha fatto propria la motivazione addotta
dal Tribunale a fondamento del ricorso ai poteri riconosciuti dall’art. 432
c.p.c. e cioè che la presenza di interruzioni della prestazione lavorativa non
consentivano di procedere alla nomina di un consulente tecnico d’ufficio
al fine di un calcolo esatto delle differenze retributive dovute stante la
impossibilità di formulare quesiti precisi.
Orbene, tale motivazione è adeguata a rendere conto delle ragioni per le
quali il giudice di merito ha determinato equitativamente il credito del
lavoratore, visto che l’esistenza di dette interruzioni nella prestazione
lavorativa non è stata oggetto di contestazione.
Peraltro, va evidenziato che il primo giudice aveva proceduto a ridurre
l’importo richiesto dal lavoratore indicando i criteri utilizzati e la Corte di
appello ha corretto la liquidazione del Tribunale avendo rilevato che non
si era tenuto conto nelle accertate interruzioni della prestazione lavorativa
e del fatto che il Natale risultava aver lavorato per quattro giorni alla
settimana nel periodo in cui era stata accertata l’esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato.

3

della decisione (per tutte cfr. Cass. n. 10141 del 6.5.2009; Cass. n. 4047 del

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del
ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.

ribadiscono le ragioni esposte nel ricorso che non sono tali da indurre
questo Collegio a dissentire dalla riportata relazione che è condivisibile nel
contenuto e nelle conclusioni.
Pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo il
Natale rimasto intimato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014
residente

Il Rizzo ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. nella quale si

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