Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 559 del 12/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, (ud. 13/06/2016, dep.12/01/2017), n. 559
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. CATENA Rossella – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21020/2010 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. PAPA 21,
presso lo studio dell’avvocato VALERIO BERNARDINI BETTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MAZZON, giusta delega
a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO UFFICIO LOCALE DI MILANO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 83/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 30/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/06/2016 dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
udito per il ricorrente l’Avvocato BERNARDINI BETTI per delega
dell’Avvocato MAZZON che si riporta agli atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. F.G. impugnava l’avviso di accertamento notificatogli il 3/7/2008 dall’Agenzia delle Entrate di Milano con il quale, a seguito dell’utilizzo degli studi di settore, era stato riscontrato un maggior ricavo dalla sua attività di tornitore pari ad Euro 8.186,00 con conseguente liquidazione di maggior imposta IRPEF, IVA ed IRAP.
2. Con sentenza del 19/5/2009 la CTP di Milano rigettava il ricorso.
3. Con sentenza del 14/4/2010 la CTR di Milano confermava la pronuncia di primo grado. Ha osservato il giudice di appello che l’accertamento era stato svolto in contraddittorio con il contribuente. Pertanto si era maturata una inversione dell’onere della prova in virtù della quale spettava al contribuente giustificare lo scostamento.
4. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso il contribuente, lamentando:
4.1. l’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Invero nel giudizio di appello, come peraltro il primo giudice, si era affidato alla mera presunzione semplice costituita dallo studio di settore, senza valutare che l’attività lavorativa era svolta solo dalla sua persona; era espletata esclusivamente per conto terzi; la pluralità dei macchinari, peraltro obsoleti, non era indice di una intensa attività produttiva, ma giustificata dal fatto che il tipo di produzione era spesso differenziato e necessitava dell’utilizzo di diversi strumenti. A tali osservazioni non era stata data alcuna risposta.
4.2. La carente e contraddittoria motivazione laddove la CTR, dopo avere rilevato che la motivazione dell’accertamento era scarna in relazione allo specifico caso, non ne aveva tratto le conclusioni con l’annullamento dell’accertamento.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Questa Corte di legittimità, con consolidato orientamento ha stabilito che i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d), che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 3415 del 20/02/2015, Rv. 634928).
Non vi è dubbio pertanto che, ove come nel caso in esame, l’Ufficio dimostri il legittimo utilizzo degli studi di settore, spetti al contribuente provare la loro inattendibilità in concreto.
3. Nel caso di specie il giudice di merito con coerente motivazione, ha evidenziato come la presenza di un collaboratore e di numerosi ed eterogenei strumenti di produzione, avvaloravano gli esiti degli studi di settore che indicavano in via presuntiva la presenza di maggiori ricavi. Inoltre non era stato dimostrato l’impegno del collaboratore in meri compiti amministrativi ed il sottoutilizzo dei macchinari.
La lamentata violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, meramente allegata dal ricorrente ma priva di autosufficienza, si risolve in una inammissibile invocazione della rilettura del merito della vicenda, inammissibile in questa sede di legittimità a fronte di una coerente e logica motivazione della sentenza impugnata che le generiche censure contenute nell’atto di impugnazione non valgono a scalfire.
Si impone per quanto detto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017