Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 559 del 10/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 559 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 4630-2011 proposto da:
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 80213330584 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso ]’.AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
AIT ZAOUTIE KFIADOUJ;
– intimato avverso il decreto nel procedimento R.G. 753/09 della CORTE
D’APPELLO di MILANO dell’8.1.2010, depositato il 22/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Data pubblicazione: 10/01/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS.

PRE M ESSO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:

della sig.ra Khadouj Ait Zaouite, di nazionalità marocchina, avverso il
diniego di visto di ingresso in favore dei propri genitori – per i quali
aveva ottenuto il nulla osta al ricongiungimento ai sensi dell’art. 29
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — disposto il 19 dicembre 2008 dal
Consolato generale d’Italia a Casablanca per difetto dei requisiti
previsti dall’art. 29, cit., comma 1 lett. d), come modificato dall.’artt. 1,
comma 1 lett. a), d. lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 (che restringe la
possibilità del ricongiungimento ai soli “genitori a carico, qualora non
abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per documentati gravi motivi di salute”).
La Corte d’appello di Milano ha respinto il reclamo
dell’Amministrazione, sul rilievo che il nulla osta era stato rilasciato in
data anteriore all’entrata in vigore delle più restrittive disposizioni del
d.lgs. n. 160 del 2008, cit., e che l’autorità consolare, nel decidere se
rilasciare o meno il visto, non ha alcun potere di valutazione della
sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento — valutazione riservata
alla sola prefettura in sede di rilascio del nulla osta – ma deve limitarsi a
verificare l’autenticità della documentazione in base alla quale il nulla
osta è stato rilasciato; onde è del tutto irrilevante il mutamento della
disciplina dei predetti requisiti verificatosi prima del rilascio del visto
ma dopo il rilascio del nulla osta.
2. – Il Ministero degli Affari Esteri ha proposto ricorso per
Ric. 2011 n. 04630 sez. M1 ud. 28-09-2012
-2-

<<1. — il Tribunale di Varese respinse [recte: accolse] il ricorso cassazione con un solo motivo di censura. L’intimata non si è difesa. 3. — Il motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione dello ius superveniens alle determinazioni dell’autorità consolare in ordine al rilascio del visto, è fondato. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il rilascio del si configura come l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo a formazione complessa, il quale coinvolge sia le determinazioni espresse dalla questura, sia le valutazioni dell’autorità consolare, di guisa che, dovendo gli atti e i provvedimenti amministrativi essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro emanazione, il sopravvenire di una nuova legge durante lo svolgimento del procedimento comporta l’applicazione del principio tempus regit actum, nel senso che ciascuna delle fasi va sottoposta alla disciplina della legge vigente nel tempo in cui viene compiuta; pertanto lo ius superveniens costituito dall’art. 23 l. 30 luglio 2002 n. 189, che ha modificato la lett. c) dell’art. 29 d.leg. n. 286 del 1998, aggiungendo alla frase ‘genitori a carico’ la proposizione ‘qualora non abbiano altri figli nel paese cli origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute’, deve essere applicato qualunque sia la fase del procedimento, e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta e sino alla concessione del visto di ingresso (Cass. 15247/2006, 17574/2010). I medesimi concetti sono stati poi ribaditi con riferimento all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1 lett. a), d. lgs. n. 160 del 2008, cit. (Cass. 7218/2011 e 7219/2011), rilevante nel caso che ci occupa. Non è esatto che la valutazione spettante all’autorità consolare, in sede cli rilascio del visto, sia limitata alla sola verifica dell’autenticità Ric. 2011 n. 04630 -3- sez. ml – ud. 28-09-2012 visto di ingresso allo straniero richiedente il ricongiungimento familiare dei documenti prodotti dall’interessato. A sostegno di tale affermazione la Corte d’appello adduce i seguenti argomenti: a) l’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 29 d. lgs. n. 286 del 1998 espressamente stabilisce che “il rilascio del visto nei confronti del subordinato all’effettivo accertamento dell’autenticità, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”; b) analoga formulazione restrittiva ha l’art. 6 del regolamento di esecuzione del d.lgs. n. 286 del 1998 approvato con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. l:argomento sub a) si basa su una interpretazione ingiustificatamente restrittiva del dettato normativo. Che l’autorità consolare sia tenuta a verificare l’autenticità dei documenti non significa, di per sé, che il suo compito si esaurisca in quella verifica. L’argomento sub b) è da respingere sul piano del metodo. Non è corretto interpretare la legge in base al suo regolamento di esecuzione: corretto è interpretare la fonte sottordinata alla luce di quella sovraordinata, non il contrario, e se la fonte sottordinata si discosta dalla fonte sovraordinata va semmai disapplicata. Senza considerare che dal richiamato regolamento potrebbero trarsi anche argomenti contrari alla tesi della Corte d’appello: basti pensare all’art. 6 bis, a mente del quale l’autorità diplomatica o consolare nega il visto “qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento”. – Va infine respinto anche l’ulteriore argomento addotto dai giudici di appello a sostegno della ritenuta inapplicabilità dello ius .57 erveniens alla fase di rilascio del visto, e cioè il dettato dell’art. 13, Ric. 2011 n. 04630 sez. Ml – ud. 28-09-2012 -4- familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è comma 1, della direttiva 2003/86/CF, sul diritto al ricongiungimento familiare, a mente del quale: “Una volta accettata la domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l’ingresso del familiare o dei familiari. A tal fine, lo Stato membro interessato agevola il rilascio dei visti necessari per queste persone”. E’, domanda si abbia già con il nulla osta della prefettura e che, pertanto, il rilascio del visto dovrebbe seguire de piano.>>;
CONSIDERATO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata all’avvocato della parte ricorrente;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra
trascritta;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato
va cassato, e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma primo
ult. parte, c:.p.c., con il rigetto del ricorso proposto dalla sig.ra Ait
Zaouite, che va quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità,
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto al Tribunale di Varese
dalla sig.ra Ait Zaouite, che condanna alle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in C 1.300,00 per compensi di avvocato, oltre
spese prenotate a debito ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 28 settem e 2012.

infatti, una mera petizione di principio ritenere che raccoglimento della

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