Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5588 del 08/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2018, (ud. 15/11/2017, dep.08/03/2018),  n. 5588

Fatto

 

C.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, in grado di appello, dal Tribunale di Taranto in data 24.10.2016 e pubblicata in pari data;

hanno resistito, con distinti controricorsi, gli intimati Comune di Crispiano e A.S.L. Taranto.

Considerato che:

dato atto che la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC, il ricorrente ha depositato una copia analogica del provvedimento impugnato e della relata effettuata per posta elettronica che, tuttavia, manca della copia del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto ed è priva dell’attestazione di conformità all’originale digitale da parte del difensore destinatario della notificazione; in tal modo, non ha soddisfatto l’onere di deposito della relata di notifica imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2 (come ricostruito, ex multis, da Cass. n. 17450/2017);

neppure risulta soddisfatta la prescrizione del deposito della copia autentica della sentenza impugnata;

il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile;

le spese di lite seguono la soccombenza;

ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per ciascun controricorrente, in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA