Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5588 del 08/03/2018
Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2018, (ud. 15/11/2017, dep.08/03/2018), n. 5588
Fatto
C.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, in grado di appello, dal Tribunale di Taranto in data 24.10.2016 e pubblicata in pari data;
hanno resistito, con distinti controricorsi, gli intimati Comune di Crispiano e A.S.L. Taranto.
Considerato che:
dato atto che la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC, il ricorrente ha depositato una copia analogica del provvedimento impugnato e della relata effettuata per posta elettronica che, tuttavia, manca della copia del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto ed è priva dell’attestazione di conformità all’originale digitale da parte del difensore destinatario della notificazione; in tal modo, non ha soddisfatto l’onere di deposito della relata di notifica imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2 (come ricostruito, ex multis, da Cass. n. 17450/2017);
neppure risulta soddisfatta la prescrizione del deposito della copia autentica della sentenza impugnata;
il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile;
le spese di lite seguono la soccombenza;
ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per ciascun controricorrente, in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2018