Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5587 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5587 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 08/03/2018

ORDINANZA
sul ricorso 4067-2017 proposto da:
FUSILLO ROCCO & FIGLI S.N.C. P.I.03379910726, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FEDERICO CONFALONIERI n.1, presso lo studio dell’avvocato
CARLO CIPRI ANI, rappresentata e difesa dagli avvocati
I N11\IANUEI F VIRGINTINO, e GIUSEPPE

LocoRoToNDo ;
– ricorrente –

contro
CURATELA FALLIMENTO MERIDIONAL IMBALLAGGI
S.C.R.L., in persona del suo curatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI n.2, presso lo studio

t

dell’avvocato VITTORIO T_ARSIA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1308/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 21/12/2016;

partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO
FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento
in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
1. — Con citazione notificata il 28 febbraio 2009, il Fallimento
Meridionale Imballaggi s.r.l. conveniva in giudizio Rocco Fusillo & Figli
s.n.c.. per ottenere la revoca dei pagamenti alla stessa effettuati a partire
dal 14 agosto 2007, entro l’anno anteriore al fallimento, che era stato
dichiarato 1’11 febbraio 2008.
Nella resistenza della società convenuta in giudizio il Tribunale di
Bari accoglieva la domanda per l’importo di €, 304.858,46: importo
maggiorato di interessi.
2. — La Corte di appello di Bari, pronunciandosi sul gravame
della società Rocco Fusillo & Figli, lo respingeva con sentenza
pubblicata il 21 dicembre 2016.
3. — Detta società ricorre per cassazione contro la pronuncia di
appello facendo valere i quattro motivi di impugnazione. Resiste con
controricorso la curatela.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — 11 primo motivo fa richiamo degli artt. 115 e 116 c.p.c.,
nonché dell’art. 2729 c.c. e denuncia la violazione o falsa applicazione
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

«delle norme di diritto in ordine alla erronea valutazione della mancanza
di prova della scientia decoctionis». Assume la ricorrente che non era
emersa l’esistenza del piano di rientro citato nella sentenza impugnata:
piano di rientro che costituiva una pura deduzione dal consulente

sentenza impugnata, per cui la girata di effetti cambiari dei clienti della
società fallita costituiva modalità di pagamento anomala e non indicata
nelle fatture di vendita della merce (legname) e rileva come detta
circostanza non avrebbe potuto assurgere ad elemento indiziario della
conoscenza effettiva dello stato di insolvenza della società in bonis:
infatti, i titoli di credito andrebbero considerati come mezzi normali di
pagamento e vi era una prassi commerciale, consolidata tra le parti, in
essere fino all’intervenuto fallimento, per cui i pagamenti venivano
operati con cessione di titoli alla società istante. Quest’ultima sottolinea,
infine, che nel periodo sospetto risultavano iscritti soltanto due protesti
e che il giudice di appello aveva impropriamente attribuito rilievo, ai fini
della scientia decoctionis, alla levata del protesto, mentre andava considerata
l’iscrizione di esso nel relativo registro, giacché tale iscrizione
svolgerebbe la funzione di pubblicità notizia.
Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, è infondato.
La Corte di appello ha anzitutto osservato che nella sentenza di
prime cure l’espressione «piano di rientro» era meramente descrittiva
dell’accordo concluso per la copertura dei debiti pregressi della fallita
per circa f, 100.000,00 appena sei mesi prima della dichiarazione di
fallimento. Lo stesso giudice del gravame ha ritenuto che la forma di
pagamento avesse natura anomala basandosi, oltre che sul dato della
concordata consegna di titoli cambiari, sul fatto che tali titoli
provenissero da terzi e sulla circostanza per cui la modalità convenuta
per l’estinzione del debito non fosse stata neppure indicata nelle fatture
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tecnico d’ufficio. L’istante censura, poi, l’affermazione, contenuta nella

di vendita del legname fornito dalla società oggi ricorrente. Tali elementi
di anomalia sono stati considerati dalla Corte di merito rilevanti non
solo sul piano oggettivo, ma anche su quello soggettivo: è stato infatti
ritenuto che gli stessi facessero ritenere del tutto verosimile che

Mentre la deduzione svolta con riguardo al piano di rientro, e
vertente sull’esistenza di un accordo sull’estinzione dilazionata della
posizione debitoria della società poi fallita non appare concludente e
sfugge, comunque, al sindacato di legittimità, per la censura riferita alle
modalità di pagamento è da osservare come la Corte di Bari non abbia
fondato il proprio convincimento sul dato relativo al semplice rilascio
dei titoli cambiari. Essa ha in più sottolineato che la dazione aveva
riguardato effetti di terzi (evenienza, questa che, come giustamente
sottolineato dal Fallimento controricorrente, lasciava supporre una
sfiducia nella solvibilità della società debitrice) e sulla mancata evidenza
di accordi in tal senso (giacché nemmeno le fatture di vendita facevano
cenno alle forme di pagamento in concreto, poi adottate). E anche a
questo proposito viene in questione un accertamento di fatto, non
sindacabile in sede di legittimità.
.L’accertata esistenza di atti estintivi di debiti pecuniari, scaduti ed
esigibili, posti in essere, attraverso mezzi anormali di pagamento,
nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, rileva, poi, sul piano
soggettivo ed implica che, a mente dell’art. 67, comma 1, 1. fall., fosse il
terzo (nella specie; la società Fusillo Rocco & Figli) a dar prova della
propria inscientia decoctionis. Prova che è pacifico non sia stata fornita.
Quanto appena osservato risulta assorbente rispetto agli ulteriori
rilievi svolti nel corpo del motivo.
Per completezza può comunque osservarsi quanto segue.
Sul tema dei protesti, la Corte distrettuale ha rilevato che ne erano
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l’appellante li avesse considerati indici di insolvenza del debitore.

stati accertati sei nel periodo tra il 20 giugno e il 25 luglio 2007,
immediatamente anteriore all’accordo per il pagamento dei titoli. La
pronuncia intende con ciò chiarire che i pagamenti ebbero luogo
quando la levata dei protesti era nota per essere stata pubblicata

collocano nel periodo tra il 14 agosto 2007 e il 12 febbraio 2008). Ma
anche a voler opinare diversamente, parte ricorrente avrebbe dov -uto
lamentare l’ipotetico mancato apprezzamento, da parte della Corte di
appello, del fatto che la pubblicazione dei protesti fosse avvenuta a
seguito dei pagamenti degli effetti cambiari. Una tale censura andava
però formulata a norma dell’art. 360, n. 5 c.p.c, precisando sia gli atti o i
documenti di causa da cui risultasse la sequenza temporale tra
versamenti e pubblicazioni, sia il «come» e il «quando» la questione
incentrata su detta successione cronologica fosse stata oggetto di
discussione w tra le parti.
Nel motivo la ricorrente si sofferma sull’elemento della
«contiguità territoriale» che esisterebbe tra essa e la società in bonis e
rileva come tale elemento non consentisse di argomentare alcunché circa
la conoscenza, da parte sua, dello stato di insolvenza. Anche a voler
prescindere dai rilievi sopra svolti, va qui osservato che la Corte di
appello non ha preso in esame il dato in questione, di contro valorizzato
dal giudice di prime cure, e ne ha anzi evidenziato l’irrilevanza: la
censura non è dunque passibile di esame.
2. — 11 secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115, 116
c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 3, lett.
, I. fall.. Deduce la ricorrente che la Corte di appello aveva omesso di
considerare che i pagamenti ricevuti dalla fallita erano comunque esenti
da revocatoria in quanto effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa
nei termini d’uso.
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(evenienza, questa, del tutto plausibile, visto che i pagamenti si

Il terzo mezzo censura la sentenza impugnata per violazione
dell’art. 116 c.p.c. in ordine alla mancata pronuncia su richiesta di
rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del
giudizio di primo grado. Nel rilevare che il giudice distrettuale aveva

causa potesse decidersi alla stregua degli elementi già acquisiti, la
ricorrente ricorda come in prime cure fosse stato richiesto al consulente
tecnico di accertare le modalità di pagamento in esecuzione del
contratto di fornitura tra le parti e che l’ausiliario aveva rilevato come
nel periodo sospetto i pagamenti fossero stati attuati quasi
essenzialmente con la girata di effetti cambiari di terzi: l’istante osserva
come il c.t.u. avesse operato attraverso un criterio metodologico errato,
dal momento che aveva omesso di esaminare le modalità di pagamento
adottate dalle parti in un periodo più ampio. In tal senso, sia il Tribunale
che la Corte di appello avrebbero dovuto rilevare l’insufficienza della
risposta fornita dal consulente tecnico al quesito che gli era stato
sottoposto.
I due motivi sono infondati.
Occorre considerare che il rinvio dell’art. 67, comma 3, lett. a), 1.
fall. ai «tennini d’uso», ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare
per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività
d’impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le
parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento (Cass. 7
dicembre 2016, n. 25162). Ebbene, la Corte di merito ha puntualmente
escluso che tra la fallita e l’odierna istante esistesse la consuetudine di
estinguere i debiti attraverso il rilascio di titoli di terzi (modalità, questa,
nemmeno indicata nelle fatture, come si è detto) e che quindi i
pagamenti contestati corrispondessero ai predetti termini d’uso.
Il predetto accertamento non è poi efficacemente sindacabile in
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escluso la rinnovazione o l’integrazione della c.t.u., ritenendo che la

questa sede.
La censura che investe gli artt. 115 e 116 c.p.c. è priva di adeguata
consistenza: infatti la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta
come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato

ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma
disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non
anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha
attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad
altre, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il
principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione
legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo
quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una
deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo
prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad
un diverso regime (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).
La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica è stata
disattesa in quanto la Corte di appello ha ritenuto di essere in grado di
valutare comunque come non normali le modalità solutorie concordate
nell’agosto 2007 tra la fallita e l’odierna istante; era, del resto, onere di
quest’ultima provare che il versamento fosse stato attuato in conformità
delle forme di pagamento in uso tra le parti. In ogni caso, rientra, come
é noto, nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione
dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di
quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di
ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con
la nomina di altri consulenti, mentre l’esercizio di un tale potere (così
come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (per
tutte: Cass. 2 aprile 2007, n. 8355; Cass. 6 aprile 2001, n. 5142; Cass. 10
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espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma,

giugno 1998, n. 5777).
3. — Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 56 1.
fall.. La censura investe la decisione con cui il giudice distrettuale ha
escluso la compensazione tra il Krgin credituato al passivo e il

restituzione della somma ricevuta in pagamento.
11 motivo non coglie, con tutta evidenza, la ratio decidendi della
sentenza impugnata: questa, citando la recente Cass. 31 agosto 2015, n.
17338, ha infatti correttamente rilevato che il debito del soggetto che, a
seguito di revocatoria fallimentare, sia tenuto alla restituzione di una
somma ricevuta in pagamento dal fallito sorge con la sentenza di
accoglimento della domanda di revoca e nei confronti della massa dei
creditori, sicché non può essere compensato con crediti vantati verso il
fallito, ancorché ammessi al passivo, mancando il requisito della
reciprocità delle obbligazioni.
4. — Il ricorso va allora respinto.
5. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in E. 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in €, 100,00, ed agli
accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione
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debito conseguente alla revocatoria fallimentare avente ad oggetto la

Civile, in data 20 dicembre 2017.

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