Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5587 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Maremma In s.r.l., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, via Sebino 32, presso gli avv.ti

Di Gravio Cesidio e Paolo Di Gravio, che la rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 89/21/08 dell’8/9/08;

Udito il PM, in persona del sostituto procuratore generale dott.

PIVETTI Marco, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha respinto l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro un avviso di accertamento ai fini IRPEG, IRAP e IVA. La società intimata resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato improcedibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo l’Agenzia, sotto il profilo del vizio di motivazione, contesta l’affermazione, sulla quale la sentenza in parte qua si fonda, secondo cui un saldo negativo di cassa si sarebbe verificato solamente il giorno 17/3/03 per soli Euro 43.917, ribadendo che il fenomeno si sarebbe invece verificato in un arco temporale maggiore, per un importo complessivo di Euro 306.576,61.

Afferma – a sostegno della censura – che l’erroneità di tale affermazione (riguardante peraltro un accertamento di fatto) emergerebbe evidente sia “dagli atti di causa”, sia dall’appello incidentale della società.

La ricorrente omette peraltro di depositare gli atti che – a suo dire – sorreggerebbero la censura, rendendo così improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4)”;

che l’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria;

che ad avviso del collegio il mezzo – anche a voler prescindere dalla questione di procedibilità – è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto dell’avviso di accertamento, quanto all’individuazione dei giorni in cui si sarebbero verificati saldi negativi di cassa ed al relativo importo;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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