Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5586 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5586 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 13981-2016 proposto da:
AZIENDA AGRITURISTICA TENUTA DI ROCCADIA, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato IARIA
COMMENDATORE;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/03/2018

avverso la sentenza n. 233/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata 1’11/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ir\L‘RCO NL-kRULLI.

RITENUTO IN FATTO

chiesto che sia cassata l’impugnata sentenza — con la quale la Corte
d’Appello di Catania, applicando alla specie l’art. 1671 cod. civ., ha
riformato la decisione di primo grado che, in merito ad un appalto per
il servizio di vettovegliamento dei militari impegnati nell’operazione
Vespri Siciliani, aveva denegato la legittimità del recesso opposto
dall’Amministrazione e ne aveva pronunciato la condanna al
risarcimento dei danni — e ciò sul rilievo che il decidente 1) aveva
omesso l’esame di un fatto decisivo costituito dall’esistenza del
contestato recesso; 2) aveva omesso di valutare la condotta
dell’Amministrazione convenuta alla stregua dei principi di correttezza
e di buona fede; 3) aveva accordato preminenza, nel proprio giudizio,
al recesso dell’Amministrazione, quantunque da essa ricorrente si fosse
chiesta la risoluzione del contratto; 4) ed aveva rigettato la domanda
risarcitoria malgrado la sua fondatezza.
Al ricorso resiste parte intimata con controricorso.
Memoria di parte ricorrente ex art. 380-bis1 cod. proc. civ.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Premesso, invero, che onde ravvisare l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le
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1. Con il ricorso in atti l’Azienda Agrituristica Tenuta di Roccadia ha

parti secondo la novellata dizione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.
proc. civ. occorre che la censura investa un fatto storico intendendosi
per tale non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto
vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un
fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un

principale), purché controverso e decisivo (Cass., Sez. I, 8/09/2016, n.
17761), nella specie la sollevata censura, lungi dal concretare la
denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo nel senso ora preteso
dalla norma novellata, si risolve in una critica puramente motivazionale
al ragionamento decisorio sviluppato dal decidente e postula un
rinnovato apprezzamento degli elementi fattuali in funzione della
prova del recesso — già oggetto di implicita valutazione positiva nella
regolazione della fattispecie alla stregua dell’art. 1671 cod. civ. — che è
estraneo al perimetro attuale del vizio di motivazione.
3. Inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso difettando esso
palesemente di autosufficienza dal momento che non viene offerto
alcun ragguaglio in guisa del quale si possa ritenere che le circostanze
oggetto di doglianza siano state rappresentate al giudice d’appello, non
precisandosi in particolare il quomodo ed il quando la questione abbia
formato oggetto di devoluzione (Cass., Sez. V, 12/12/2014, n. 26174)
4. Ancora inammissibile è il terzo motivo di ricorso, dal momento che
— fermo il principio che la proposizione, con il ricorso per cassazione,
di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza
impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti
dall’art. 366 numero 4 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità
del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass., Sez. III, 07/11/2005, n.
21490) –

nella specie il motivo lamenta impropriamente un

Ric. 2016 n. 13981 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto

insussistente error in indicando, quando viceversa oggetto della censure
avrebbe dovuto essere un error in procedendo, dolendosi il ricorrente non
della violazione di norme di diritto, ma dell’omesso esame di una
propria domanda, peraltro non riprodotta e quindi insuscettibile di

5. Inammissibile è infine il quarto motivo di ricorso, non cogliendo
esso la ratio decidendi in guisa della quale il decidente ha rigettato la
domanda risarcitoria, la decisione sul punto essendo infatti motivata
con la considerazione che nessuna domanda era stata proposta al
riguardo dal ricorrente nel giudizio di primo grado, mentre il motivo si
duole del suo mancato accoglimento ancorché ne fosse provata la
fondatezza.
6. 11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
7. Le spese seguono la soccombenza e doppio contributo.

PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di
parte intimata in euro 5100,00, di cui curo 100,00 per esborsi, oltre al
15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 20.12.2017.
Il Presidente
Dott. A rea Scaldaferri
Ric. 2016 n. 13981 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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costituire vizio ricorribile per cassazione per difetto di autosufficienza.

Il Funzionario Giudizirio
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8 MAR 1018

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