Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5586 del 06/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 21/11/2016, dep.06/03/2017), n. 5586
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23653-2015 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCIOTTI 11,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO IMPROTA, rappresentato e
difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIOVANNI CARINI e
GIACOMO CARINI giusta in virtù di mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S., e del socio accomandatario Dr.
M.M., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona dei Curatori, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72 presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI, rappresentati e difesi
dall’avvocato ENRICO MINERVINI in virtù di autorizzazione del
Giudice Delegato del 13/10/2015 e di procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1575/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, emesso il
02/07/2015 e depositato il 30/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO
GENOVESE;
udito l’Avvocato Domenico Bonaccorsi (delega Avvocato Enrico
Minervini), per il controricorrente, che si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, pur dopo il deposito della proposta di definizione della vertenza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., da parte del consigliere designato, si profilano questioni giurisprudenziali nuove oltre che complesse, sicchè è opportuno rimettere alla Pubblica udienza la discussione sui rilevanti profili di diritto implicati dall’esame della vertenza.
PQM
LA CORTE
Rimette la causa all’udienza pubblica della prima sezione civcile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 21 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017