Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5585 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17093/2018 proposto da:

S.H., elettivamente domiciliato in Trieste, via Battisti n.

20, presso lo studio dell’avv. Giancarlo Muciaccia, che lo

rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, pec

giancarlo.muciaccia-;pectriesteavvocati.it

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), rappresentato ex lege

dall’Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in

Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il

02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal consigliere Dott. Lina RUBINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.H., cittadino (OMISSIS), propone ricorso per Cassazione nei confronti del decreto n. 1331/2018 del Tribunale di Trieste Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione Internazionale – in data 2 maggio 2018, comunicato l’11 maggio 2018, con il quale veniva confermato il rigetto della propria domanda di riconoscimento della protezione internazionale e in via subordinata volta alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 presentata alla Commissione territoriale di Gorizia.

Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Il ricorrente espone di essere fuggito dal (OMISSIS) in seguito ad una sparatoria coinvolgente anche esponenti di un partito politico ((OMISSIS)) e delle successive persecuzioni, che la commissione territoriale di Gorizia respingeva la sua domanda, e che il Tribunale di Trieste confermava il rigetto, ritenendo che le marcate divergenze nelle ricostruzioni fattuali dell’accaduto facessero propendere per l’inverosimiglianza del racconto e per l’inattendibilità del richiedente e che mancassero elementi concreti da cui inferire un pericolo di persecuzione per motivi di razza religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica idonei a legittimare la concessione dello stato di rifugiato.

In ordine alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, riteneva che non sussistessero fondati motivi per ritenere che, ove fosse tornato al paese d’origine, il ricorrente sarebbe stato esposto un grave pericolo di subire un grave danno.

Escludeva la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria ed in particolare, escludeva la sussistenza di una situazione di pericolosità diffusa nella regione del (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente deduce l’erronea o falsa applicazione del t.u. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, commi 1 e 2, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32.

In particolare, critica la decisione impugnata laddove ha affermato che neppure emerga una situazione di effettiva vulnerabilità rilevante ai fini della concessione del permesso umanitario, non ritenendosi provati i seri motivi di cui all’art. 5, comma 6 e art. 19 predetto decreto.

Richiama i principi espressi, da ultimo, da Cass. n. 4455 del 2018 e afferma che il giudice di merito abbia omesso di considerare che, per la protezione devono essere valorizzati, quali presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, da un lato l’integrazione sociale dello straniero e dall’altro la compromissione dei diritti umani alla quale andrebbe incontro in caso di rimpatrio.

Il motivo è inammissibile laddove propone una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella effettuata dal giudice di merito; nella pronuncia non c’è traccia di una attività di allegazione da parte del richiedente in ordine alla sua integrazione sociale, in relazione alla quale si limita ad indicare alquanto genericamente alcuni elementi nel ricorso, senza neppure precisare se siano stati indicati in precedenza – e quando -, se siano stati documentati, e se quindi su di essi il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA