Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5585 del 11/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5585 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 18117-2012 proposto da:
EDIZIONI DEL ROMA SPA in persona dell’amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SABAZIO 31, presso
NICOLA NOVIZIO, rappresentata e difesa dagli avvocati D’AURIA
GIUSEPPE, TRUNCELLITO ROCCO, giusta delega a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
DI CASOLA MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato RIZZO
NUNZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 11/03/2014

avverso la sentenza n. 803/2012 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 22.2.2012, depositata il 21/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Ric. 2012 n. 18117 sez. ML – ud. 30-01-2014
-2-

FATTO E DIRITTO
,

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 30
gennaio 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” Con sentenza del 21 marzo 2012 la Corte di appello di Napoli

accolto le domande proposte da Di Casola Maria nei confronti della
Edizioni del Roma s.p.a., dichiarando in diritto della ricorrente
all’inquadramento nella qualifica di redattore, con decorrenza dal 12
gennaio 1997, e condannando la società al pagamento in favore della Di
Casola della somma di curo 29.150,79 , oltre accessori, per differenze
retributive e TFR..
La Corte territoriale rilevava che il primo giudice aveva fondato la propria
decisione su una corretta ed adeguata valutazione delle emergenze
istruttorie, in particolare della prova testimoniale in relazione alla quale
evidenziava come le censure mosse nel gravame alla attendibilità dei testi
erano del tutto infondate. Sottolineava, inoltre, che dal materiale
probatorio era emersa la ricorrenza nel lavoro svolto dalla Di Casola degli
elementi distintivi della qualifica di redattore.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso la Edizioni del
Roma s.p.a. affidato ad un unico motivo.
La Di Casola resiste con controricorso.
Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso
perché tardivo. Ed infatti, risulta essere stato proposto tempestivamente in
quanto notificato in data 18 giugno 2012, nel rispetto del termine di
sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c. (che spirava il 17 giugno 2012,
cadente di domenica e, quindi, prorogato di diritto al giorno successivo ai
sensi dell’art. 155 c.p.c.).

t

FSe3

confermava la decisione del Tribunale di Napoli, che aveva parzialmente

Ciò detto, passando all’esame del ricorso, con l’unico motivo si denuncia
erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto
decisivo della controversia ( art. 360, co.1’n. 5 c.p.c.).
Si assume la errata valutazione da parte della Corte di appello delle
risultanze della prova testimoniale espletata per aver apoditticamente

del teste Benedetti.
Il motivo è inammissibile per carenza del requisito dell’autosufficienza
non essendo state trascritte le deposizioni dei testi non adeguatamente
considerate dal giudice dell’appello in quanto, per costante insegnamento
di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta
l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per
l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento,
deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parte, accertamenti del consulente
tecnico) è necessario al fine di consentire al giudice di legittimità il
controllo della decisività della risultanza non valutata che il ricorrente
precisi – ove occorra mediante integrale trascrizione della medesima nel
ricorso – la risultanza che egli assume decisiva e non valutata (o
insufficientemente valutata), dato che in ragione dell’autosufficienza del
ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di
cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune
non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. Ordinanza n.
17915 del 30/07/2010; Cass. n. 4849 del 27/02/2009; Cass. n. 6679 del
24/03/2006; Cass. n. 8388 del 12/06/2002).
E,’ altresì, inammissibile perché tende ad una rivalutazione del merito
della controversia.
Va ricordato che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360
c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di

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ritenuto attendibile la deposizione del teste Falanga ed inattendibile quella

merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi
della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un
insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della
decisione, vizio che non e’ certamente riscontrabile allorche’ il giudice di

significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.
Inoltre, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di
merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano
prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le
argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le
ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere
implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili
con esse (Cass. n. 16162 del 28/10/2003; Cass. n. 13342/1999).
Orbene, il motivo in esame integra un dissenso dalle conclusioni del
giudice di merito e sollecita una richiesta di controllo sulla motivazione
che si risolverebbe in una inammissibile duplicazione del giudizio di
merito (cfr. Cass n. 6288 del 18/03/2011; Cass. 10657/2010, Cass.
9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass.
18885/2008, Cass. 6064/2008).
In effetti la sentenza impugnata ha vagliato le circostanze rilevanti ai fini.
della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le
emergenze istruttorie acquisite ed immune da contraddizioni e vizi logici,
il che esclude la fondatezza, sotto il profilo del preteso vizio di
motivazione, delle doglianze svolte.
Peraltro, il giudice del gravame ha evidenziato che la decisione del
Tribunale era fondata anche sulle deposizioni di altri testi non attinti da
alcun dubbio di attendibilità ed ha puntualmente esposto le ragioni per le
quali aveva ritenuto la deposizione resa dal Benedetti inattendibile, ragioni

3

merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un

che non risultano minimamente intaccate dalle argomentazioni contenute
nel motivo.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc.
civ., n. 5.”.

unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Osserva il Collegio che il contenuto e le conclusioni della riportata
relazione sono condivisibili e, dunque, il ricorso va dichiarato
inammissibile.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono
poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente alle spese
del presente giudizio liquidate in curo 100,00 per esborsi ed in euro
2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014

DEPOSfrATO IN CANCELLERIA

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,

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