Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5585 del 06/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 12/10/2016, dep.06/03/2017),  n. 5585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.A.A., elett.te dom.ta in Roma, viale Giulio

Cesare 71, presso l’avv. Andrea Del Vecchio (pec:

andreadelvecchio-ordineavvocatiroma.org, fax: 06/3724053) dal quale

è rappresentata e difesa, in unione all’avv. Antonio Mastri (fax:

071/206025, pec: antonio.mastri-ec-ordineavvocatiancona.it) per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

C.A.;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Ancona, emesso il 15

gennaio e depositato il 22 gennaio 2016, n.R.G. 0547/2015;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 22 agosto 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che:

1. Il Tribunale per i minorenni di Ancona con provvedimento dell’11 – 13 marzo 2015 ha disposto l’affidamento condiviso del minore C.A. ai genitori, fissando la sua residenza presso la madre M.A.A. e ponendo a carico del padre l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di 500 Euro.

2. Il provvedimento è stato reclamato da M.A.A. che ha contestato l’affido condiviso del figlio affermando che i suoi rapporti con il padre sono sempre stati inesistenti. Ha inoltre contestato la misura dell’assegno per la evidente sottovalutazione del reddito dell’obbligato erroneamente ritenuto corrispondente a quello dichiarato ai fini fiscali.

3. La Corte di appello di Ancona ha respinto il reclamo ritenendo l’affidamento condiviso maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse del figlio anche in presenza di una forte conflittualità tra i genitori (Cass. civ. 21591/2102) e ritenendo commisurato alle esigenze del minore l’assegno determinato dal T.M.

4. Ricorre per cassazione M.A.A. che deduce l’illegittimità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 155 (ora 337 ter) e 155 bis (ora 337 quater) c.c. ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3 e l’illegittimità per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Ritenuto che:

5. Con il primo motivo di ricorso si contesta la decisione sull’affido condiviso rilevando che non ne sussistono i presupposti a causa dell’inesistenza di un vero rapporto genitoriale del padre con il figlio.

6. Il motivo è inammissibile perchè inteso a una rivalutazione della decisione di merito con la quale si è voluto indirizzare i genitori al superamento della conflittualità esistente fra loro proprio nell’interesse del minore a vederli partecipare entrambi alle scelte concernenti la sua educazione e la sua crescita.

7. Con il secondo motivo si afferma che fra le parti è intercorso un accordo in data 14 febbraio 2013 che prevedeva la corresponsione di un assegno di 500 Euro mensili e, in caso di inadempimento, il ritorno al precedente regime, di cui alla sentenza della Corte di appello n. 509/2007, e quindi all’obbligo di corrispondere un assegno di 1.080 Euro mensili.

8. Anche questo motivo appare inammissibile non essendo stato chiarito dalla ricorrente quando nel corso del giudizio di merito sia intervenuto un accordo come quello indicato nel ricorso e quale sia l’oggetto del giudizio che sarebbe stato introdotto precedentemente alla sentenza di primo grado che ha statuito proprio sulla misura dell’assegno.

9. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La Corte, letta la memoria difensiva della M., che non apporta ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli già introdotti con il ricorso, condivide la relazione sopra riportata e rileva che la deduzione nel giudizio di merito di un accordo vincolante per le parti avente ad oggetto la misura dell’assegno non risulta dal provvedimento impugnato nè la ricorrente ha adempiuto agli oneri derivanti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014) per dimostrarne la rilevabilità sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Risulta invece che la Corte di appello abbia deciso sulla richiesta dell’appellante M. che ha lamentato la misura inadeguata, fissata dal Tribunale per i minorenni delle Marche, dell’assegno di mantenimento del figlio, se confrontata con il reale reddito del padre C.A. e che abbia confermato la misura determinata dal giudice di primo grado ritenendola congrua alle esigenze del minore anche in relazione alla mantenimento.

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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