Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5585 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 02/03/2021), n.5585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25657-2013 proposto da:

C.R., T.C., CENTRO BOWLING VALDELSA DI T. C.

SAS in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABIO FRANCO, giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 26/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI ROBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato SEVERI che si riporta agli

scritti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

All’esito di verifica effettuata da funzionari dell’Agenzia delle Entrate erano emessi avvisi di accertamento, per l’anno d’imposta 2007, nei confronti della Centro Bowling Valdelsa di T. C. s.a.s. (esercente attività di intrattenimento e di ristorazione), per maggiori ricavi e nei confronti dei tre soci T.C., C.R. e C.M., rispetto ai quali venivano assoggettate a tassazione le rispettive quote di reddito e venivano altresì recuperati i minori costi derivanti all’esito dell’attività istruttoria eseguita nei confronti delle ditte individuali di calzature dei primi due.

Definita la posizione del C.M., la società e i rimanenti soci proponevano distinti ricorsi, deducendo l’illegittimità del metodo di accertamento adottato per insussistenza di presunzioni gravi precise e concordanti; i ricorsi – nel contraddittorio con l’ufficio, costituitosi – erano previamente riuniti e decisi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze con sentenza di rigetto, sul rilievo della legittimità dell’operato dell’Ufficio, sia rispetto alla società, che aveva fornito i dati presi a riferimento e che aveva dichiarato prezzi e perdite non verosimili, sia nei confronti delle ditte individuali, per le quali si era verificata una artificiosa compensazione dei redditi da dichiarare con le quote di perdita della società.

Avverso tale sentenza proponevano appello i contribuenti tutti; resisteva l’Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana pronunciava sentenza con la quale confermava la sentenza di prime cure.

Per la cassazione di detta sentenza la società, la T. e il C. propongono ricorso affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso si compone di cinque motivi che recano: 1) “Erroneità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (art. 360 c.p.c., n. 3)”; 2) “Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) (art. 360 c.p.c., n. 3) – con specifico riferimento all’avviso di accertamento notificato alla società Centro Bowling Valdelsa sas di T. C.”; 3) “Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) (art. 360 c.p.c., n. 3) – con specifico riferimento agli avvisi di accertamento notificati alla ditta individuale C.R. e alla ditta T.C.”; 4) “Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101 (art. 360 c.p.c., n. 3) – con specifico riferimento all’avviso di accertamento notificato a T.C.”; 5) “Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (art. 360 c.p.c., n. 3) – con specifico riferimento all’avviso di accertamento notificato alla ditta individuale T.C.”.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano che la CTR non abbia valutato le argomentazioni contenute nelle memorie presentate ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 a fronte della notifica del PVC redatto all’esito della verifica a carattere generale che aveva interessato i contribuenti.

Il motivo non è fondato.

Invero, è principio consolidato, cui il collegio intende prestare adesione, quello per cui l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, è valido atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (cfr. Cass. 23.1.2019 n. 1778; Cass. ord. 31.3.2017 n. 8378; Cass. 24.2.2016 n. 3583).

Nella fattispecie in esame, la CTR ha tenuto conto delle osservazioni di parte contribuente tanto da determinare un significativo abbattimento della pretesa fiscale in sede di accertamento rispetto alla quantificazione operata al momento della verifica.

I successivi motivi – tutti di uguale o simile tenore – ancorchè denuncino violazione di legge, attengono in effetti alla valutazione delle prove, che non spetta alla Corte ma al giudice del merito; questa parte del ricorso si caratterizza per una qual certa genericità, risolvendosi in una inammissibile critica dell’apprezzamento di merito che non può trovare ingresso nel giudizio per cassazione.

Conclusivamente, il primo motivo va rigettato e i restanti vanno dichiarati inammissibili.

PQM

Rigetta il primo motivo, inammissibili i rimanenti e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA