Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5584 del 11/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5584 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 15193-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del Responsabile
della Direzione Affari legali di Poste Italiane Spa, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo la
DIREZIONE AFFARI LEGALI DI POSTE ITALIANE,
rappresentata e difesa dall’avvocato AMATO ANTONINO giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
CORTESI ROMILDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA
ROMAGNA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO
GALMOZZI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

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Data pubblicazione: 11/03/2014

avverso la sentenza n. 245/2011 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA del 19/05/2011, depositata il 15/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Rossana Clavelli (delega avvocatgo Antonino Amato)

/

Ric. 2012 n. 15193 sez. ML – ud. 30-01-2014
-2-

/

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 30
gennaio 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza del 15 giugno 2011 la Corte di appello di Brescia, in

proposta da Cortesi Romilda — dipendente di Poste Italiane s.p.a. – intesa
ad ottenere il pagamento in suo favore della retribuzione maggiorata (euro
95,24) per avere lavorato il giorno del Santo Patrono della città in cui
aveva la propria sede continuativa di lavoro (Cremona) in quanto inviata
in altro luogo ( Fiuggi) per frequentare un corso aziendale.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a.
affidato ad un unico motivo.
La Cortesi resiste con controricorso.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c., 12 preleggi in relazione alla interpretazione
degli artt. 39, 40 e 42 del CCNL 11.7.2007 ( art. 360, comma 10 n. 3
c.p.c.) per avere la Corte di merito erroneamente fatto ricorso al criterio
interpretativo, del tutto residuale, di cui all’art. 1369 c.c. laddove
l’interpretazione letterale dell’art. 39 del CCNL nonché quella logicosistematica, in relazione al disposto degli art. 40 e 42 del medesimo
CCNL, era chiaramente nel senso di riconoscere la festa del Santo
Patrono in riferimento al luogo in cui il dipendente si fosse trovato a
svolgere la propria attività lavorativa, ancorchè per ragioni temporanee e
contingenti, e non con riferimento alla abituale sede di lavoro.
Il motivo è improcedibile in quanto non risulta allegato al ricorso – se
non limitatamente ad alcuni articoli – il contratto collettivo di cui viene
denunciata la violazione né viene precisato se ed in quale parte del
fascicolo di parte sia stato prodotto.

riforma della decisione del Tribunale di Cremona, accoglieva la domanda

Ed infatti l’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in
cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità
del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato
sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente
impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis,

pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o
l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo
nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa
applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (nel testo
sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006), il deposito suddetto deve
avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni
collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od
accordo collettivo di livello nazionale contenente

t21i disposizioni,

rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla
Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità
sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. (
Cass. SU n. 20075 del 23/09/2010 ). Vale inoltre ricordare che, con
riferimento all’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n.
4, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti
processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso
si fonda” questa Corte ha precisato ( cfr. SU n. 22726 del 03/11/2011)
che detto onere è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle
forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo
di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano
contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo
d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto

2

secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza che abbia deciso in via

fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la
sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi
dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza
di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod.
proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di
improcedibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc.
civ..”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
eccependo che la produzione del CCNL nel caso in esame sarebbe inutile
e, comunque, allegando il detto contratto collettivo.
Osserva il Collegio che il contenuto e le conclusioni della riportata
relazione sono condivisibili e, dunque, il ricorso va dichiarato
improcedibile anche perché la produzione tardiva del CCNL non vale ad
evitare la improcedibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono
poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso, condanna la ricorrente alle
spese del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro
1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Così deciso in Roma, 11 30 gennaio 2014
esidente

stessi.

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