Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5584 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5584 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 25305-2016 proposto da:
MINISTERO

DELL’INTERNO,

COMMISSIONE

TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA, in persona dei
legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in RONR, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrenti contro
WASEEM MUHAMMAD, P.M. PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA SUPREMA CORTE CASSAZIONE, P.M.
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE APPELLO
DI TRIESTE;

Data pubblicazione: 08/03/2018

- intimati avverso la sentenza n. 161/2016 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 31/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 161/2016 la Corte d’appello di Trieste, in parziale
accoglimento dell’impugnazione proposta da Muhammad Waseem,
cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale della medesima
città, ha riconosciuto al medesimo il diritto alla protezione sussidiaria
ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007.
A sostegno della decisione la Corte territoriale, per quanto ancora
interessa, ha rilevato che il Pakistan, e in particolare la zona di
provenienza del richiedente (la regione del Punjab), è attualmente
attraversato da una situazione di crescente violenza generalizzata ed è
teatro di attentati sempre più frequenti. Un eventuale rientro del
richiedente nel proprio luogo di nascita e residenza determinerebbe
l’incorrere del medesimo in seri rischi per la propria incolumità sia per
il clima di insicurezza generale determinato dai forti scontri religiosi,
sia per la violenza sempre più diffusa.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Ministero
dell’interno sulla base di due motivi.
Non svolge difese Muhammad Waseem.
Con il primo motivo viene lamentata l’omessa considerazione, ex art.
360, n. 5, c.p.c., di un fatto decisivo per la decisione, consistente nella

Ric. 2016 n. 25305 sez. M1 – ud. 14-12-2017
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partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

non pericolosità della zona di residenza del richiedente per
l’insussistenza di un clima di violenza diffusa.
Con il secondo motivo viene lamentata la violazione, ex art. 360, n. 3,
c.p.c., dell’art. 2, lett. g), e 14, lett. c), del d.lgs. 251/2007. In
particolare, la situazione della zona di provenienza del richiedente (il

situazioni di conflitto armato interno. D’altra parte non può trarsi
dall’asserita situazione di crisi l’automatica conseguenza
dell’inevitabilità del riconoscimento della protezione internazionale.

Entrambi i motivi, che possono trattarsi congiuntamente in quanto
concernenti le medesime questioni, sono inammissibili, giacché
orientati verso un riesame dell’accertamento di fatto operato dalla
Corte distrettuale, la quale ha sostanzialmente rilevato, in relazione alla
zona di provenienza dello straniero, una complessiva situazione
politica e sociale che pone a repentaglio la sua incolumità in ragione del
diffuso grado di violenza ivi presente.
Tale apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità sia sotto il profilo
della violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., giacché l’allegazione di
un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle
risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione o applicazione
della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di
merito; sia sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo ex
art. 360, n. 5, c.p.c., la cui nuova formulazione risultante dall’art. 54 del
d.l. 83/2012 rende denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé,
purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere
dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce
Ric. 2016 n. 25305 sez. M1 – ud. 14-12-2017
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Punjab) non è caratterizza da alcuna violenza indiscriminata in

nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”,
nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile” — fattispecie certamente non
riscontrabili con riferimento alla sentenza impugnata — esclusa

motivazione (ex mullis, Cass. 22935 del 29/09/2017).
Le ulteriori doglianze relative alla protezione umanitaria (p. 13 del
ricorso) sono del tutto inconferenti, mancando di qualsiasi riferibilità
alla pronuncia impugnata.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non
occorre provvedere in ordine alle spese processuali, non avendo la
parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 dicembre
2017.

Il presidente
(dr.ssa/

a Cristiano)

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7 MAR,2018
Roma, ……………………………………..

qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della

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