Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5584 del 08/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 08/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5584
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
M.M., residente a (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n,27 della Commissione Tributaria Regionale di
Genova Sezione n. 11, in data 02/02/2007, depositata il 09 maggio
2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
25 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 17288/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 27, pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 11, il 02.02.2007 e depositata il 09 maggio 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado, riconoscendo alla domanda di condono presentata dal contribuente, effetti preclusivi del rimborso.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato a tre mezzi, con cui si denuncia il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della decisione di appello e si deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c. omessa motivazione su punto decisivo, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Ai quesiti posti a conclusione del primo e del terzo mezzo ed al vizio di motivazione prospettato con il secondo motivo, deve rispondersi, sia richiamando il principio secondo cui Sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, merce valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo. (Cass. n. 14966/2007, n. 7671/1995, n. 4754/1990), sia pure il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 20741/2006, n. 8178/2007, n. 20741/2007);
4 bis – La decisione impugnata, che ha confermato la decisione di primo grado – la quale aveva accolto il ricorso del contribuente per insussistenza dei presupposti impositivi – dopo avere argomentato che il contribuente non aveva titolo al rimborso per avere presentato domanda di condono tombale, sembra, allora, aver fatto malgoverno di tali principi.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa; Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza;
Considerato, altresì, che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione e la causa, essendo pacifica la circostanza relativa all’avvenuta presentazione – per il periodo in questione – della domanda di condono, va decisa nel merito, con il rigetto della domanda di rimborso e dell’originario ricorso;
Considerato, infine, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese dell’intero giudizio, di merito e legittimità, vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso e l’originario ricorso;
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010