Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5583 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31345/2018 proposto da:

K.I., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di

Bruno, 15 presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 302/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/10/2019 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da K.I., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di essere stato coinvolto in una lite con i vicini per la proprietà di un terreno, e nonostante avesse adito il Tribunale che gli aveva dato ragione, tuttavia, non era riuscito a tornare in possesso della terra per via della corruzione dei funzionari, determinandosi pertanto per motivi economici a lasciare il paese.

Contro la sentenza della Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 perchè la Corte aveva omesso di valutare le informazioni circa la situazione politico-sociale del paese di provenienza del ricorrente, sulla base di specifiche fonti aggiornate; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 17 perchè, erroneamente, la Corte d’appello non aveva riconosciuto l’esistenza del rischio di subire un grave danno, in capo al ricorrente, in caso di rimpatrio nel paese d’origine; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. f) perchè il Tribunale non aveva riconosciuto la protezione sussidiaria a favore del ricorrente; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 15, commi 1 e 2, artt. 16 e 17 per insussistenza delle cause di esclusione dello status di protezione sussidiaria, alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza Europea; (v) sotto un quinto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per il mancato riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria; (vi) sotto un sesto profilo, per violazione dell’art. 3 Cost. per non essere stato operato alcun bilanciamento tra la tutela degli interessi privati e la tutela del bene giuridico della sicurezza pubblica della nazione, non avendo il richiedente commesso alcun reato e alcun crimine di guerra; (vii) sotto un settimo profilo, per il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nel pericolo di un danno grave se rimpatriato, perchè era stato minacciato di morte ed era stato ferito per aver portato in Tribunale la vicenda del contenzioso del terreno con i suoi vicini, senza aver ricevuto alcuna protezione da parte della polizia.

Tutti i motivi, ad eccezione del quinto, sono inammissibili perchè non contestano l’autonoma ratio decidendi – idonea da sola a sorreggere la decisione impugnata – consistente nella mancata allegazione, da parte dell’appellante, di situazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Nè, peraltro, con il ricorso, che non contiene una adeguata narrativa della vicenda processuale, si fa presente di avere invece effettuato tali allegazioni davanti ai giudici di merito, e in particolare a quelli di appello.

Il quinto, riguardante invece la protezione umanitaria, è inammissibile in quanto contiene soltanto generiche considerazioni riguardanti tale forma di protezione, senza tuttavia indicare quali ragioni per riconoscerla sussistessero nella specie e perchè la Corte d’appello abbia errato nel non riconoscerla.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte del ricorrente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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