Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5583 del 11/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5583 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 9441-2012 proposto da:
MISASI FULVIO (MSSFLV48H27D086a elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA SIMETO 12, presso lo studio dell’avvocato
PASCONE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANTONICELLI GIORGIO, giusta procura a margine
del ricorso;

– ricorrente contro
ITALFERR SPA – Società con socio unico, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA in
persona dell’Institore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO,
che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 11/03/2014

avverso la sentenza n. 1508/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 16.2.2011, depositata il 07/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Ric. 2012 n. 09441 sez. ML – ud. 30-01-2014
-2-

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 30
gennaio 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” Con sentenza del 7 aprile 2011 la Corte di appello di Roma

domanda proposta da Misasi Fulvio nei confronti della Italferr s.p.a. intesa
all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso
tra esso ricorrente e la detta società dall’ottobre 1998 al novembre 2000
con mansioni di quadro nel settore della “Task Force Stazione” con
condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di
euro 11.811,65 per ferie, 13ma, scatti di anzianità e straordinari nonché di
euro 100.000,00 a titolo di risarcimento per danno biologico conseguente
al licenziamento.
La Corte — premesso che il Misasi aveva stipulato con la Italferr s.p.a. un
contratto annuale di collaborazione coordinata e continuata “per il
coordinamento delle attività di cantierizzazione lavori e verifica costi
nell’ambito della Task Force Stazioni” per un compenso annuo di
200.000.000 di lire, contratto rinnovato per un ulteriore anno, fino al
1°.10.1999 — rilevava che dalle deposizioni dei testi escussi era emerso che
gli incarichi affidati al Misasi venivano svolti in completa autonomia ed in
assenza di indicazioni e direttive nonché di controlli, se non per il risultato
della prestazione attraverso l’esame dei “reports” o delle proposte fornite
dal predetto. Evidenziava, altresì, la necessità di valorizzare anche il
momento genetico del rapporto e cioè la volontà espressa dalle parti,
specie per attività di lavoro che, in concreto, si ponevano in una
“situazione di confine” tra autonomia e subordinazione, sia per la loro
intrinseca natura che per la realtà aziendale in cui si inserivano.
Sottolineava, infine, la non trascurabilità della circostanza che dal
t

confermava la decisione del Tribunale di Roma che aveva rigettato la

”curriculum” professionale fatto pervenire dal Misasi alla società si
evinceva che il predetto aveva operato in passato sia in rapporti di lavoro
subordinato che di collaborazione autonoma e, quindi, era perfettamente
in grado di discernere il valore delle espressioni contrattuali circa il
carattere autonomo del rapporto e si trovava anche in una situazione di

capace di autotutelare i propri interessi, come comprovato dalla
circostanza di aver ottenuto un elevato compenso professionale per
l’incarico ricevuto.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso il Misasi affidato ad
un unico motivo.
La Italferr s.p.a. resiste con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “error in indicando
relativamente alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra il
geom. Fulvio Misasi e Italferr s.p.a. — violazione delle norme di cui all’art.
409 comma 1° n.4) — violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360
n. 3 e n. 5 c.p.c. dell’art. 244 c.p.c., incongruità”.
Si assume la non adeguata valutazione da parte della Corte di appello
delle risultanze della prova testimoniale espletata dalle quali sarebbe
emersa la sottoposizione gerarchica del Misasi nell’ambito dell’ufficio
“Task Force Stazioni” visto che egli riceveva le direttive dall’arch.
Schettino, osservava un orario di lavoro ed aveva un ufficio stabile. Si
evidenzia, altresì, che la presenza dei “reports” che il ricorrente doveva
compilare non poteva avere rilevanza per escludere la ricorrenza della
subordinazione.
Orbene, va precisato, con riferimento alla denunciata violazione e/o
falsa applicazione di legge, che la stessa in realtà integra una censura di
vizio della motivazione in quanto critica la valutazione che l’impugnata
sentenza ha fatto delle risultanze di causa. E’ stato, infatti, chiarito che il

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“forza contrattuale” essendo, per la propria preparazione professionale,

vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie
astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un
problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare
l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di Cassazione

della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna
all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica
valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di
legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 15499/04,
16312/05, 10127/06 e 4178/07).
Va, poi, ricordato che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360
c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di
merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi
della controversia, prospettati dalle patti o rilevabili d’ufficio, ovvero un
insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della
decisione, vizio che non e’ certamente riscontrabile allorche’ il giudice di
merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un
significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.
Inoltre, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di
merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano
prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le
argomentazioni svolte dalie parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le
ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere
implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili
con esse (Cass. n. 16162 del 28/10/2003; Cass. n. 13342/1999).

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dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione

Orbene, il motivo in esame integra un dissenso dalle conclusioni del
giudice di merito e sollecita una richiesta di controllo sulla motivazione
che si risolverebbe in una inammissibile duplicazione del giudizio di
merito (cfr. Cass. n. 6288 del 18/03/2011; Cass. 10657/2010, Cass.
9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass.

In effetti la sentenza impugnata ha vagliato le circostanze rilevanti ai fini
della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le
emergenze istruttorie acquisite ed immune da contraddizioni e vizi logici,
il che esclude la fondatezza, sotto il profilo del preteso vizio di
motivazione, delle doglianze svolte.
Peraltro, il giudice del gravame ha la convinzione della insussistenza di
un rapporto di lavoro subordinato anche dalla volontà espressa dalle parti
nel contratto stipulato, particolarmente significativa nel caso in esame in
considerazione, e della capacità del Misasi di ben comprendere la natura
del rapporto che lo avrebbe legato alla Italferr e della sua posizione
contrattualmente “forte” , argomentazioni queste non censurate dal
ricorrente.
Il motivo è, inoltre, inammissibile anche sotto altro profilo per carenza
del requisito dell’autosufficienza non essendo state trascritte le deposizioni
dei testi asseritamente non valutate dal giudice dell’appello in quanto, per
costante insegnamento di questa Corte, qualora con il ricorso per
cassazione venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della
sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze
processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di
parte, accertamenti del consulente tecnico) è necessario al fine di
consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della
risultanza non valutata che il ricorrente precisi – ove occorra mediante
integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli

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18885/2008, Cass. 6064/2008).

assume decisiva e non valutata (o insufficientemente valutata), dato che in
ragione dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve
essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni
contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini
integrative (Cass. Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010; Cass. n. 4849 del

12/06/2002).
Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc.
civ., n. 5.”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
La Italferr ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. che ribadisce
quanto sostenuto nel controricorso.
Osserva il Collegio che il contenuto e le conclusioni della riportata
relazione sono condivisibili e, dunque, il ricorso va dichiarato
inammissibile.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono
poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese
del presente giudizio liquidate in euro 6.075,00 per compensi professionali,
oltre accessori di legge, ed euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014
residente

27/02/2009; Cass. n. 6679 del 24/03/2006; Cass. n. 8388 del

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