Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5583 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.A., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 78 della Commissione Tributaria Regionale di

Napoli – Sezione n. 29, in data 07/03/2007, depositata il 14 maggio

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

25 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 16996/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 78, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione n. 29 il 07.03.2007 e DEPOSITATA il 14 maggio 2007.

Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP, si articola in censure, con cui si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2969 c.c., per omessa pronuncia, nonchè motivazione insufficiente su punto decisivo.

I mezzi si concludono con la formulazione di quesiti e l’indicazione del fatto controverso.

2 – Al quesito formulato a conclusione del primo mezzo, con cui si deduce la violazione della precitata norma per omessa pronuncia su specifica eccezione di tardività della domanda di rimborso rispetto ai versamenti effettuati nell’anno 1999, perchè presentato dopo la scadenza del prescritto termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, che costituisce una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 375/05, n. 12721/04, n. 9159/02), l’omesso esame di specifiche eccezioni fatta valere dalla parte e rilevanti agli effetti decisionali, che va fatto valere, come nel caso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

2 bis – La decisione impugnata, omettendo di esaminare e pronunciare sulla questione relativa alla dedotta tardività della domanda di rimborso, presentata il 27.11.2003 rispetto ai versamenti effettuati nel 1999 (controdeduzioni Agenzia del 15.12.2004), in ipotesi idonea a definire, in parte qua, il giudizio, e decidendo, quindi, nel merito, con l’affermare che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrato il presupposto impositivo per tutti i periodi in considerazione, così confermando la decisione di prime cure, impinge nel vizio denunciato, e non appare in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale.

3 – Alle doglianze formulate con il secondo mezzo, deve, poi, rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999).

3 bis – La decisione impugnata non appare in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, senza alcuna concreta verifica e valutazione degli elementi indice indicati dalle richiamate pronunce, affermando apoditticamente, con espressioni del tutto generiche, l’insussistenza dei presupposti impositivi e limitandosi ad esprimere condivisione, sul punto, per la decisione di primo grado.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza;

Considerato, altresì, che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra Sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA