Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5583 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 02/03/2021), n.5583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25480-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 126/2011 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 21/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI ROBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

All’esito di verifica nei confronti di (OMISSIS) spa in liquidazione, la Guardia di Finanza redigeva P.V.C. dal quale emergeva che la società Arte Vetro s.a., fornitrice della prima società, pur avendo formalmente sede nella (OMISSIS), risultava di fatto amministrata nei locali della (OMISSIS).

Sulla base di tale processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate notificava a quest’ultima avviso di accertamento – con il quale recuperava a tassazione IVA fattura emessa da (OMISSIS) nei confronti di Arte Vetro per vendita di macchinari – così motivato: “poichè i verbalizzanti hanno ricondotto in Italia la residenza fiscale (sede dell’amministrazione) della società Arte Vetro tali operazioni vanno considerate come imponibili IVA e quindi si contesta alla (OMISSIS) spa l’omessa indicazione dell’imposta sulle fatture attive emesse dalla società Arte Vetro S.A. (società esterovestita) per il periodo d’imposta 2005….”.

La società contribuente proponeva ricorso avverso tale atto impositivo.

Nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria provinciale di Pesaro pronunciava sentenza con la quale accoglieva il ricorso sul rilievo che “l’operazione deve essere inquadrata come cessione all’esportazione non imponibile IVA D.P.R. n. 633 del 1972, ex artt. 8 e 71 indipendentemente dalla presunta residenza fiscale attribuita dai verificatori e dall’Agenzia delle Entrate alla società cessionaria”.

L’Agenzia delle Entrate gravava di appello detta sentenza deducendo che “la reale sede amministrativa della Arte Vetro S. A. è individuabile nel territorio dello Stato, il passaggio della proprietà è intervenuto tra soggetti comunitari e, dunque, rappresenta un’operazione imponibile IVA”, fattispecie diversa a quelle nelle quali le cessioni di beni tra soggetti comunitari sono assimilate alle cessioni all’esportazione, le sono da ravvisare solo nelle cosiddette operazioni triangolari, nelle quali “un cedente (comunitario), pur trasferendo la proprietà di un bene ad un cessionario (anch’esso comunitario) lo consegna all’acquirente estero per conto di quest’ultimo”.

La società contribuente si costituiva anche dinanzi alla CTR per chiedere il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza dei primi giudici.

I secondi giudici rigettavano il gravame sul rilievo della infondatezza della non ravvisabilità, nella fattispecie in esame, delle cosiddette operazioni triangolari in cui la spedizione delle merci all’estero è esente dall’IVA in virtù del fatto che, essendo la società cessionaria esterovestita, non si sarebbe una cessione all’esportazione all’estero, come tale esente IVA.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale delle Marche l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un motivo.

La società contribuente, intimata, non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso consta di un unico motivo recante: “Violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, art. 1, art. 7, comma 5, artt. 7 e 71 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La ricorrente prende le mosse dall’avviso di accertamento e, segnatamente, dalla circostanza della ritenuta, da parte della G. di F., residenza in Italia della Arte Vetro S.A.; operata questa preliminare considerazione, l’Ufficio si sofferma sulla sentenza impugnata laddove – in accoglimento delle considerazioni svolte dalla contribuente – ha ritenuto la erroneità della censura (mossa da esso Ufficio) circa l’inesistenza delle operazioni triangolari ed ha affermato che “l’esportazione di beni avviene ogni qual volta si verificano le seguenti condizioni: il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento dei beni; materiale uscita dei beni fuori del territorio comunitario; trasporto o spedizione dei beni eseguite a cura del cedente”. Ciò premesso, la ricorrente precisa che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a) contempla – ai fini di interesse nella presente sede (esenzione IVA) – unicamente le cessioni a cliente extra UE e le cessioni da soggetto nazionale a altro soggetto nazionale che viene ad assumere una posizione intermediaria (c.d. operazioni triangolari) in quanto, a sua volta, cede i beni al cliente extra UE, a condizione però che abbia dato incarico al primo venditore (o suo commissionario) di eseguire il trasporto o la spedizione fuori dal territorio dell’Unione Europea. Nella fattispecie – conclude la ricorrente – non si è realizzata una operazione triangolare (circostanza ammessa anche dalla società, puntualizza la ricorrente) ma un passaggio di proprietà tra soggetti comunitari dovendosi considerare la Arte Vetro S. A. una società italiana.

Il ricorso non è ammissibile.

Premesso che, ai sensi della legge istitutiva dell’IVA, la (OMISSIS) (al pari dello Stato del Vaticano) è Stato extra UE, la CTR ha affermato, confermando la sentenza della CTP, che l’esportazione di beni sussiste in presenza di due condizioni (materiale uscita dei beni fuori del territorio comunitario e trasporto o spedizione dei beni eseguite a cura dei cedenti), condizioni entrambe realizzate nella specie come testimoniato dal fatto che l’operazione de qua ha fatto registrare l’apposizione di rituale vidimazione da parte dell’Ufficio doganale di San Marino sulla fattura avente ad oggetto la vendita di macchinari, operazione – appunto – oggetto del presente contenzioso.

A fronte di quanto appena esposto, la ricorrente esaurisce le proprie argomentazioni nella riproposizione delle considerazioni dedotte nella fase del merito, che si riassumono nell’affermazione per cui Arte Vetro S. A. è una società italiana e che nella specie si è pertanto realizzato un trasferimento di bene tra soggetti comunitari, operazione soggetta ad IVA.

Così argomentando, l’Ufficio sollecita una valutazione della prova, che non spetta a questa Corte e sviluppa una critica dell’apprezzamento di merito che non può trovare ingresso nel giudizio per cassazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla per le spese, atteso che la contribuente non si è costituita.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

 

 

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