Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5582 del 11/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5582 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 8746-2012 proposto da:
PEDUTO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
CAPOZZOLI PASQUALINO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Pensioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,
EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura
speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

8o5
-fct

Data pubblicazione: 11/03/2014

avverso la sentenza n. 1022/2010 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO del 6.10.2010, depositata il 28/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che nulla osserva

rispetto alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 08746 sez. ML – ud. 30-01-2014
-2-

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 30
gennaio 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 28 agosto 2011,

proposta da Peduto Giovanni, intesa ad ottenere il riconoscimento della
pensione di inabilità ex lege n. 118 del 30.3.1971, per carenza del requisito
sanitario avendo accertato la espletata consulenza tecnica d’ufficio un
quadro morboso avente una incidenza invalidante pari all’85%
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso il Peduto affidato
ad un unico motivo.
L’INPS resiste con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa
applicazione della legge n. 118/71 nonché insufficiente motivazione.
Si assume che il complesso morboso da cui il ricorrente è risultato affetto
— cardiopatia ipertensiva in fase dilatativa, vasculopatia mitro-aortica,
artrosi polidistrettuale, obesità, sindrome da reflusso esofageo, note
bronchitiche, sindrome del tunnel carpale a destra – erroneamente era
stata valutata dalla CTU, alle cui conclusioni la Corte di era adeguata,
incidente sulla capacità lavorativa nella misura dell’85% in quanto il
consulente, pur tenendo conto correttamente dei riferimenti tabellari,
aveva applicato la tecnica valutativa a scalare, prevista in caso di infermità
coesistenti, ma non operativa laddove, come nel caso in esame, occorreva
valutare la totale inabilità lavorativa.
Il motivo è inammissibile.
L’inammissibilità discende dal fatto che il ricorrente non riporta il
contenuto della CTU censurata né la sua esatta ubicazione all’interno dei
fascicoli inerenti la pregressa fase di merito (Cass. sez. un. 3 novembre

confermava la decisione del Tribunale di Salerno di rigetto della domanda

2011 n. 22726; Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915). Ed infatti, per il
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente che, in
sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un
documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare
specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del

provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di
legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle
prove stesse, che la Corte di legittimità deve essere in grado di compiere
sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è
consentito sopperire con indagini integrative (v.,

ex multis,

Cass.

17915/2010).
In particolare, la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune
di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei
apprezzamenti contenuti in essa o, come nella specie, nella sentenza che
l’ha recepita, ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per
cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il
contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli
errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel
trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti
ed alle conclusioni del consulente d’ufficio. Le critiche mosse alla
consulenza ed alla sentenza devono, pertanto, possedere un grado di
specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la
decisività direttamente in base al ricorso (v., ex multis, Cass. 4201/2010).
Il motivo è da disattendersi anche perché, per costante insegnamento di
questa S.C., in materia di invalidità, il difetto di motivazione, denunciabile
in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile solo in caso di palese
deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va

2

documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito,

indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo
le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una
corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce
mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico
formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del

n. 1472 del 22 gennaio 2013, Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del
12/01/2011; Cass. n. 22707 del 08/11/2010; Cass. n. 9988 del
29/04/2009).
Con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si
concretino in deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino
in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente errate, ma
vengono effettuate solo osservazioni concernenti il merito di causa, non
deducibili innanzi a questa S.C..
Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc.
civ., n. 5.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Il

contenuto e le conclusioni della riportata relazione

sono

condivisibili e, dunque, il Collegio ritiene di dichiarare inammissibile il
ricorso.
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio avendo il
ricorrente reso la dichiarazione di cui all’art. 152 disp. Att. c.p.c. nella
formulazione introdotta dall’art. 42 co.11 del D.L. 30.9.2003 n. 269 conv.
in 1. 24.11.2003 n. 326.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

3

convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014

esidente

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