Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5582 del 08/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5582 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA

Ud. 21/11/17

sul ricorso proposto da
Shabbi A. Kadiga, elettivamente domiciliata in Roma, via
degli Scialoja 3, presso l’avv. Michele Andreano (p.e.c.
micheleandreano@ordineavvocatiroma.org , telefax
06/164162658) dal quale è rappresentato e difeso, per
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’Interno – Questura di Palermo;
intimato avverso il decreto emesso in data 31 maggio 2017 dal
Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n. 9429/2017

M431
2017

R.g.;
Rilevato che
1.

Shabbi A. Kadiga, cittadina libica, a seguito di

Data pubblicazione: 08/03/2018

provvedimento di espulsione del Prefetto di Palermo
del 3 febbraio 2017 è stata trasferita presso il Centro
di Permanenza per Rimpatri (CPR) di Ponte Galeria in
Roma. Il 6 febbraio 2017 ha proposto domanda di
protezione internazionale. Con provvedimento 24

per il riconoscimento della protezione internazionale di
Roma ha deciso di “non riconoscere la protezione
internazionale e di trasmettere gli atti al Questore per
il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi
umanitari ex art. 5 comma 6 del decreto legislativo n.
286/1998”. La Questura ha notificato tale decisione
all’interessata il 26 maggio 2017 ma, nello stesso
giorno, la Commissione territoriale ha disposto la
correzione per errore materiale del precedente
provvedimento espungendo la previsione di
trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tale
provvedimento di rettifica è stato notificato alla Shabi
il 27 maggio 2017 a Palermo unitamente al
provvedimento del Questore di Palermo che ha
disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Ponte
Galeria.
2. Il Tribunale di Roma in data 31 maggio 2017 ha
convalidato il provvedimento di trattenimento.

&7

febbraio – 22 maggio 2017 la Commissione territoriale

3.

Ricorre per cassazione la sig.ra Shabbi A. Khadiga
deducendo: a) violazione o falsa applicazione dell’art.
6 comma 2 del d.lgs. n. 142/2015 con riferimento
all’art. 13 della Costituzione e agli artt. 5,6,7 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; b) omesso

alternative di cui all’art. 14 comma 1 bis del d.lgs. n.
286/1998.
Ritenuto che
4.

Con il primo motivo la ricorrente afferma che il
Giudice, nel decidere sulla convalida del
provvedimento di trattenimento, avrebbe dovuto
valutare la sua incidenza sulle libertà fondamentali
garantite dalle norme della Costituzione e della
C.E.D.U. valutando la adeguatezza della misura
restrittiva della libertà personale.

5.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che il
giudice della convalida non ha preso in considerazione
l’istanza subordinata della difesa della ricorrente di
applicazione delle misure alternative di cui al comma 1
bis dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 (obbligo di
dimora e di presentazione).

6.

Con memoria difensiva la ricorrente sottolinea che il
provvedimento di convalida del trattenimento è stato
fondato sull’erroneo presupposto della pericolosità
3

esame circa la richiesta di applicazione delle misure

sociale della ricorrente senza tenere conto che la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza è decaduta in seguito alla sentenza
del G.U.P. di Palermo del 3 febbraio 2017 con la quale
le è stata concessa la sospensione condizionale della

7.

Il ricorso è infondato. Il Tribunale di Roma ha reso una
motivazione articolata del provvedimento di convalida
che rende evidente la valutazione di compatibilità degli
effetti restrittivi del trattenimento con i presupposti
applicativi dell’art. 6 comma 2 lett. b) e c) del decreto
legislativo n. 142/2015 ravvisabili nelle esigenze di
tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico desunte
da: a) la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno
per la durata di 2 anni e 6 mesi in quanto la ricorrente
è stata ritenuta dal Tribunale di Palermo, con decreto
del 24 febbraio 2016, “soggetto che operando, in
gruppi o isolatamente, pone in essere atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, diretti alla commissione dei
reati con finalità di terrorismo anche internazionale
ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio
estero a sostegno di una organizzazione che persegue
le finalità terroristiche di cui all’art. 270 sexies del
codice penale (art. 4 del decreto legislativo n.

pena.

159/2011)”; b) la sua pericolosità per l’ordine e la
sicurezza pubblica, in considerazione dei delitti dei
quali è stata ritenuta colpevole con condanna alla
pena di un anno e otto mesi di reclusione riportata
dalla ricorrente per apologia di reato e istigazione a

pure non passata in giudicato, è ostativa al
riconoscimento della protezione internazionale ai sensi
dell’art. 10 comma 2 lett. c) del decreto legislativo n.
251/2007. La motivazione della convalida si basa
pertanto non solo sulla misura di prevenzione ma
altresì sulla condanna riportata per un reato
considerato indicativo della pericolosità della
ricorrente. Per altro verso la concessione della
sospensione condizionale della pena da parte del
giudice penale (circostanza che risulta dedotta solo
nella memoria difensiva per l’udienza del 21 novembre
2017) non impone al giudice della convalida una
diversa valutazione sulla pericolosità ostativa al
trattenimento che era stato disposto in seguito al
decreto di espulsione e prorogato in seguito alla
successiva proposizione della domanda di protezione
internazionale in presenza delle condizioni di cui
all’art. 6 comma 2 lett. b) e c) del decreto legislativo
n. 142/2015.
5

commettere reati in materia di terrorismo che, sia

La censura

di omesso esame della richiesta di

applicazione di misure alternative al trattenimento
appare anch’essa infondata alla luce della motivazione
resa dal Tribunale che, nel sottolineare la gravità dei
reati per cui la ricorrente è stata condannata e
l’avvenuto accertamento della pericolosità in sede di
applicazione della misura di prevenzione, ha
evidenziato indirettamente la inaccoglibilità della
richiesta di applicazione di misure alternative di cui
peraltro la ricorrente non ha circostanziato tempi e
modalità di proposizione all’esame del giudice della
convalida. La deduzione della ricorrente circa la minor
costrittività della misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza non appare pertinente se si tiene in
considerazione che il trattenimento, diversamente
dalla misura di prevenzione già in vigore, è un
provvedimento di durata limitata e strumentale
all’esecuzione del provvedimento di espulsione e si
giustifica, in caso di successiva proposizione
dell’istanza di protezione internazionale, da parte del
soggetto già destinatario del provvedimento di
espulsione, con la

ratio,

di cui si è avvalso il

legislatore, di impedire che la istanza di protezione
vanifichi l’iter espulsivo già in atto in presenza delle
condizioni previste dal già citato art. 6 del d.lgs. n.
6

8.

142/20159.

Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21
novembre 2017.
Il preidente
Mag
Funzionario Giudizi2rio
..-Paul5TATAFPC3
2.>

I.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

P .8 _MAR,2018c udiaric

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA