Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5582 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.P., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/09/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze – Sezione n. 09, in data 27/11/2006, depositata

il 09 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 5072/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 53-09-2006, pronunziata dalla CTR di Firenze Sezione n. 09 il 27-11-2006 e DEPOSITATA il 09 gennaio 2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione del diniego di richiesta rimborso Irap, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, nonchè per omessa motivazione su punto controverso e decisivo.

A conclusione del primo mezzo, viene formulato corrispondente quesito di diritto inerente la rilevanza impositiva, ai fini IRAP, degli elementi indice riscontrati nella fattispecie.

2 – Al prospettato quesito ed alla collegata censura per vizio della motivazione, deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

2 bis – La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, nel corretto presupposto che l’esistenza dell’autonoma organizzazione vada individuata in base ad elementi – indice, fra i quali – essenziali – i capitali ed il lavoro altrui, ma con motivazione palesemente incongrua, rappresentata dall’apodittica affermazione che dalla documentazione in atti nel caso in discussione non si rileva la presenza di una autonoma organizzazione, senza, quindi, indicare gli elementi utilizzati nel percorso decisionale e la relativa concreta incidenza, anche avuto riguardo ai dati (beni strumentali, compensi a terzi, spese per locazioni, etc.) evidenziati in ricorso e desumibili dalla documentazione fiscale in atti.

3 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, proponendosi l’accoglimento del secondo motivo del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., assorbito il primo.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, va accolto, per manifesta fondatezza, il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo;

Considerato, altresì, che, per l’effetto, – cassata l’impugnata decisione – la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Toscana, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, nei sensi di cui alla parte motiva, cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra Sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA