Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5582 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 02/03/2021), n.5582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12152-2012 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATERINA CATERINO

giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 77/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 23/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROBERTO MUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CATERINA CATERINO che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.P. proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento per Iva, Irap, Irpef e relative addizionali per gli anni dal 2000 al 2004 emessi a seguito dell’esame dei movimenti bancari riferibili al contribuente e recanti maggiori ricavi accertati induttivamente.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate per sostenere la pretesa impositiva e concludere per il rigetto dei ricorsi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Mantova rigettava i ricorsi sul rilievo per come è dato leggere nella sentenza della CTR – della evidenza dello “esercizio occulto di una attività intensa di commercio di autoveicoli”, oltre che della “vaghezza delle argomentazioni (come quella di essere promotore di costituzione ed avviamento di società o costruttore di una serie di movimentazioni bancarie che gli hanno permesso di attivare un giro finanziario che si autogarantiva direttamente tra banca e banca senza fornire alcun nesso o elemento concreto quale utile riscontro) addotte per vincere la presunzione legale contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1 (la cui eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata perchè le banche annotano i movimenti finanziari sulla base delle richieste dei singoli correntisti, che rimangono in possesso della relativa documentazione) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2”.

Gravata di appello ad iniziativa del contribuente, nel contraddittorio con l’Ufficio, costituitosi, la sentenza era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sopra menzionata sentenza.

Per la cassazione della predetta sentenza il contribuente propone ricorso illustrato da memoria – affidato a otto motivi (per errore nella numerazione, ne appaiono sette), al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di cui consta il ricorso recano: 1) “Violazione del diritto della difesa del contribuente: questione di legittimità costituzionale – Violazione artt. 3 e 24 Cost.”; 2) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 51”; 3) “Omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) Violazione art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 – nullità assoluta della sentenza”; 4) “Omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) Violazione art. 7 Statuto del contribuente e dell’art. 24 Cost.”; 5) “Violazione delle disposizioni sul contraddittorio. Omessa ed insufficiente motivazione in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in merito all’art. 12 comma 7 Statuto del contribuente”; 6) “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Infondatezza della pretesa erariale per mancato assolvimento dell’onere della prova – violazione art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21”; 7) “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Violazione D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6,L. n. 212 del 2000, art. 10 e art. 24 Cost.”; 8) “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Violazione art. 654 c.p.p.”.

Con il primo motivo, il ricorrente ripropone l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 nella parte in cui non prevede l’obbligo per gli istituti di credito di consegnare al contribuente la documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria, eccezione già formulata e disattesa nel giudizio dinanzi alla CTP.

Premesso che della questione, trattata già nel giudizio di primo grado, è stata affermata la manifesta infondatezza a ragione del fatto che i movimenti bancari sono annotati dagli istituti di credito sulla base degli atti posti in essere da ciascun correntista, con la conseguenza che questi ultimi sono nella condizione di conoscere i movimenti di interesse e di disporre della documentazione relativa, l’eccezione proposta con il primo motivo di ricorso è inammissibile atteso che, come evidenziato nella sentenza impugnata, non risultano precisati i profili del denunciato contrasto e non sono indicati i principi costituzionali di cui si assume la violazione.

Per ragioni di ordine logico, occorre ora esaminare il motivo n. 3), con il quale il ricorrente denuncia omessa ovvero insufficiente motivazione, non risultando indicati “i fatti di causa ed i fatti addotti per la loro prova, non è presente la descrizione dei percorsi intellettivi di valutazione delle prove o di qualificazione dei fatti di causa”, piuttosto soffermandosi la CTR su considerazioni personali riguardanti il contribuente, culminate in una valutazione “personale ed etica” dello stesso. La CTR – continua l’assunto del ricorrente – non avrebbe solo omesso la motivazione ma non avrebbe neppure preso in esame la doglianza della parte.

Il motivo è fondato.

Invero, all’interno di una parte della sentenza che racchiude le ragioni giuridiche su cui si fonda il convincimento della CTR, pari un decimo dell’intero testo, la motivazione che conferma nel merito la statuizione dei primi giudici – di interesse nella presente sede – è circoscritta a poche laconiche locuzioni (per la CTR, l’appello si riduce a “mere petizioni di principio”; le “violazioni” di legge, da parte del Bonfanti sono accompagnate alle “violazioni” dei principi “etico-sociali”; essendo infine l’accertamento per cui è causa “fondato su indagini bancarie” e il relativo quantum “determinato per presunzione legale”, compete al contribuente fornire la prova – non data – che le somme movimentate siano già tassate ovvero esenti da tasse). L’esposizione del fatto è lacunosa se non assente e, soprattutto, manca un puntuale pertinente esame delle doglianze sollevate dal contribuente in sede di appello, con la conseguenza che una motivazione così scarna si colloca al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

L’accoglimento del predetto motivo comporta l’assorbimento della rimanente parte del ricorso.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice per nuovo esame e per il regolamento delle spese di lite.

PQM

Accoglie il terzo motivo, inammissibile il primo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

 

 

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