Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5581 del 21/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 21/02/2022), n.5581
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 6369-2020 proposto da:
IOSSA ANNA, difensore dei controricorrenti T.G.,
T.R., TA.GI., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, nel giudizio definito con
l’ordinanza n. 31182/2019 che ha visto quale ricorrente
C.G.;
avverso l’ordinanza n. 31182/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 28/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
che:
L’avvocato Anna Iossa, difensore di Ta.Gi., T.G. e T.R., ha chiesto la correzione dell’ordinanza di questa Corte 28 novembre 2019, n. 31182, che ha condannato il ricorrente C.G. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore dei suoi assistiti, ma ha omesso, a fronte della dichiarazione di anticipazione delle stesse, di pronunciare la distrazione delle spese in proprio favore.
L’istante ha dedotto di avere formulato nel “primo atto difensivo” la richiesta di distrazione, ma non ha allegato l’atto alla richiesta di correzione, né tale atto è risultato tra quelli a disposizione del Collegio.
Con provvedimento n. 21366/2021 si è quindi ordinata l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio r.g.n. 27542/2015 svoltosi innanzi a questa Corte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Dall’esame del controricorso emerge che l’istante ha chiesto l’attribuzione in proprio favore delle spese, dichiarandosi antistataria delle medesime.
L’istanza di correzione va pertanto accolta e l’ordinanza n. 31182/2019 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore dei controricorrenti Ta.Gi., T.G. e T.R. devono essere distratte in favore dell’avvocato Anna Iossa.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v. Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 31182/2019 venga corretta, nel dispositivo, con l’aggiunta, dopo l’espressione “come per legge” e prima del punto di quanto segue: “con distrazione all’avvocato Anna Iossa che si è dichiarata antistataria”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022