Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5580 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24028/2018 proposto da:

D.O.T., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Luca Castagnoli del foro di Forlì – Cesena che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– intimato –

avverso il decreto n. 2118/2018 del Tribunale di Bologna (c.c.

9/7/2018, dep. 9/7/2018);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2019 dal consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.O.T., cittadino della Guinea, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, Sezione di Forlì e Cesena, che ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

2. Con decreto depositato il 9/7/2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione.

3. D.O.T. ricorre per cassazione avverso il suddetto provvedimento; svolgendo due motivi ne chiede l’annullamento.

4. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorrente deduce: 1) “la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere valutato l’esistenza di motivi di salute, personale vulnerabilità, carestia e insufficiente rispetto dei diritti umani nel paese di origine che giustificavano la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”; 2) “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al documentato inserimento sociale del ricorrente in Italia”.

I motivi sono inammissibili.

Il Tribunale ha escluso, con apprezzamento adeguato, che sia ravvisabile una specifica situazione di vulnerabilità tale da giustificare il permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario. A parte la generica deduzione sulle condizioni socio-economiche della Guinea-Conakry e del livello generale di insicurezza del Paese, il ricorso non evidenzia una specifica situazione di fragilità del richiedente (sul tema vedi ex multis: Sez. 1, n. 25121 del 17/9/2019; Sez. 1, n. 25122 del 17/9/2019). Nè, per come evidenziatoti dal Tribunale ragioni di concreto e serio pregiudizio possono individuarsi nel presunto rapporto conflittuale con lo zio, di cui non sono stati forniti particolari e non essendo risultato foriero di minacce o di scontri. I fatti lamentati, pertanto, non costituiscono un ostacolo al rimpatrio, nè integrano un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali. Peraltro, all’assenza di specifici pericula che il ricorrente potrebbe subire in caso di rimpatrio, non si accompagna neppure un suo radicamento in Italia, difettando uno stabile e significativo inserimento lavorativo e sociale (e non possono, a tale fine, essere da questa Corte apprezzati i documenti che il ricorrente ha successivamente prodotto dopo il deposito della sentenza impugnata) e collocandosi nel Paese di origine il nucleo familiare del ricorrente con i più stretti legami affettivi. Il motivo di ricorso, pertanto, anche laddove deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, finisce per contestare l’apprezzamento degli elementi fattuali esposti in motivazione che, a suo avviso, avrebbero dovuto indurre il giudice a quo a conclusioni opposte rispetto a quella alle quali è pervenuto. In tal modo, però, si sollecita questa Corte a vagliare detti elementi e, quindi, a svolgere valutazioni afferenti solo ed esclusivamente a profili fattuali della vicenda, ciò che al giudice di legittimità è precluso.

6. Va, pertanto, in conclusione, dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Non si deve provvedere sulle spese non essendosi l’intimata Amministrazione dell’Interno costituita.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

8. Non luogo a provvedere, ai sensi dell’art. 83, comma 2, T.U. spese di giustizia, sull’istanza di liquidazione dei compensi per le prestazioni svolte nel giudizio di legittimità, avanzata in questa fase dal difensore del ricorrente ammesso, allo stato, al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Non luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione dei compensi.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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