Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5580 del 01/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 01/03/2021), n.5580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30928-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.C. SPA, in persona dei legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 200, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI DE CAPITANI DI VIMERCATE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2697/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2010;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente e rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio rilevando che la delega è stata depositata dall’Ufficio unitamente all’appello incidentale e ritenendo illegittima la delega prodotta in giudizio con cui il direttore provinciale delegava alla sottoscrizione degli atti impositivi propri funzionari mediante una firma automatizzata a mezzo stampa e quindi in assenza di firma autografa;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità della censura della parte contribuente riguardante l’illegittimità della delega in quanto sollevata per la prima volta solo in appello e quindi in quanto tardivamente proposta dal contribuente e per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittima la delega prodotta in giudizio con cui il direttore provinciale delegava alla sottoscrizione degli atti impositivi propri funzionari mediante una firma automatizzata a mezzo stampa e quindi in assenza di firma autografa;

la modificazione della domanda ammessa in corso di causa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), purchè la domanda così modificata risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall’art. 183 c.p.c.. Ne consegue che detta modificazione, qualora avvenga dopo la scadenza del termine ex art. 183 c.p.c., comma 6, risulta inammissibile; qualora formulata per la prima volta in appello, costituisce un “novum” inammissibile, vietato dall’art. 345 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 27566 del 2017; Cass. n. 22096 del 2020);

nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il “thema decidendum” è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l’inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l’art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello (Cass. n. 24040 del 2019);

considerato che sia il ricorrente che il controricorrente (entrambi nel riportare il testo della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale laddove questa afferma che “l’Ufficio ha depositato in ogni caso in giudizio l’atto di conferimento della delega”) sono concordi nel senso che la delega in questione sia stata depositata già primo grado, mentre la Commissione Tributaria Regionale afferma sì che la delega è stata depositata dall’Ufficio unitamente all’appello incidentale, ma senza anche precisare che tale deposito sia avvenuto per la prima volta in appello, cosicchè l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale è compatibile con quanto sopra riportato concordemente dalle parti;

considerato che nel giudizio di primo grado non risulta eccepita l’assenza o la tardività del deposito della delega: infatti il contro-ricorrente, riporta sì, nel rispetto del principio di autosufficienza, la parte del suo ricorso in primo grado laddove si chiede l’esibizione della delega spiegando che tale richiesta si giustifica perchè la delega è valida solo se “rispetti precisi e determinati requisiti” ma non viene anche riportata una parte dello stesso ricorso o di una memoria prodotta in primo grado in cui vi sia una doglianza relativa all’assenza o alla tardività del deposito della delega, e d’altra parte se la delega fosse stata depositata dall’Ufficio con delle controdeduzioni la parte contribuente avrebbe potuto sollevare l’eccezione di illegittimità della stessa con una successiva memoria o in udienza;

ritenuto pertanto che l’eccezione di illegittimità della delega, sollevata per la prima volta in appello, risulta tardiva, cosicchè la doglianza dell’Agenzia relativa a tale tardività deve ritenersi fondata e che dunque è errata la decisione della Commissione Tributaria Regionale laddove non ha rilevato la tardività della suddetta doglianza;

ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di impugnazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

 

 

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