Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5579 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23510-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del

Dott. Alfredo Placidi via Barnaba Tortolini, n. 30, rappresentato e

difeso dall’Avv. Nazzyena Zorzella del foro di Bologna che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO ((OMISSIS)), in persona del Ministro

pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta

e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1783/2018 del Tribunale di Bologna (c.c.

23/5/2018, dep. 20/6/2018);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2019 dal consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A., cittadino del Bangladesh, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, Sezione di Forlì e Cesena, che ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

2. Con decreto depositato il 20/6/2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione.

3. S.A. ricorre per cassazione avverso il suddetto provvedimento; svolgendo due motivi ne chiede l’annullamento.

4. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio con controricorso notificato alla controparte, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “violazione dell’art. 360, n. 4 in relazione all’art. 101 c.p.c., agli artt. 24 e 111 Cost. e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b)”.

La doglianza attiene alla violazione del principio del contraddittorio, tenuto conto che il Tribunale avrebbe fondato la decisione su una questione – quale quella relativa alla credibilità del ricorrente – non posta al previo esame delle parti.

Il motivo risulta inammissibile. Invero, la credibilità del ricorrente non costituisce una questione da sottoporre al previo contraddittorio delle parti, bensì un elemento costitutivo della situazione giuridica soggettiva azionata dal ricorrente, da allegare e provare a cura dello stesso; sicchè, in caso di difetto di prova di tale presupposto costitutivo del diritto azionato, la domanda deve essere rigettata senza che vi sia alcun obbligo di sottoporre previamente alle parti la questione della fondatezza della domanda attorea, costituente già il thema decidendum e probandum della vertenza.

6. Con il secondo motivo il ricorrente deduce: “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b) ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27”.

La censura – che riguarda l’esclusione dei presupposti della domanda di protezione internazionale – è inammissibile.

Invero, si è in presenza di un motivo – articolato con riguardo ai vari aspetti dedotti dal ricorrente a sostegno del suo petitum – che, pur catalogato come violazione di legge, altro non fa che prospettare una diversa ricostruzione dei fatti che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a conclusioni opposte rispetto a quelle alle quali è pervenuto. In tal modo, si sollecita questa Corte a vagliare detti elementi e, quindi, a svolgere valutazioni afferenti esclusivamente a profili fattuali della vicenda, precluse in sede di legittimità. Le doglianze finiscono quindi per appuntarsi sulla motivazione del provvedimento adottato che, invece, è presente e risulta avere scrutinato i fatti decisivi per il riconoscimento dell’invocato diritto, oggetto di discussione tra le parti.

Peraltro, l’esclusione di procedere ad accertamenti istruttori è stata condotta in osservanza del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui tale dovere non sussiste allorchè si siano rilevate discordanze e contraddizioni su aspetti non affatto secondari o isolati della vicenda posta a fondamento del paventato periculum di rientro nel Paese di origine, stante anche l’assenza di allegazione di alcuna documentazione a sostegno (Sez. 6 – 1, ord. n. 16295 del 27/6/2018, Rv. 649697; Sez. 6 – 1, n. 21142 del 7/8/2019, Rv. 654674; Sez. 6 – 1, n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023; Sez. 6 – 1, n. 7333 del 10/4/2015, Rv. 634949). Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato come le dichiarazioni del ricorrente fossero del tutto generiche e prive di elementi di dettaglio (oltre che del benchè minimo riscontro documentale) anche per contestualizzare i fatti, sia con riguardo alla sua vicenda personale sia con riguardo al prestito di denaro che avrebbe ricevuto per lasciare il suo Paese, difettando ogni riferimento all’epoca di concessione della somma, all’identità del creditore che ne aveva concesso una parte, circostanza, quest’ultima, che a sua volta rende inattendibile il timore paventato verso possibili azioni ritorsive che detto creditore potrebbe rivolgere contro i suoi familiari o lo stesso ricorrente allorchè facesse rientro in Bangladesh, nell’ambito peraltro di un’indimostrata impossibilità di ricorrere alla tutela delle forze dell’ordine.

Parimenti con riguardo alla dedotta omessa valutazione della situazione di origine del ricorrente (il Bangladesh) ed al dovere di cooperazione istruttoria del giudice, il Tribunale ha proceduto all’accertamento consultando specifiche fonti di informazione a carattere autorevole circa la situazione di stabilità e sicurezza nella Regione di provenienza che hanno univocamente escluso la presenza di indici specifici di pericolosità. Nessun ulteriore intervento istruttorio era quindi dovuto da parte del giudice del merito.

Tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5. Invece la censura non indica il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione differente, ma richiama fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dai giudici del Tribunale; in altri termini, la doglianza è diretta a sollecitare un’impropria rivisitazione di merito circa i paventati rischi in caso di rientro nel Paese di origine.

7. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la “”violazione dell’art. 360, n. 3, in relazione all’art. 5, comma 6 TU286/98”.

La censura – che attiene al diniego della protezione umanitaria – è inammissibile. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che le vicende riferite dal ricorrente non siano credibili e che non sia ravvisabile alcuna condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare in mancanza di specifici indicatori di necessità di protezione dal punto di vista oggettivo e soggettivo, anche con riguardo al Pese di origine, ove si collocano tutti i riferimenti familiari ed affettivi. L’esclusione di un concreto rischio di violenza e minaccia dovuto alle asserite ritorsioni del “sedicente” creditore, priva la domanda di protezione umanitaria dei necessari presupposti fattuali di sostengo, non ravvisabili nello stato di “povertà” in cui il ricorrente cadrebbe in caso di ritorno in Bangladesh. Trattasi, infatti, di condizione non solo genericamente affermata (peraltro il richiedente in Italia risulta disoccupato e nel Paese di provenienza risulta avere per lungo tempo lavorato), ma che, in assenza di ulteriori fondate deduzioni in relazione alla condizione di effettiva vulnerabilità del richiedente, non può comportare una valutazione diversa rispetto a quella qui impugnata, diversamente, infatti, verrebbe in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini peraltro del tutto generali ed astratti (in termini Sez. 1, n. 25863 del 26/9/2019, n. m.; Sez. 1, n. 25560 del 12/9/2019, n. m.; Sez. 1, n. 25559 del 12/9/2019).

8. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese del ricorrente, secondo il principio della soccombenza, in favore del controricorrente Ministero dell’Interno, liquidate come in dispositivo.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA