Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5579 del 11/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 5579 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 4027-2008 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE C.F. 00811720580, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –

2014

contro

236

IORI GIACINTA, ANSELMI DARIO, ANSELMI PATRIZIA, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 262,

presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 11/03/2014

FRATTARI

GUGLIELMO,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato CAPRIO MARCELLO, giusta delega in atti;
– controricorrentí

avverso la sentenza n. 590/2007 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 23/10/20 r.g.n. 1214/2004;

udienza

del

22/01/2014

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Anselmi Adolfo convenne in giudizio il Ministero della Sanità (oggi
Ministero della Salute), chiedendo la corresponsione dei benefici
previsti dalla legge 210/92, avendo contratto epatite HCV a seguito

1992 e presentazione di domanda amministrativa di indennizzo nel
2002.
Il Giudice adito accolse la domanda.
La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza dell’11.7-23.10.2007,
confermò la pronuncia di prime cure, ritenendo, per ciò che ancora
qui specificamente rileva, quanto segue:

doveva ravvisarsi la legittimazione passiva del Ministero della

Salute;

alla fattispecie non era applicabile il termine triennale di

decadenza introdotto dall’art. 1, comma 9, legge n. 238/97, bensì
quello decennale ordinario di prescrizione, essendosi la malattia
manifestata prima dell’entrata in vigore della legge che aveva
introdotto il suddetto termine decadenziale.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, il Ministero della
Salute ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
lori Giacinta, Anselmi Patrizia e Anselmi Dario, eredi di Anselmi
Adolfo, hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione di plurime
disposizioni di legge, il ricorrente si duole che la Corte territoriale

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di emotrasfusione eseguita nel 1965, con scoperta della malattia nel

abbia ritenuto la sua legittimazione passiva, anziché quella della
Regione Umbria.

1.1 Sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.

legittimità, hanno enunciato il principio secondo cui, “In tema di
controversie relative all’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio
1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni
irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per
l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione
passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che,
analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul
ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale”.
Premesso che la suddetta sentenza delle Sezioni Unite è stata resa
in una fattispecie in cui il Ministero della Salute era stato già
destinatario di pronuncia di condanna nei gradi di merito e che anche
in relazione a tale domanda va quindi letta la ritenuta legittimazione
passiva del Ministero, ritiene il Collegio di dover dare continuità al
suddetto indirizzo ermeneutico, non essendo state svolte
argomentazioni che già non siano state esaminate nei precedenti di
questa Corte.
Avendo la Corte territoriale deciso in sostanziale conformità al
suddetto orientamento, il motivo all’esame è infondato.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime
disposizioni di legge, il ricorrente si duole che la Corte territoriale

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11538/2011, componendo il contrasto insorto nella giurisprudenza di

;

abbia escluso che, nella fattispecie, fosse applicabile il termine
triennale di decadenza.
2.1 Anche tale questione è già stata oggetto di disamina da parte

ex plurimis, Cass., nn.

1635/2012; 17131/2013).
Al riguardo è stato ritenuto che, in tema di indennizzo in favore dei
soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, il termine di
decadenza triennale di cui all’art. 3, comma 1, legge n. 210/92,
introdotto dall’art. 1 legge n. 238/97, decorre, per i diritti insorti
anteriormente, dall’entrata in vigore della nuova disciplina, senza che
assuma rilievo, a tal fine, la pregressa omologa indicazione
contenuta nell’art. 6, comma 4, di n. 334/96 non convertito.
Più in particolare è stato condivisibilmente osservato che, in
presenza di una modifica normativa che introduce un termine di
decadenza che prima non sussisteva, la nuova disciplina entra in
vigore con efficacia generale e, quindi, anche per chi già si trovava
nella situazione richiesta dalla legge per far valere il diritto ora
sottoposto a decadenza; per costoro non si determina infatti una
situazione giuridica diversa, se non su di un punto specifico, ossia
che il termine naturalmente decorre dal momento della entrata in
vigore della legge che lo ha introdotto.
Ciò in forza di un principio generale dell’ordinamento, che trova
riscontro nell’art. 252 disp. att. cc , con cui è stato sancito che,
quando per l’esercizio di un diritto (ovvero per la prescrizione o per
l’usucapione), il codice stabilisce un termine più breve di quello

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della giurisprudenza di legittimità (cfr,

stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche
all’esercizio dei diritti sorti anteriormente (e alle prescrizioni e
usucapioni in corso), ma con decorrenza dalla entrata in vigore della

decadenza, che consiste in una forma di sottoposizione dell’esercizio
di un diritto ad un termine.
Né vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge riduca
il termine per l’esercizio di un diritto, rispetto al caso in cui lo
introduca laddove prima non vi fosse; in conclusione, quindi, se una
legge introduce o riduce la durata di un termine per far valere un
diritto, la nuova normativa si applica anche a chi era già titolare del
diritto, con la sola particolarità che, in quel caso, la decorrenza opera
dal momento della entrata in vigore della modifica legislativa.
Al contempo deve tuttavia osservarsi che, come del resto già ritenuto
dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr, Cass., n. 1104/2012), il
termine triennale decorre, in linea generale, dal momento in cui
l’interessato abbia acquisito piena e sicura conoscenza del nesso
causale tra la malattia e l’emotrasfusione; ciò evidentemente, vale
anche in relazione alle ipotesi in cui la malattia si sia manifestata
prima dell’entrata in vigore della normativa che ha introdotto il
termine decadenziale.
Nel caso di specie i Giudici del merito hanno irretrattabilmente
accertato che l’interessato ebbe conoscenza della malattia nel 1992
e che la domanda amministrativa di indennizzo fu presentata nel
2002; essendo evidentemente la questione assorbita dalla diversa e

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nuova disciplina; tale principio vale anche con riferimento alla

non condivisibile opzione ermeneutica adottata, non hanno però
indagato, anche facendo applicazione degli ordinari criteri sull’onere
della prova, in quale data l’interessato abbia avuto piena e sicura

trattandosi di un accertamento di fatto che questa Corte non è
legittimata a compiere – e che deve essere demandato al Giudice del
rinvio – deve riconoscersi la fondatezza del motivo all’esame, senza
che però da ciò possa derivarsi immediatamente la conseguenza
dell’intervenuta decadenza.
3. L’accoglimento del secondo mezzo comporta l’assorbimento del
terzo, con il quale è stato denunciato vizio di motivazione sempre in
ordine alla questione della decadenza.
4. In definitiva il ricorso merita accoglimento e la sentenza
impugnata deve pertanto essere cassata in relazione alla censura
accolta.
La causa deve essere rinviata al Giudice designato in dispositivo,
che deciderà in conformità degli indicati principi e previa
effettuazione dei necessari accertamenti fattuali.
Il Giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del presente
giudizio di cassazione.

P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e
dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione
alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello
di Firenze.

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conoscenza del nesso causale tra la malattia e l’emotrasfusione;

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014.

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