Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5579 del 08/03/2018


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Cassazione civile, sez. I, 08/03/2018, (ud. 20/12/2017, dep.08/03/2018),  n. 5579

Fatto

Rilevato che nell’anno 1990 P.V. convenne dinanzi al tribunale di Catanzaro il ministero delle Finanze e il ministero della Marina Mercantile, chiedendo che fosse accertata la non demanialità di un’area occupata da tempo immemorabile e l’avvenuta acquisizione della proprietà per usucapione;

le amministrazioni si costituirono spiegando domande riconvenzionali di rilascio e di risarcimento dei danni;

il processo venne interrotto per morte dell’attrice, indi fu riassunto dalle amministrazioni nei confronti degli eredi; si costituì il solo erede C.L., eccependo la nullità dell’atto di riassunzione per difetto dei requisiti di cui all’art. 303 c.p.c.; il tribunale di Catanzaro, con sentenza non definitiva del 5-6-1997, rigettò le domande principali e accolse le riconvenzionali, rimettendo la causa sul ruolo per la determinazione del danno; quindi, con sentenza definitiva del 2-10-2007, liquidò il danno nella somma di giustizia, con rivalutazione e interessi;

le sentenze vennero impugnate dagli eredi di P.V. e C.L., anch’egli nel frattempo deceduto;

la corte d’appello di Catanzaro ha accolto il gravame con specifico riferimento al primo motivo, col quale era stata dedotta la nullità del ricorso in riassunzione perchè privo di ogni riferimento all’oggetto del processo riassunto; ha quindi dichiarato la nullità delle sentenze e l’estinzione del giudizio;

i ministeri interessati hanno proposto, per il tramite dell’avvocatura dello Stato, ricorso per cassazione affidato a un motivo, che denunzia la violazione dell’art. 156 c.p.c. e art. 125 att. c.p.c.; gli intimati non hanno svolto difese.

Considerato che:

il ricorso è fondato nello specifico senso che segue;

l’atto di riassunzione conteneva la seguente premessa: “pende avanti a questo Tribunale, g.i. dott. Po., giudizio civile promosso dalla sig.ra P.V., dante causa degli odierni convenuti, con atto notificato il 6.9.1990 alle intestate amministrazioni, regolarmente costituite in giudizio”;

nell’atto le amministrazioni riassumenti così si erano espresse: “all’udienza del 17.1.1996 il g.i. dott. Po. ha dichiarato interrotto il giudizio per l’intervenuta morte della sig.ra P.V.”, ed è “interesse delle Amm.ni riassumere il giudizio (..) nei confronti degli eredi”;

nelle date condizioni la corte d’appello ha ritenuto la nullità dell’atto di riassunzione “in quanto privo di qualsivoglia riferimento all’oggetto del giudizio, al contenuto della domanda attrice ed alla domanda riconvenzionale”;

invero la corte territoriale ha considerato codesti requisiti necessari “essendo defunta l’unica parte costituita ed essendo subentrata alla stessa gli eredi che non erano parti nel giudizio”; donde la nullità non era sanabile dalla costituzione di uno solo dei detti eredi;

la conclusione è da questo punto di vista corretta, in quanto l’interruzione era stata appunto determinata dalla morte dell’unica parte costituita, e di ciò non tengono conto le amministrazioni ricorrenti, le quali richiamano il diverso orientamento relativo al venir meno della capacità di stare in giudizio della persona giuridica (per lo più a seguito di fusione societaria): in quel caso, rileva soltanto l’art. 125 att. c.p.c., che richiede che l’atto contenga gli elementi sufficienti a individuare il giudizio che si intende far proseguire (v. Cass. n. 17679-09, Cass. n. 1016-13, Cass. n. 7661-15), mentre, in caso di morte della parte unicamente costituita, la necessità che l’atto di riassunzione contenga anche “gli estremi della domanda” discende direttamente dall’art. 303 c.p.c., comma 2;

questa Corte ha chiarito che per l’appunto nella (sola) ipotesi di interruzione del processo per morte della parte è necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio (v. Cass. n. 8840-07), e che invece eguali esigenze non sussistono allorquando, immutata la parte, l’evento interruttivo abbia riguardato per esempio il difensore; va in particolare confermato che, ove non rispondente al requisito contenutistico, l’atto di riassunzione è nullo e tale nullità è sanabile per effetto della costituzione in giudizio di tutti gli eredi, non di uno solo di essi (v. Cass. n. 9432-98), restando irrilevante il diverso trattamento previsto nell’ipotesi di notifica dell’atto a uno solo di essi o di notifica nulla nei confronti di alcuni dei litisconsorti necessari, giacchè questo non afferisce a ipotesi di nullità dell’atto ma della sua notificazione (cfr. Cass. n. 13736-05);

tuttavia la corte distrettuale ha errato nella determinazione delle conseguenze in ordine al tipo di decisione da assumere nella sede di appello, essendo stato il gravame proposto da tutti i coeredi;

qualora infatti si verifichi, nel processo di primo grado, un evento interruttivo cui faccia seguito un invalido atto di riassunzione, il giudice di appello, a cui tale invalidità venga prospettata, deve comunque decidere la causa nel merito, non potendo nè rimetterla al primo giudice – trattandosi di eventualità non prevista dagli artt. 353 e 354 c.p.c. – nè definirla con statuizione solo processuale;

il citato obbligo di decidere in ogni caso la causa nel merito deriva dalla natura dell’appello, che integra un’impugnazione sostitutiva, al punto che, ove con l’appello non fosse avanzata alcuna censura di merito contro la sentenza di primo grado, per essere il gravame limitato al solo rilievo dei vizi dell’atto di riassunzione, sarebbe corretta la decisione del giudice di secondo grado dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. Sez. U n. 12644-08, cui adde Cass. n. 2682-15);

in altre parole, la nullità degli atti successivi alla interruzione del processo, conseguente alla invalidità della riassunzione del medesimo, determina un vizio della sentenza che si converte in motivi di gravame e che postula da parte del giudice d’appello l’esercizio dei poteri sostitutivi propri del tipo di impugnazione;

poichè la stessa sentenza dà atto che, con l’appello, erano state prospettate anche censure di merito in ordine a entrambe le sentenze, non definitiva e definitiva, ne consegue che mai si sarebbe potuto definire il giudizio semplicemente dichiarando la nullità delle sentenze e l’estinzione del giudizio;

la sentenza della corte d’appello di Catanzaro va cassata con rinvio, affinchè la medesima corte, in diversa composizione, decida la causa uniformandosi agli esposti principi;

il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2018

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