Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5578 del 21/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 21/02/2022), n.5578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20034-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA CORETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 43, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA VIGLIETTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO LA VENIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1226/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Catania in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, il credito dell’Inps, relativo ai contributi dovuti alla gestione separata dall’avvocato M.L., per prestazioni libero professionali svolte nell’anno 2010;

2. a fondamento del decisum, la Corte d’appello ha osservato che la richiesta dell’INPS era intervenuta dopo il quinquennio, decorrente dalla data in cui i contributi dovevano essere versati;

3. la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, la professionista in epigrafe;

4. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 e dell’art. 2941, n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con L. 6 luglio 2011, n. 111, del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, nella dichiarazione dei redditi, la controricorrente non aveva compilato il quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi, come eccepito, sin dalla prima difesa, dall’Istituto. In tal modo, la Corte territoriale era incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione, come, invece, affermato dalla Corte di legittimità negli arresti n. 6677 del 2019 e n.16986 del 2019;

6. il motivo è inammissibile;

7. in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020);

8. quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l’operatività della causa (di sospensione) di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, “ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito” (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014);

9. la sentenza impugnata non affronta la questione in esame. Secondo la tesi dell’Inps, ciò configurerebbe un errore di diritto in presenza, agli atti del giudizio di merito, della dichiarazione dei redditi, priva della compilazione del “quadro RR”, circostanza, di per sé, sintomatica del doloso occultamento del debito contributivo che avrebbe dovuto condurre al rilievo officioso della causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 cit.;

10. le censure non considerano, invece, che l’accertamento di una condotta dolosa richiede un apprezzamento di merito e che, pertanto, la valutazione al riguardo resa dal Giudice integra un giudizio di fatto (v. Cass. n. 7254 del 2021 con richiamo anche a Cass. n. 6677 del 2019) mentre, come sviluppati, i rilievi dell’INPS non sono riconducibili al paradigma normativo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il motivo, infatti, non indica il “fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 dei 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);

11. le critiche si fondano, infatti, sull’erroneo presupposto di un “automatismo (…) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo” che questa Corte ha in più occasioni escluso (v. in motivazione, Cass. n. 7254 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione);

12. sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso dell’INPS va dichiarato inammissibile;

13. le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro L200,00 a titolo di compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

 

 

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