Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5578 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5578 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

sul ricorso 22474/2013 proposto da:
Bigagli Daniela, Bigagli Elisabetta, Bigagli Barbara, Andrei Gina, tutte in
proprio e nella qualità di coeredi di Bigagli Bruno, elettivamente domiciliate
in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.18, presso Io Studio Grez & Associati
S.r.I., rappresentate e difese dall’avvocato Giovannelli Guido, giusta
procura a margine del ricorso;
-ricorrenti contro
Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Viale Liegi n.32, presso lo studio dell’avvocato
Clarich Marcello, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Bartalesi Elena, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente –

Data pubblicazione: 08/03/2018

avverso la sentenza n. 14840/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 13/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2017 dal cons. IOFRIDA GIULIA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

procedimento in pubblica udienza, come disposto dalla stessa Corte con
ordinanza interlocutoria in data 14.11.2016.

Premesso che:
-La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1402 del 14 luglio 2006,
accoglieva l’opposizione alla stima proposta da Bigagli Bruno, de cuius delle
attuali ricorrenti, ritenendo incongrua l’indennità che al medesimo era stata
offerta da! convenuto Comune di Prato, in seguito all’espropriazione, nel
2003, di un terreno, adiacente un’area occupata da alcuni vecchi fabbricati
ad uso industriale – artigianale, oggetto di un piano di recupero (qualificato
come “vincolo preordinato al!’esproprio”),

approvato sin dal 1998, per la

realizzazione di un nuovo complesso immobiliare a destinazione residenziale
e commerciale; in particolare il Collegio, sulla base di quanto emerso dalla
consulenza tecnico d’ufficio, respingeva la domanda principale dell’attore,
volta a veder determinata l’indennità di esproprio secondo gli indici del
limitrofo piano di recupero, come se l’area ne facesse parte, ed accoglieva
la domanda attorea subordinata, ritenendo che i terreni oggetto di causa
fossero, prima dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, “dotati
di possibilità legali di edificazicne in quanto erano compresi dagli strumenti
urbanistici in zona di espansione per attrezzature pubbliche” e che, anche
dopo l’approvazione, nel 2001, antecedentemente al decreto di esproprio,
del nuovo strumento urbanistico, i terreni risultavano inclusi in

“zona

omogenea edificabile”; conseguentemente, i giudici della Corte d’appello
determinavano l’indennità di esproprio alla luce dell’indice fondiario medio

Generale Sorrentino Federico che ha chiesto la rimessione del

della zona territoriale omogenea edificabile del piano regolatore di cui il
terreno faceva parte, utilizzando, quale criterio indennitario, il valore di
mercato dell’area; successivamente, la sentenza, con decreto presidenziale
del 10/10/2006, veniva corretta, quanto all’indicazione dell’importo,
espresso in Lire anziché in Euro;
– avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione (affidato a cinque

incidentale (articolato in due motivi);
– la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14840/2013, in accoglimento dei
primi due motivi del ricorso principale, rigettata la prima censura del ricorso
incidentale proposto dal sig. Bigagli, assorbite le restanti doglianze, cassava
la sentenza gravata, rinviando la causa per la decisione alla Corte d’appello
di Firenze, in diversa composizione, per nuova determinazione dell’indennità
di esproprio “sul presupposto della destinazione non edificatoria del terreno
espropriato”.
-avverso tale pronuncia, le attuali ricorrenti, Daniela BIGAGLI, Elisabetta
BIGAGLI, Barbara BIGAGLI e Gina ANDREI, in qualità di eredi legittime del
sig. Bigagli, hanno proposto ricorso per revocazione, affidato a due motivi; il
Comune di Prato ha resistito con controricorso;
– le ricorrenti hanno lamentato, con il primo motivo, la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 5bis della I. n. 359/1992 e dell’art. 2 del D.M. 2.4.1968
n. 1444, avuto riguardo all’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di
Cassazione per avere erroneamente ritenuto che il terreno espropriato al
sig. Bigagli fosse incluso all’interno della zona territoriale omogenea “F” (a
servizi pubblici), quando dagli atti di causa risultava invece pacifico che il
medesimo rientrasse all’interno della zona territoriale omogenea “B” (di
completamento residenziale) e, con il secondo motivo, la violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 112, 288, quarto comma, 366 e 366bis del
c.p.c., poiché la Corte avrebbe omesso di esaminare le numerose censure di
inammissibilità/innprocedibilità del ricorso principale, dedotte dal sig. Bigagli
nel controricorso e ribadite nella memoria difensiva;

motivi) il Comune di Prato, cui resisteva il Bigagli con controricorso e ricorso

- il P.G. ha depositato conclusioni scritte;
Rilevato preliminarmente che:
– le parti hanno depositato, nel novembre 2017, rispettivi atti di rinuncia al
ricorso e di accettazione della rinuncia, per sopravvenuta carenza di
interesse, avendo dichiarato di avere concordato, con transazione, di porre
fine a tutti i contenziosi pendenti, con compensazione integrale delle spese

-ne consegue l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.;
– non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante l’accettazione
della rinunzia da parte del controricorrente;
– neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in
tema di impugnazioni, la “ratio” dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto
soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, va individuata nella finalità

di

scoraggiare le impugnazioni

dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per
l’inammissibilità

originaria

del

gravame (nella

specie,

ricorso

per

cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso, in Roma, il 19 dicembre 2017.

processuali;

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