Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5578 del 06/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 12/10/2016, dep.06/03/2017),  n. 5578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7092-2014 proposto da:

G.T. S.P.A., PIVA e C.F. (OMISSIS), in persona del

Consigliere e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato MARIA

AMOROSO, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli

avvocati ANDREA MANNARI e STEFANO PASTORELLI giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

Contro

FIORONI INGEGNERIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, P.IVA

(OMISSIS), in persona del Commissari Straordinari, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA di RIENZO 92, presso lo studio

dell’avvocato ELISABETTA NARDONE rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO DOMINICI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2013 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA,

emessa il 31/01/2013 e depositata il 12/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il n. 7092 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

“La Corte d’Appello di Perugia, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda formulata L. Fall., ex art. 67 dalla s.p.a. Fioroni Ingegneria in amm.ne straordinaria relativamente a tutti i pagamenti effettuati nell’anno anteriore alla dichiarazione d’insolvenza della attrice in favore della s.p.a. Giulio Tanini.

A sostegno della domanda era stato rilevato che la s.p.a. Fioroni Ingegneria era stata posta in amm.ne straordinaria con decreto del 7/4/2000. La s.p.a. Giulio Tanini aveva stipulato un contratto di fornitura e posa in opera di tramezzi interni con la Fioroni 1’8/9/1998 e già nel marzo del 1999 aveva lamentato al restituzione di ricevute bancarie insolute, seguite da sospensione dei lavori disposta con lettera 18/6/99 con successivo avvio di procedura arbitrale. A fronte di tale situazione erano stati eseguiti in favore della T. quattro pagamenti in data 7/4/99; 19/4/99; 23/4/99 ed uno successivo per oltre 350.000.000 di Lire.

La s.p.a. Giulio Tanini aveva opposto la mancata conoscenza della scientia decoctionis.

La Corte d’Appello, A sostegno del rigetto ha osservato:

la prova della scientia decoctionis nella specie è stata fornita attraverso la dimostrazione dell’evoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra la s.p.a. Giulio Tanini e la società in amministrazione straordinaria, in un lasso temporale durante il quale la situazione di crisi della Fioroni era divenuta evidente, come emerge dalla documentazione fornita da tale società in ordine ai rapporti con altre imprese e banche. Tale oggettiva situazione è stata conosciuta dalla T., come emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le due parti (lettera del febbraio 1999 con la quale la T. lamentava il mancato pagamento delle ricevute bancarie e manifestava l’intenzione di procedere al recupero del credito; la lettera successiva con la quale veniva comunicata la sospensione dei lavori ed infine la lettera del settembre con la quale si comunicava il prossimo inizio della procedura arbitrale) ed era confermata dal teste P.. Inoltre, il Direttore del cantiere di Modena, come da lettera prodotta dalla Fioroni, aveva sottolineato le difficoltà della società a reperire fornitori e subappalataori per terminare le opere con conseguenti richieste di acconti o fideiussioni per lavorare. Di questa grave situazione era al corrente la T. presente costantemente nel cantiere tanto da aver già da tempo manifestato l’intenzione di sospendere i lavori ed aver ottenuto a seguito di tale minaccia i pagamenti revocandi.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. T. affidato ai seguenti tre motivi. Ha resistito con controricorso la s.p.a. Fioroni.

Nel primo motivo proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4 è stata dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c. per non avere la Corte d’Appello indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto di attribuire alcuna rilevanza alle deposizioni di parte T. e di disattendere quanto da tali testi dichiarato, senza tuttavia indicare le ragioni della loro inattendibilità. In particolare sono state disattese le deposizioni che hanno sottoliaeato la continuità dei lavori sul cantiere e il sopraggiungere delle prime difficoltà solo nel giugno luglio 1999, prima di tre dei quattro pagamenti di cui si chiede l’inefficacia.

Nel secondo motivo si deduce ex art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo oltre che la violazione dell’art. 2729 c.c. consistente nella mancata considerazione dello spostamento temporale della coscienza delle difficoltà economiche della Fioroni da parte della ricorrente solo nel giugno luglio 1999.

Nel terzo motivo viene dedotta ex art. 360 c.p.c., n. 4 la violazione dell’art. 117 c.p.c. e artt. 2727 e 2729 c.c. per non avere la Corte d’Appello svolto un prudente apprezzamento delle prove e ben applicato le norme regolatrici della prova presuntiva. In particolare non vi è stato l’esame comparato di tutti gli indizi probatori e, di conseguenza, si è errata la collocazione temporale della scientia decoctionis, tenuto conto che tra le due società era intercorso solo un rapporto negoziale;esse operavano in ambiti distinti e, pertanto la ricorrente non poteva avere una conoscenza aliunde della situazione economica della Fioroni.

I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi. Di tutti si deve sottolineare l’inammissibilità perchè, al di là degli indici normativi, peraltro non univoci, contenuti nell’incipit dei motivi stessi, tutte le censure si rivolgono a contestare la selezione e la valutazione degli elementi probatori indizianti che hanno condotto il giudice del merito a ritenere che una società operante nel cantiere di un’impresa in crisi economico-finanziaria sulla base di un contratto stipulato con la medesima sia stata a conoscenza della situazione da data anteriore o coeva con i pagamenti revocandi, come attestato da un riscontro documentale del febbraio 1999, dagli altri successivi e dalla univoca deposizione del teste P. (riprodotta nel ricorso T.). Il rilievo probante di questa pluralità di elementi, ampiamente argomentato dalla Corte d’Appello non può essere sindacato in sede di giudizio di legittimità sulla base della comparazione con altri elementi (in particolare prove testimoniali) ritenuti idonei quanto a meno a collocare temporalmente la scientia decoctionis in data successiva, in quanto cela una valutazione sostitutiva ed alternativa di quella svolta dal giudice di merito, non ammissibile in sede di giudizio di legittimità. Al riguardo si richiama il consolidato orientamento di questa Corte di recente ribadito nella sentenza n. 3336 del 2015 così massimata: “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indici e fondata su elementi di fatto, purchè idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fritto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità”.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere ritenuto inammissibile”.

Il Collegio condivide la relazione depositata ed osserva in ordine alla memoria di parte ricorrente che la Corte d’Appello ha esaminato le deposizioni testimoniali, valorizzandone, con giudizio insindacabile in quanto esaurientemente argomentato, talune circostanze di fatto coerenti con il complessivo quadro probatorio, non essendo tenuta ad una giustificazione dettagliata della mancata rilevanza di tutti gli elementi di fatto o dei giudizi resi dai testimoni, potendone operare una selezione in funzione della loro decisività o rilevanza. In conclusione l’adeguatezza della motivazione, peraltro da riconsiderare alla luce del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, non deve essere correlata all’esame puntuale ed analitico di tutte le allegazioni probatorie e le circostanze di fatto acquisite in giudizio ma alla stregua della coerenza e pertinenza del ragionamento probatorio.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Deve essere applicato il principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 6000 per compensi, Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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