Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5577 del 28/02/2020
Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5577
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D.K., nato in (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
Vicenza, via Carducci 21, rappresentato e difeso dall’avv. Davide
Verlato;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, ((OMISSIS)), rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato nei suoi uffici
di Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
13/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 01/10/2019 dal consigliere Dott. Alessandro M.
Andronio.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto depositato il 13 settembre 2017 e comunicato a mezzo PEC il 28 dicembre 2017, il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza.
2. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, depositato il 2 luglio 2018, ammettendo che il decreto non era stato impugnato nel rituale termine di 30 giorni ed era, dunque, divenuto definitivo, ma doveva ritenersi comunque impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, senza il rispetto del termine decadenziale di 30 giorni previsto dalla legge.
3. L’amministrazione intimata si è costituita, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
Lo stesso difensore ammette di non avere rispettato il termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3-septies, a norma del quale “Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita”, limitandosi ad asserire che l’interessato aveva ricevuto tardiva comunicazione dal difensore in primo grado del provvedimento di rigetto e aveva avuto difficoltà a reperire un nuovo difensore.
2. Il ricorrente soccombente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dall’amministrazione resistente, da liquidarsi in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di controparte, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020