Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5577 del 21/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 21/02/2022), n.5577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15977-2020 proposto da:

G.G., C.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI,

MARIALUCREZIA TURCO, SILVIA LUCANTONI;

– ricorrenti –

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6656/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’11/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dagli odierni ricorrenti con altri litisconsorti nei confronti dell’INPS, anche in qualità di procuratore speciale della SCCI S.p.A..

2. la Corte territoriale, richiamate le pronunce delle Sezioni Unite nn. 20604 del 2008 e 9597 del 2011, ha giustificato il decisum, perché l’atto di appello “non risultava essere stato ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d’udienza”;

3. in particolare, la Corte di merito ha dato atto che all’udienza di discussione (del 6.12.2019) era comparso il procuratore di parte appellante che dichiarava di non essere in possesso dell’atto di appello notificato e che l’appellato non era comparso, né risultava costituito;

4. pertanto, non era possibile concedere un termine per la produzione dell’appello notificato, non essendosi alcuna prova che la notifica fosse effettivamente avvenuta;

3. avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, C.G. e G.G., poi illustrato con memoria, con un unico motivo, cui non ha resistito l’INPS;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., commi 3 e 4;

6. deducono di avere provveduto alla notifica, a mezzo pec, dell’atto di appello, per la prima udienza fissata il 7. 12. 2018, poi rinviata d’ufficio al 6.12.2019, e di avere, con atto del 5 dicembre 2019, depositato telematicamente il ricorso in appello notificato. Tuttavia, il documento informatico non era caricato nel fascicolo telematico dalla cancelleria e, pertanto, la Corte di appello non aveva avuto la possibilità di prenderne visione al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio;

7. hanno sostenuto, quindi, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la sanzione della improcedibilità – che presuppone una notificazione inesistente e/o omessa – non potesse essere applicata nel caso di specie, ove la notifica era invece avvenuta;

8. il ricorso si arresta ad un rilievo di inammissibilità, per difetto di specificità;

9. come riportato, in sintesi, nello storico di lite, la sentenza impugnata dà atto del fatto che, all’udienza di discussione, il difensore della parte appellante fosse sfornito dell’atto di appello notificato;

10. i ricorrenti non contestano la circostanza; essi, piuttosto, fondano la censura di violazione delle norme processuali sull’assunto dell’avvenuto deposito, nel fascicolo telematico, dinanzi alla Corte di merito, dell’atto di appello notificato, a mezzo pec, al procuratore dell’INPS, costituito in primo grado;

11. osserva il Collegio che, a prescindere dai limiti di trascrizione in ricorso dei fatti processuali posti a base dell’errore denunciato, non vi è prova dell’assunto secondo cui la documentazione relativa all’instaurazione del contraddittorio in appello sarebbe stata prodotta nel fascicolo telematico e, tuttavia, non consultata dalla Corte territoriale per motivi imputabili all’Ufficio;

12. dall’esame degli atti processuali, consentito a questa Corte in relazione alla denuncia di un error in procedendo (Cass., S.U. n. 8077 del 2012), non risulta in alcun modo che la parte avesse effettuato il deposito telematico dell’atto di appello notificato, in vista dell’udienza di discussione del 6.12.2019;

13. la mancata prova di notifica del ricorso in appello ha, dunque, legittimamente condotto la Corte territoriale alla declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione, in conformità ai principi enunciati da questa Corte secondo cui “Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito -alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.” (cfr. Cass., S.U. n. 20604 del 2008; tra le più recenti confermative del principio, v. Cass., VI sez., n. 453 del 2020);

14. deve, peraltro, rilevarsi che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell’adempimento, e l’impossibilità per il giudice di riscontrarne l’esistenza hanno identico rilievo preclusivo dell’ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte;

15. pertanto, nel caso in cui il giudice dell’appello si trovi nell’impossibilità di verificare la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell’atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all’assoluzione del relativo onere anteriormente all’udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (cfr. Cass. n. 8595 del 2017, sia pure con riferimento all’omessa prova dell’appello incidentale, e, tra le altre, Cass., ord., n. 2005 del 2015);

16. sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;

17. non si provvede in ordine alle spese di lite nei confronti dell’INPS che non ha svolto attività difensiva;

18. sussistono, invece, in ragione dell’esito del ricorso, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA